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Delibera n. 21415

Applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti dei sig.ri Barbara Cibelli, Roberta Franconetti e Marco D'Angelo per violazione dell'art. 101, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e, in particolare:

- l'art. 1, comma 1, lettera t), il quale definisce l'offerta al pubblico di prodotti finanziari come "ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati";

- l'art. 1, comma 1, lettera u), il quale definisce prodotti finanziari "gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria";

- l'art. 94, comma 1, ai sensi del quale "coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, per le offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari comunitari nelle quali l'Italia è Stato membro d'origine e per le offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari, ne danno preventiva comunicazione alla Consob allegando il prospetto destinato alla pubblicazione. Il prospetto non può essere pubblicato finché non è approvato dalla Consob";

- l'art. 101, commi 1, 2 e 3, ai sensi del quale "1. La documentazione relativa a qualsiasi tipo di pubblicità concernente un'offerta è trasmessa alla Consob contestualmente alla sua diffusione. 2. Prima della pubblicazione del prospetto è vietata la diffusione di qualsiasi annuncio pubblicitario riguardante offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari. 3. La pubblicità è effettuata secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento in conformità alle disposizioni comunitarie e, in ogni caso, avendo riguardo alla correttezza dell'informazione e alla sua coerenza con quella contenuta nel prospetto, se è già stato pubblicato, o con quella che deve figurare nel prospetto da pubblicare";

CONSIDERATO che in esito all'attività di vigilanza condotta dalla Consob sul gruppo chiuso facebook "MySocialCash" (accessibile dalle seguenti pagine web), sulle pagine facebook www.facebook.com/renditepassive.cc.appcenter, www.facebook.com/groups/290176274791574/, https://www.facebook.com/entrateautomatiche.cc.appcenter/, sulla pagina web https://fpg.clickfunnels.com/auto-webinar-registration 18732598, riconducibili ai sig.ri Barbara Cibelli [nata ad Albenga (SV) il 21 ottobre 1976 e …], Roberta Franconetti [nata in Svezia il 26 aprile 1971 e ….] e Marco D'Angelo [nato il 27 luglio 1997 a Ragusa e …], sono state acquisite evidenze documentali concernenti lo svolgimento, tramite le medesime pagine, dell'attività pubblicitaria relativa all'offerta al pubblico residente in Italia promossa dalla società Amicopolis Ltd, con sede legale in First Floor Templeback, 10 Temple Back, Bristol - Gran Bretagna, avente ad oggetto un investimento di natura finanziaria rappresentato dai "pacchetti pubblicitari Polis";

CONSIDERATO, in particolare, che la proposta negoziale della società Amicopolis Ltd, presentata all'interno delle riferite pagine web ha ad oggetto un prodotto finanziario sub specie di "forma di investimento di natura finanziaria", di cui all'art. 1, comma 1, lett. u), del D. Lgs. n. 58/1998;

CONSIDERATO, altresì, che all'interno delle pagine in discorso, riconducibili ai suddetti soggetti, sono risultati presenti informazioni con cui gli stessi hanno rappresentato in via continuativa e nel dettaglio le caratteristiche principali dei "pacchetti pubblicitari Polis", esaltandone le significative possibilità di guadagno e fornendo informazioni sulle modalità di adesione, in tal modo incoraggiando ed esortando il pubblico dei risparmiatori ad aderire alla medesima proposta negoziale, raccogliendo numerosi iscritti e frequentatori delle medesime pagine;

VISTE la nota del 20 febbraio 2018 con la quale la Divisione Tutela del Consumatore, Ufficio Vigilanza sui Fenomeni Abusivi, ha chiesto ai sig.ri Cibelli, Franconetti e D'Angelo, ai sensi dell'art. 97, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, informazioni in ordine all'iniziativa de qua, richiamando altresì l'attenzione sulla normativa applicabile in materia di offerte al pubblico di prodotti finanziari e relativa attività pubblicitaria e le note del 1° e del 2 marzo 2018, con le quali gli interessati hanno riscontrato la predetta richiesta;

VISTA la nota del 4 settembre 2018, trasmessa dalla Divisione Tutela del Consumatore, Ufficio Vigilanza sui Fenomeni Abusivi ai medesimi soggetti, ai sensi dell'art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998 e la nota di riscontro inviata dagli stessi in data 20 settembre 2018;

CONSIDERATO che la Consob ha ritenuto accertato che l'offerta promossa dalla società Amicopolis è stata posta in essere in violazione dell'art. 94 del D. Lgs. n. 58/1998, non essendo stata né effettuata alcuna comunicazione alla Consob, né trasmesso il relativo prospetto informativo e, di conseguenza, ha prima sospeso l'offerta per novanta giorni con delibera n. 20783 del 22 gennaio 2019 e poi vietato la stessa con delibera n. 20900 del 18 aprile 2019;

VISTA la nota dell'8 ottobre 2019, notificata tra il 14 ottobre 2019 e il 22 ottobre 2019, con cui la Divisione Tutela del Consumatore, Ufficio Vigilanza su Fenomeni Abusivi, in relazione ai fatti sopra esposti ha contestato ai sig.ri Barbara Cibelli, Roberta Franconetti e Marco D'Angelo la violazione dell'art. 101, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998;

RILEVATO che con la sopra citata lettera di contestazione le parti sono state rese edotte della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati;

VISTA l'istanza del 22 ottobre 2019, mediante la quale il sig. Marco D'Angelo ha formulato richiesta di accesso agli atti;

RILEVATO che tale istanza è stata positivamente riscontrata dalla Consob con nota del 12 novembre 2019, ricevuta dal sig. D'Angelo in pari data;

DATO ATTO che le parti non hanno esercitato attività difensiva;

VISTA la Relazione per la Commissione del 28 maggio 2020, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti contestati, formulando conseguenti proposte in ordine alla quantificazione delle relative sanzioni ("Relazione USA");

RITENUTA accertata la violazione, da parte dei sig.ri Barbara Cibelli, Roberta Franconetti e Marco D'Angelo, dell'art. 101, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998 n. 58/1998, per avere gli stessi svolto attività pubblicitaria dell'offerta al pubblico promossa dalla società Amicopolis Ltd, senza che il relativo prospetto informativo fosse stato pubblicato, come previsto dall'art. 94, comma 1, del medesimo decreto;

VISTO l'art. 191, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998, ai sensi del quale, per la violazione dell'art. 101 del medesimo decreto, è prevista l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro settecentocinquantamila euro;

VISTO l'art. 194-bis del D. Lgs. n. 58/1998, ai sensi del quale "Nella determinazione del tipo, della durata e dell'ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:

a) gravità e durata della violazione;

b) grado di responsabilità;

c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;

d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;

e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;

f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia o la Consob;

g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;

h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione;

h- bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi";

CONSIDERATO che ai fini della determinazione delle sanzioni assumono rilevanza gli elementi di seguito indicati:

a) quanto alla gravità:

- la violazione ha ad oggetto l'attività pubblicitaria dell'offerta al pubblico abusiva promossa dalla società Amicopolis Ltd, connotata dal carattere della capillarità e della pervasività, essendo stata realizzata tramite numerose pagine web e social, riconducibili ai sig.ri Barbara Cibelli, Roberta Franconetti e Marco D'Angelo, tra le quali quelle del gruppo chiuso MySocialCash al quale gli utenti erano esortati a iscriversi, previa approvazione degli amministratori dello stesso gruppo, tra i quali rientravano i suindicati soggetti;

- detta attività si caratterizza per il numero significativo di iscritti, di frequentatori e di contatti registrati sulle pagine web e social dedicate all'offerta e per la posizione preminente assunta dagli incolpati nella gestione delle pagine, dei siti e del gruppo chiuso MySocialCash, nonché per la continuità e la sistematicità nella interazione con gli investitori e con gli iscritti al medesimo gruppo, che ha assunto un ruolo primario nel pubblicizzare l'offerta de qua (in particolar modo i sig.ri Cibelli e D'Angelo) delineandone costantemente le caratteristiche della proposta negoziale quali l'importo investibile, l'entità del rendimento e la relativa periodicità di corresponsione, il termine ultimo di sottoscrizione della promozione e sollecitando in via continuativa i potenziali utenti e i soggetti iscritti all'adesione ai pacchetti Polis sulla base delle potenzialità di guadagno e delle connesse aspettative, anche con collegamenti periodici finalizzati a fornire chiarimenti in merito all'offerta;

- la violazione si è protratta quanto meno dal 19 dicembre 2017 al 18 dicembre 2018;

b) la violazione risulta ascrivibile ai sig.ri Barbara Cibelli, Roberta Franconetti e Marco D'Angelo a titolo di dolo;

c) dagli atti non risultano elementi per la valutazione della capacità finanziaria dei suddetti soggetti;

d) in merito ai vantaggi ottenuti dai sig.ri Cibelli, Franconetti e D'Angelo, è emerso che la società Amicopolis Ltd, con riferimento al conto corrente postale intestato alla stessa società:

(i) ha ricevuto tra il 26 agosto 2017 e l'11 giugno 2018 n. 14 bonifici nei quali la sig.ra Cibelli è indicata quale "agente", per complessivi Euro 36.513,90 e ha corrisposto alla sig.ra Cibelli medesima in data 6 settembre 2018 un bonifico per Euro 10.000;

(ii) ha ricevuto tra il 29 agosto 2017 e il 30 gennaio 2018 n. 4 bonifici dal sig. D'Angelo (nei quali quest'ultimo è richiamato anche unitamente alle sig.re Cibelli e Franconetti) per complessivi Euro 8.062,54 e ha corrisposto al medesimo sig. D'Angelo tra il 12 gennaio e il 6 settembre 2018 n. 5 bonifici per complessivi Euro 97.600;

(iii) ha ricevuto il 21 febbraio 2018 un bonifico nel quale è indicata la sig.ra Franconetti e ha corrisposto alla stessa sig.ra Franconetti tra il 26 febbraio e il 10 ottobre 2018 n. 7 bonifici per complessivi Euro 30.200;

- sono stati altresì individuati, nel periodo giugno settembre 2018, numerosi versamenti effettuati a favore di Amicopolis Ltd da investitori italiani per acquisto di pacchetti pubblicitari Polis con la causale "promo My Social Cash", nonché diversi bonifici aventi ad oggetto l'acquisto dei medesimi pacchetti pubblicitari, che recavano sovente la specifica "agente Barbara Cibelli", "agente Roberta Franconetti", ovvero "agente Marco D'Angelo";

e) avuto riguardo ai pregiudizi arrecati a terzi, oltre alle diverse segnalazioni trasmesse da investitori italiani in merito all'offerta, la medesima offerta ha raccolto dagli investitori residenti in Italia, con riferimento ai movimenti registrati sul conto corrente postale intestato alla società Amicopolis Ltd, somme di denaro assai consistenti, tra il 2017 e il 2018, pari a circa 7,7 mln di euro, versate tramite circa n. 900 bonifici o giroconti riconducibili all'offerta in discorso, talora riferiti, come detto, ai suindicati soggetti in qualità di agenti;

f) non vi sono evidenze di forme di collaborazione intercorse con la Consob rilevanti ai fini dell'attenuazione della gravità dell'illecito;

g) non risulta che i sig.ri Cibelli, Franconetti e D'Angelo siano stati destinatari di precedenti provvedimenti sanzionatori in materia finanziaria da parte della Consob;

h) non risultano in atti potenziali conseguenze sistemiche delle violazioni;

h-bis) non risultano misure adottate dai responsabili, successivamente alla violazione, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi;

SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;

D E L I B E R A:

Nei confronti dei suindicati soggetti sono applicate, ai sensi dell'art. 191, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998, per la violazione dell'art. 101, comma 2, del medesimo decreto, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, delle quali è contestualmente ingiunto il pagamento:

- euro 120.000,00 nei confronti della sig.ra Barbara Cibelli, nata ad Albenga (SV) il 21 ottobre 1976 e …;

- euro 100.000,00 nei confronti della sig.ra Roberta Franconetti, nata in Svezia il 26 aprile 1971 e …;

- euro 120.000,00 nei confronti del sig. Marco D'Angelo, nato il 27 luglio 1997 a Ragusa e … .

Il pagamento delle suindicate sanzioni pecuniarie deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante modello F23, reperibile presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o agenzia postale, del quale ad ogni buon conto si allega alla presente delibera fac-simile precompilato.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per le sanzioni irrogate è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del D. Lgs. n. 58/1998 alla Corte d'Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.

17 giugno 2020

IL PRESIDENTE
Paolo Savona