Delibera n. 21310 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.dubaifxm.co raggiungibile anche tramite l'url dubaifxm.co
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
VISTA le Delibere n. 20670 del 6 novembre 2018 e n. 21202 del 18 dicembre 2019 con la quale Consob ha ordinato, ai sensi dell'art. 7-octies, lett. b), del Tuf, alla società Dubai FXM Ltd, con sede a Vanuatu, di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere mediante rispettivamente i siti internet www.dubaifxm.com e www.dubaifxm24.com, nonché www.dubaifxm.trade e www.dubaifxm.trading;
RILEVATO che dalle verifiche svolte è emerso che digitando l'URL dubaifxm.co l'utente viene automaticamente indirizzato al sito internet www.dubaifxm.co:
i. il sito www.dubaifxm.co replica i contenuti ed il formato grafico dei citati siti www.dubaifxm.com, www.dubaifxm24.com, www.dubaifxm.trade e www.dubaifxm.trading;
ii. mediante il sito www.dubaifxm.co viene offerta al potenziale investitore, previa apertura di un conto tramite procedura di registrazione disponibile anche per l'utente italiano, la possibilità di fare trading su CFD relativi indici, materie prime e azioni;
iii. per l'effettuazione delle operazioni di trading è richiesto un investimento di denaro mediante il versamento di somme sul conto aperto on line; in particolare, sono disponibili cinque tipologie di conto denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati, "Discovery", "Silver", "Gold", "Premium" e "VIP";
iv. in calce alle pagine del sito si legge che Dubai FXM è il brand name di DUBAI FXM LTD e nella sezione denominata "Terms & Conditions" si legge che il sito "is operated and owned by DUBAI FXM LIMITED", con sede a Vanuatu.
CONSIDERATO che l'attività svolta anche tramite il sito www.dubaifxm.co, il cui accesso è disponibile anche tramite l'URL dubaifxm.co, è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto è stato riscontrato che la società continua a prestare servizi di investimento tramite siti internet - segnalati alla Consob da risparmiatori italiani - a cui viene modificata la denominazione del dominio successivamente ai provvedimenti già adottati dalla Consob;
CONSIDERATO che la società DUBAI FXM LTD menzionata nel sito internet www.dubaifxm.co e nell'url dubaifxm.co non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet www.dubaifxm.co, raggiungibile anche tramite l'URL dubaifxm.co, consistente nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
25 marzo 2020
IL PRESIDENTE
Paolo Savona