Delibera n. 21413 - AREA PUBBLICA
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Delibera n. 21413
Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti della società Amicopolis ltd e del suo amministratore unico, sig. Fulvio Amico, per violazione dell'art. 94, comma 1, del d. lgs. n. 58/1998
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e, in particolare:
- l'art. 1, comma 1, lettera t), il quale definisce l'offerta al pubblico di prodotti finanziari come "ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati";
- l'art. 1, comma 1, lettera u), il quale definisce prodotti finanziari "gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria";
- l'art. 94, comma 1, ai sensi del quale "coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, per le offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari comunitari nelle quali l'Italia è Stato membro d'origine e per le offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari, ne danno preventiva comunicazione alla Consob allegando il prospetto destinato alla pubblicazione. Il prospetto non può essere pubblicato finché non è approvato dalla Consob";
- l'art. 101, commi 1, 2 e 3, ai sensi del quale "1. La documentazione relativa a qualsiasi tipo di pubblicità concernente un'offerta è trasmessa alla Consob contestualmente alla sua diffusione. 2. Prima della pubblicazione del prospetto è vietata la diffusione di qualsiasi annuncio pubblicitario riguardante offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari. 3. La pubblicità è effettuata secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento in conformità alle disposizioni comunitarie e, in ogni caso, avendo riguardo alla correttezza dell'informazione e alla sua coerenza con quella contenuta nel prospetto, se è già stato pubblicato, o con quella che deve figurare nel prospetto da pubblicare";
CONSIDERATO che dall'esame delle risultanze e della documentazione acquisita in esito all'attività di vigilanza condotta dalla Consob sulla società Amicopolis Ltd (con sede legale in First Floor Templeback, 10 Temple Back, Bristol - Gran Bretagna e sede secondaria in via Monaco, 10, Caltanissetta), e dal suo Amministratore Unico, il sig. Fulvio Amico (nato a Catania il 18 gennaio 1977 e …) e sul sito www.amicopolis.com – i cui registrant sono la stessa società e il sig. Fulvio Amico - e su diverse ulteriori pagine web, è emerso che:
- dal mese di settembre 2017 al mese di gennaio 2019 la società Amicopolis Ltd ha effettuato attività di raccolta di somme di denaro da parte di soggetti terzi per l'adesione ai cd."pacchetti pubblicitari Polis", dalla stessa offerti;
- l'oggetto di tale proposta negoziale è qualificabile come prodotto finanziario, sub specie di «forma di investimento di natura finanziaria», di cui all'art. 1, comma 1, lett. u), del D. Lgs. n. 58/1998, essendo in essa rinvenibili: i) un impiego di capitale, ii) una promessa di rendimento di natura finanziaria, iii) un rischio connesso e correlato all'impiego del capitale;
- l'offerta della società Amicopolis Ltd è stata veicolata al pubblico italiano attraverso un'attività realizzata su base continuativa, posta in essere mediante la collaborazione di diversi soggetti;
- l'offerta è stata diffusa in lingua italiana tramite strumenti pervasivi e capillari quali il sito www.amicopolis.com e diverse altre pagine web, i cd social e un gruppo chiuso accessibile da alcune delle stesse pagine web, che hanno determinato un'interazione continua e sistematica con i risparmiatori;
- l'offerta è stata descritta dalla società in termini standardizzati e uniformi, senza possibilità per il singolo investitore di intervenire nella formazione dell'accordo contrattuale e sul successivo utilizzo del denaro versato, ed è risultata rivolta a una platea indistinta di potenziali investitori;
- tale attività, svolta nei termini sopra descritti, configura un'ipotesi di «offerta al pubblico di prodotti finanziari», ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera t), del D. Lgs. n. 58/1998;
VISTE la nota del 2018 con la quale la Divisione Tutela del Consumatore, Ufficio Vigilanza sui Fenomeni Abusivi, ha chiesto ai suindicati soggetti, ai sensi dell'art. 97, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, informazioni in ordine all'iniziativa de qua, richiamando altresì l'attenzione sulla normativa applicabile in materia di offerte al pubblico di prodotti finanziari e relativa attività pubblicitaria e la nota di riscontro inviata dal sig. Amico in data 7 marzo 2018;
VISTE l'ulteriore nota del 4 settembre 2018, trasmessa dalla Divisione Tutela del Consumatore, Ufficio Vigilanza sui Fenomeni Abusivi ai suindicati soggetti, ai sensi dell'art. 97, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998 e la nota di riscontro inviata dal sig. Amico in data 14 settembre 2018;
CONSIDERATO che la Consob ha ritenuto accertato che l'offerta promossa dalla società Amicopolis e dal sig. Amico è stata posta in essere in violazione dell'art. 94 del D. Lgs. n. 58/1998, non essendo stata né effettuata alcuna comunicazione alla Consob, né trasmesso il relativo prospetto informativo e, di conseguenza, ha prima sospeso l'offerta per novanta giorni con delibera n. 20783 del 22 gennaio 2019 e poi vietato la stessa con delibera n. 20900 del 18 aprile 2019;
VISTA la nota dell'8 ottobre 2019, notificata tra il 22 ottobre 2019 e il 7 dicembre 2019, con cui la Divisione Tutela del Consumatore, Ufficio Vigilanza sui Fenomeni Abusivi, in relazione ai fatti sopra esposti, ha contestato alla società Amicopolis Ltd e al sig. Fulvio Amico la violazione dell'art. 94, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998;
RILEVATO che con la sopra citata lettera di contestazione le parti sono state rese edotte della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati;
DATO ATTO che le parti non hanno esercitato attività difensiva;
VISTA la Relazione per la Commissione del 28 maggio 2020, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti contestati, formulando conseguenti proposte in ordine alla quantificazione delle relative sanzioni ("Relazione USA");
RITENUTO accertato, sulla base delle risultanze istruttorie, che la Società Amicopolis Ltd ha promosso un'offerta al pubblico dei risparmiatori italiani di prodotti finanziari senza che il relativo prospetto informativo fosse stato pubblicato, come previsto dall'art. 94, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998, e che tale violazione è imputabile anche al sig. Fulvio Amico, amministratore unico della suddetta Società, ricorrendo nel caso di specie i presupposti richiamati dall'art. 190-bis, comma 1, lett. a), del Tuf;
VISTO l'art. 191, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, in forza del quale «Chiunque effettua un'offerta al pubblico in violazione dell'articolo 94, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila fino a cinque milioni di euro»;
VISTO l'art. 191, comma 5, del D. Lgs. n. 58/1998, che dispone che «se all'osservanza delle disposizioni previste dai commi 1 [sopra riportato], 2, 3 e 4 è tenuta una società o un ente, le sanzioni ivi previste si applicano nei confronti di questi ultimi; la stessa sanzione si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente nei casi previsti dall'articolo 190- bis, comma 1, lettera a). Se all'osservanza delle medesime disposizioni è tenuta una persona fisica, in caso di violazione, la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima»;
VISTO l'art. 191, comma 7, del D. Lgs. n. 58/1998, ove è previsto che «l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1 e 3, importa la perdita temporanea dei requisiti di idoneità previsti dal presente decreto per gli esponenti aziendali dei soggetti abilitati e dei requisiti previsti per i promotori finanziari nonché l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società aventi titoli quotati nei mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante e di società appartenenti al medesimo gruppo. La sanzione amministrativa accessoria ha durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni»;
VISTO l'art. 190-bis, comma 1, lett. a), del Tuf, che prevede l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria "nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché nei confronti del personale, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza" e "a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali, ovvero ha provocato un grave pregiudizio per la tutela degli investitori o per la trasparenza, l'integrità e il corretto funzionamento del mercato";
CONSIDERATI i criteri generali di cui all'art. 194-bis del D. Lgs. n. 58/1998 ai sensi del quale «Nella determinazione del tipo, della durata e dell'ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:
a) gravità e durata della violazione;
b) grado di responsabilità;
c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;
d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;
e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;
f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia o la Consob;
g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;
h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione;
h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi»;
CONSIDERATO che nel caso di specie, ai fini della determinazione della sanzione, assumono rilevanza gli elementi di seguito indicati:
a) quanto alla gravità:
- la violazione ha ad oggetto l'offerta al pubblico abusiva promossa dalla società Amicopolis Ltd e dal proprio Amministratore Unico, il sig. Fulvio Amico; nel caso di specie, l'attività di raccolta del capitale si caratterizza per la capillarità e per l'estensione dell'organizzazione rivolta a una platea indistinta di investitori residenti in Italia, attraverso una rete composta da diversi soggetti che hanno diffuso l'offerta con strumenti pervasivi, quali il sito della società www.amicopolis.com e diverse altre pagine web, i social e un gruppo chiuso al quale alcune di esse consentivano l'iscrizione, accessibili al pubblico attraverso l'utilizzo dei comuni motori di ricerca;
- l'offerta ha registrato un numero significativo di iscritti, di frequentatori e di contatti sulle pagine web rivolte all'offerta, che hanno determinato una interazione continua con gli investitori, ai quali sono state in tal modo costantemente rappresentate le caratteristiche della proposta negoziale e le connesse asserite potenzialità di guadagno, idonee a mettere i risparmiatori in grado di valutare se aderire o meno all'iniziativa, fornendo inoltre agli stessi modalità di interazione e periodici contatti esplicativi;
- la violazione si è protratta quanto meno dal mese di settembre 2017 al mese di gennaio 2019;
b) la violazione risulta ascrivibile agli stessi a titolo di dolo;
c) dagli atti non risultano elementi per la valutazione della capacità finanziaria del sig. Fulvio Amico, mentre con riferimento alla società Amicopolis Ltd si rileva che con sentenza del 9 gennaio 2020, iscritta al R.F. n. 1/2020, il Tribunale di Caltanissetta ha dichiarato il fallimento della stessa società;
d/e) in merito ai vantaggi ottenuti dalla società Amicopolis Ltd e dal sig. Fulvio Amico e ai pregiudizi arrecati a terzi, oltre alle numerose segnalazioni con cui investitori italiani hanno dichiarato di non essere riusciti a rientrare in possesso delle somme, in alcuni casi rilevanti, versate per l'acquisto dei pacchetti Polis, è emerso che la medesima società ha raccolto dagli investitori residenti in Italia, con riferimento al conto corrente postale intestato alla società, tra il 2017 e il 2018, somme di denaro assai consistenti e pari a circa 7,7 mln di euro, versate tramite più di n. 900 bonifici o giroconti riconducibili all'offerta in discorso;
f) non vi sono evidenze di forme di collaborazione intercorse con la Consob rilevanti ai fini dell'attenuazione della gravità dell'illecito;
g) non risulta che la società Amicopolis Ltd e il sig. Fulvio Amico siano stati destinatari di precedenti provvedimenti sanzionatori in materia finanziaria da parte della Consob;
h) non risultano in atti potenziali conseguenze sistemiche delle violazioni;
h-bis) non risultano misure adottate dai responsabili delle violazioni, successivamente alle violazioni stesse, al fine di evitare, in futuro, il loro ripetersi;
SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;
D E L I B E R A:
Nei confronti dei soggetti di seguito indicati, ai sensi dell'art. 191, commi 1, 5 e 7, del D. Lgs. n. 58/1998, per la violazione dell'art. 94, comma 1, del medesimo decreto, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, delle quali è contestualmente ingiunto il pagamento, nonché la seguente sanzione amministrativa accessoria:
- Amicopolis Ltd, con sede legale in First Floor Templeback, 10 Temple Back, Bristol (Gran Bretagna) e sede secondaria in via Monaco, 10, Caltanissetta, sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 500.000,00;
- Sig. Fulvio Amico, nato a Catania il 18 gennaio 1977 e …, nella qualità di Amministratore Unico della suddetta Società, sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 250.000,00 e sanzione interdittiva accessoria per la durata di venti mesi.
Il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie deve essere effettuato entro il termine di trenta giorni - ovvero sessanta giorni per il soggetto avente sede all'estero - dalla notifica del presente provvedimento mediante, per il soggetto residente in Italia, modello F23, reperibile presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o agenzia postale, del quale si allega alla presente fac-simile precompilato, ovvero per il soggetto avente sede all'estero secondo le modalità descritte nell'ulteriore modulo allegato.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del D. Lgs. n. 58/1998 alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni - ovvero sessanta giorni per il soggetto avente sede all'estero - dalla data di notifica.
17 giugno 2020
IL PRESIDENTE
Paolo Savona