Delibera n. 21356 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("TUF") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.daxcfd.com
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche sul sito internet raggiungibile tramite il sito internet www.daxcfd.com è emerso che:
i. il sito è attivo e consultabile anche in lingua italiana;
ii. il sito offre, previa registrazione, la possibilità di negoziare CFD su valute indici e materie prime tramite la piattaforma MT4;
iii. per l'effettuazione delle operazioni di trading è richiesto un investimento in denaro mediante il versamento di somme sul conto aperto on line. In particolare, sono disponibili quattro tipologie di conto, denominate "Basic", "Gold", "Platinum" e "Islamic";
iv. in calce all'area personale del sito si legge: "One Thousand One Ltd opera con il marchio Daxcfd e utilizza il dominio daxcfd.com nello Spazio Economico".
VISTA la Delibera n. 20826 del 20 febbraio 2019 con la quale Consob ha ordinato, ai sensi dell'art. 7-octies, lett. b), del TUF, alla società ONE THOUSAND ONE Ltd, con sede alle Marshall Islands, di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere mediante il distinto sito internet www.dax1001.com;
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito www.daxcfd.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del TUF, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading a valere sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività svolta tramite il sito www.daxcfd.com è tutt'ora in corso di svolgimento, nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani, in quanto il detto sito è redatto in italiano;
CONSIDERATO che One Thousand One Ltd menzionata nell'area personale del sito internet non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del TUF;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del TUF ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento su strumenti finanziari in violazione dell'art. 18, comma 1, del TUF;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies del TUF - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto:
[…] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere anche tramite il sito internet www.daxcfd.com, consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
6 maggio 2020
IL PRESIDENTE
Paolo Savona