Delibera n. 21381 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 21381
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.dgxltd.com
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte sul sito internet www.dgxltd.com è emerso che:
i. mediante il sito www.dgxltd.com, attivo e disponibile anche in lingua italiana, viene offerta al potenziale investitore, previa apertura di un conto tramite procedura di registrazione disponibile anche per l'utente italiano, la possibilità di fare trading su CFD relativi a valute e criptovalute e su azioni;
ii. per l'effettuazione delle operazioni di trading è richiesto un investimento di denaro mediante il versamento di somme sul conto aperto on line; in particolare, sono disponibili sei tipologie di conto denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati, "Base", "Bronzo", "Argento", "Oro", "Platino" e "Nero". Con particolare riferimento al conto "Nero", nel sito si legge che lo stesso sarebbe "riservato ai clienti esclusivi" e, per ricevere maggiori informazioni, è indicata la necessità di contattare l'"Account Manager";
iii. quanto alla riconducibilità del sito in esame, nella sezione del sito denominata "la nostra azienda" viene menzionata la società Digital Exchange Limited. Inoltre, in base a quanto si legge nei "Terms and Conditions", la stessa Digital Exchange Limited sarebbe la controparte contrattuale dell'utente che si iscrive al sito www.dgxltd.com. Nei cennati "Terms and conditions" si legge altresì che "Digital Exchange Limited is owned and operated by Securex Plus Solutions EOOD", con asserita sede in Bulgaria;
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet www.dgxltd.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet www.dgxltd.com, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto tale sito è consultabile anche in lingua italiana e nella sezione "Contact Us" del medesimo sito è indicata una utenza con prefisso nazionale. A ciò si aggiunga che è stata riferita attività di contatto mediante tecniche di sollecitazione telefonica non richiesta (c.d. "cold calling") nei confronti del pubblico italiano da parte di soggetti riconducibili al medesimo sito web www.dgxltd.com;
CONSIDERATO che Digital Exchange Limited e Securex Plus Solutions EOOD, menzionate nel sito internet, non sono autorizzate alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risultano iscritte nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet www.dgxltd.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
21 maggio 2020
IL PRESIDENTE
Paolo Savona