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Bollettino


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Delibera n. 21426

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del d. lgs. n. 58/1998 ("TUF") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere tramite il sito internet www.raxtrade.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte sul sito internet www.raxtrade.com è emerso che:

i. il sito è attivo e offre la possibilità di effettuare operazioni su CFD aventi come sottostanti azioni, materie prime, valute e criptovalute tramite una piattaforma di trading online dedicata;

ii. per l'effettuazione delle operazioni di trading sono richiesti la registrazione sul sito e un investimento in denaro mediante il versamento di somme sul conto aperto online;

iii. nei "Terms & Conditions" del sito viene menzionata la società Roi Stock Limited, con sede dichiarata a St. Vincent and the Grenadines, mentre il registrant del nome di dominio "raxtrade.com" risulta essere la società Meg Trans Ltd, con sede legale nel Regno Unito, la quale figura anche nella modulistica inviata ai risparmiatori;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito www.raxtrade.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del TUF in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet www.raxtrade.com, è tutt'ora in corso di svolgimento, nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto i messaggi promozionali e la modulistica inviati agli investitori sono redatti in lingua italiana;

CONSIDERATO che le società Roi Stock Limited e Meg Trans Ltd, cui il sito www.raxtrade.com risulta riferibile, non sono autorizzate alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risultano iscritte nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del TUF;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del TUF, ai sensi del quale «L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche»;

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del TUF;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del TUF, rubricato "Poteri di contrasto all'abusivismo", la Consob «può, nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione»;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere tramite il sito internet www.raxtrade.com, consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

2 luglio 2020

IL PRESIDENTE
Paolo Savona