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Bollettino


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Delibera n. 21386

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.cobra-cfd.biz

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte sul sito internet www.cobra-cfd.biz è emerso che:

i. mediante il sito www.cobra-cfd.biz, disponibile anche in lingua italiana, viene offerta al potenziale investitore, previa apertura di un conto tramite procedura di registrazione disponibile anche per l'utente italiano, la possibilità di fare trading su CFD relativi a valute e su azioni;

ii. per l'effettuazione delle operazioni di trading è richiesto un investimento di denaro mediante il versamento di somme sul conto aperto on line; in particolare, sono disponibili quattro tipologie di conto denominate, a seconda dei benefit prospettati, "Mini", "Bronzo", "Argento" e "Oro";

iii. quanto alla riconducibilità, in calce alle pagine del sito e nel documento denominato "Terms & Conditions" si legge che "CobraCFD is owned and operated by CobraCFD Ltd", con sede alle Isole Marshall. La medesima società è, altresì, indicata nella sezione del sito denominata "Contact Us";

VISTA la delibera n. 21030 del 3 settembre 2019 con la quale si è ordinato alla società CobraCFD Ltd ed alla società Kings Power Ltd di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il distinto sito www.cobracfd.com;

VISTA, altresì, la delibera n. 21143 del 13 novembre 2019 con la quale si è ordinato alla medesima società CobraCFD Ltd di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il distinto sito internet www.c0bracfd.com e tramite la relativa versione disponibile anche in lingua italiana mediante reindirizzamento dell'utente al diverso sito www.cobracfd.biz/it;

CONSIDERATO che, oltre ad utilizzare un dominio in parte sovrapponibile a quello dei predetti siti internet www.cobracfd.com, www.c0bracfd.com e www.cobracfd.biz/it, il sito www.cobracfd.biz replica i contenuti ed il formato grafico dei medesimi siti www.cobracfd.com, www.c0bracfd.com e www.cobracfd.biz/it;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet www.cobra-cfd.biz è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet www.cobracfd.biz, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito internet risulta consultabile anche in lingua italiana;

CONSIDERATO che CobraCFD Ltd, con sede alle Isole Marshall, menzionata nel sito internet www.cobra-cfd.biz, non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet www.cobra-cfd.biz consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

27 maggio 2020

IL PRESIDENTE
Paolo Savona