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Bollettino


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Delibera n. 21416

Divieto, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. d), del D. lgs. n. 58/1998, dell'offerta al pubblico "AirBit Club" avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria effettuata anche tramite i siti internet https://airbitclub.com e www.bitbackoffice.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e le successive modifiche e integrazioni ("Tuf");

RILEVATO che, a seguito dell'attività di vigilanza svolta dalla Consob, è stata rilevata nel web la presenza del sito https://airbitclub.com, i cui contenuti sono risultati disponibili anche in lingua italiana, e del sito www.bitbackoffice.com;

RILEVATO che nel sito https://airbitclub.com, accessibile anche tramite l'indirizzo web www.airbitclub.com, "AirBit Club" prospetta al potenziale investitore la possibilità di sottoscrivere tre "appartenenze" (dette anche "membership"), denominate "Pro", "Pro3" e "Pro7", del valore, rispettivamente, di 1.000, 3.000 e 7.000 Dollari, che, a quanto si legge nel sito in discorso, danno diritto a ricevere fino al 50% dei profitti eventualmente generati sulla base di un "piano di compensazione" e tramite un c.d. "bonifico promozionale chiamato Reward". In particolare, il sito web https://airbitclub.com presenta al potenziale investitore l'opportunità di sottoscrivere una delle predette "appartenenze" "Pro", "Pro3" e "Pro7" che si differenziano tra loro in base all'impiego di capitale richiesto e alla durata dell'investimento (rispettivamente, 225, 234 e 243 giorni);

RILEVATO che sul sito https://airbitclub.com si legge altresì che "Airbit Club" è "la più grande compagnia di criptoeconomia del mondo, essendo uno strumento finanziario per gli uomini di affari" e che essa "sulla base del pool di criptovalute esistenti e il suo aumento con la vendita di appartenenze [è] in grado di acquistare e vendere grandi quantità di Bitcoin, Bitcoin Cash e Ethereum in case di scambio internazionale e contemporaneamente vendere quando il prezzo sale. Così, se ci sono profitti generati saranno distribuiti fino al 50% di loro fra tutti i membri del Club tramite il nostro piano di compensazione e di un bonifico promozionale chiamato Reward";

RILEVATO, inoltre, che il sito www.bitbackoffice.com si sostanzia di un'unica pagina contenente un avviso che reindirizza gli utenti al suddetto sito www.airbitclub.com/ https://airbitclub.com;

RILEVATO, altresì, che sui siti internet https://airbitclub.com e www.bitbackoffice.com sono stati individuati generici riferimenti ad "AirBit Club";

RILEVATO che la struttura dell'operazione è presentata come un'opportunità di investimento, in quanto l'iniziativa promossa da "AirBit Club" prospetta agli utenti la possibilità di acquistare "appartenenze" (dette anche "membership") per ricevere rendimenti che vengono corrisposti, allo spirare di un determinato termine, e consistono in una quota parte dei proventi derivanti dalla attività che "AirBit Club" svolge. Gli utili derivano dall'attività di compravendita di cospicui volumi di criptovalute svolta da "AirBit Club" che poi retrocede parte di tali utili (i rendimenti) agli investitori che aderiscono all'iniziativa in discorso;

CONSIDERATO che, secondo la definizione fornita dall'art. 1, comma 1, lettera t), del Tuf, per "offerta al pubblico di prodotti finanziari" deve intendersi "ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati";

CONSIDERATO che, gli elementi dell'offerta al pubblico rilevanti ai fini della suddetta disposizione possono sintetizzarsi come segue:

a) la circostanza che l'attività abbia ad oggetto un determinato o più determinati "prodotti finanziari", categoria che comprende - ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. u), del Tuf - sia le figure "tipizzate" degli "strumenti finanziari" che "ogni altra forma di investimento di natura finanziaria";

b) la sussistenza di una comunicazione volta a far acquistare o sottoscrivere un determinato o più determinati prodotti finanziari e contenente, di conseguenza, quantomeno la rappresentazione delle caratteristiche e delle condizioni essenziali degli stessi;

c) la circostanza che la suddetta offerta sia rivolta al pubblico residente in Italia;

CONSIDERATO che la nozione di "investimento di natura finanziaria" implica la compresenza dei tre elementi: (i) un impiego di capitale; (ii) una promessa/aspettativa di rendimento di natura finanziaria; (iii) l'assunzione di un rischio connesso all'impiego di capitale;

CONSIDERATO che la struttura dell'operazione de qua prevede che (a) l'utente impieghi il proprio capitale per l'acquisto delle cc.dd. "appartenenze" (b) in virtù dell'anzidetto acquisto è promesso un rendimento predeterminato (c) con conseguente assunzione di un rischio correlato all'impiego del capitale affidato;

RILEVATO, quindi, che il summenzionato rendimento viene corrisposto a fronte dell'impiego del capitale dell'investitore e che il rendimento è correlato all'importo versato per l'acquisto delle cc.dd. "appartenenze" e che all'utente non viene richiesto di effettuare alcuna attività diversa dal mero conferimento del capitale;

CONSIDERATO, pertanto, che l'elemento causale del contratto in discorso è riconducibile alla produzione di un rendimento finanziario quale corrispettivo dell'impiego di capitale conferito dal percettore del rendimento medesimo che, quindi, conferisce il proprio denaro con un'aspettativa di profitto, vale a dire di accrescimento delle disponibilità investite;

RITENUTO pertanto che, avuto riguardo alla sussistenza del requisito di cui alla lettera a), ovvero di un oggetto dell'offerta qualificabile alla stregua di "prodotto finanziario", l'investimento in esame, per quanto detto, possiede le caratteristiche di un "investimento di natura finanziaria";

RILEVATO che l'iniziativa in discorso è stata promossa in termini standardizzati e uniformi, tramite una presentazione dell'iniziativa che contiene una rappresentazione delle caratteristiche dei piani di investimento idonea a mettere gli investitori in grado di valutare se aderire o meno all'iniziativa;

RITENUTO, pertanto, sussistente anche il requisito di cui alla lettera b);

RILEVATO che l'offerta posta in essere tramite i siti https://airbitclub.com e www.bitbackoffice.com è risultata rivolta anche agli investitori italiani in quanto il sito https://airbitclub.com, al quale rinvia il sito www.bitbackoffice.com, è risultato consultabile anche in lingua italiana;

RITENUTO, quindi, sussistente il requisito di cui alla lettera c), essendo l'offerta in discorso rivolta anche al pubblico residente in Italia;

RITENUTO, pertanto, che l'iniziativa posta in essere da "AirBit Club", volta alla promozione dell'acquisto delle cc.dd. "appartenenze", configura un'offerta al pubblico di prodotti finanziari così come sopra definita;

CONSIDERATO che l'art. 94 del Tuf, al comma 1, stabilisce che: "Coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, per le offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari comunitari nelle quali l'Italia è Stato membro d' origine e per le offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari, ne danno preventiva comunicazione alla Consob allegando il prospetto destinato alla pubblicazione. Il prospetto non può essere pubblicato finché non è approvato dalla Consob";

RILEVATO che, in relazione alla descritta attività, non risulta essere stata effettuata la preventiva comunicazione alla Consob né risulta essere stato trasmesso il prospetto informativo destinato alla pubblicazione;

RILEVATO che l'offerta in questione, in base alle attuali evidenze, non ricade in alcuna delle ipotesi di esenzione - previste dal combinato disposto degli artt. 100 del D.lgs n. 58/98 e 34-ter del Regolamento Consob n. 11971/98 - dall'applicazione della disciplina in materia di "appello al pubblico risparmio";

VISTA la delibera n. 21309 del 25 marzo 2020, con la quale la CONSOB ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. b) del Tuf ha adottato il provvedimento di sospensione cautelare, per un periodo di novanta giorni, dell'offerta al pubblico residente in Italia, avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria effettuata anche tramite i siti https://airbitclub.com e www.bitbackoffice.com;

CONSIDERATO che gli autori della condotta illecita cui è riconducibile l'attività posta in essere tramite i riferiti siti internet non hanno fatto pervenire proprie osservazioni in ordine ai fatti posti a fondamento del provvedimento di sospensione che è stato pubblicato sul sito internet della Consob;

CONSIDERATO, pertanto, che alla luce delle risultanze delle indagini sopra riportate e in assenza di evidenze tali da indurre ad una configurazione diversa rispetto a quella rappresentata nel richiamato provvedimento di sospensione devono ritenersi accertate le circostanze di fatto e di diritto rilevate nell'ambito dello stesso;

RITENUTA, quindi, accertata - secondo le modalità sopra descritte, rilevate in occasione dell'adozione del riferito provvedimento di sospensione - l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari, sub specie di "investimento di natura finanziaria" in violazione alla predetta normativa;

VISTO l'art. 99, comma 1, lett. d), del Tuf, in base al quale la Consob può "vietare l'offerta in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nelle lettere a) o b)"

D E L I B E R A:

È vietata l'attività di offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto le cc.dd. "appartenenze", posta in essere da "AirBit Club" tramite i siti https://airbitclub.com e www.bitbackoffice.com.

La presente delibera verrà pubblicata nel Bollettino della Consob e sul sito internet dell'Istituto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni.

22 giugno 2020

IL PRESIDENTE
Paolo Savona