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Bollettino


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Delibera n. 21458

Sospensione, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 58/1998, dell'offerta al pubblico di "Exw coin" effettuata dalla Vivaexchange oü, già Exw Global ag, anche tramite il sito www.exw-wallet.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF);

RILEVATO che nel web è stata riscontrata la presenza del sito www.exw-wallet.com riconducibile alla VIVAEXCHANGE OÜ i cui contenuti sono disponibili anche in lingua italiana tramite il plug-in "Google translate";

RILEVATO che il sito www.exw-wallet.com offrirebbe agli investitori la possibilità di acquistare "EXW Coin", anche denominati all'interno del sito medesimo EXW Token, che consentirebbero di accedere ad un e-wallet e ad un exchange di criptovalute tale da consentire un guadagno giornaliero pari allo 0,32% senza svolgere alcuna attività aggiuntiva ("earn up to 0,32% profit daily without additional effort");

RILEVATO che l'acquisto degli "EXW Coin" consentirebbe all'investitore di accedere anche ad una serie di iniziative dell'ecosistema "EXW World" pure prospettate come forme di investimento;

RILEVATO che in fase di registrazione al sito l'utente è tenuto a dichiarare quanto di seguito riportato: "Comprendo che l'investimento in EXW Coin è un investimento ad alto rischio in un'obbligazione perpetua senza scadenza fissa o data di rimborso, il prezzo di mercato della EXW Coin e la capacità di VIVAEXCHANGE OÜ di adempiere ai propri obblighi al di fuori dell'investimento (inclusa la capacità per pagare gli interessi) può essere materialmente influenzato negativamente e un investitore potrebbe perdere tutto o parte del suo investimento originale";

RILEVATO che nel sito è possibile consultare le FAQ in cui viene, tra l'altro, precisato quanto di seguito indicato: "ogni volta che trasferisci monete EXW sul tuo portafoglio di profitti EXW, le tue monete verranno bloccate per 30 giorni. Puoi ancora prelevare monete bloccate, ma devi pagare una commissione del 10%. Dopo 30 giorni, le tue monete non saranno più bloccate, ma genereranno comunque profitti";

RILEVATO che nel sito www.exw-wallet.com vengono inoltre presentate all'investitore ulteriori forme di guadagno connesse al reclutamento di nuovi soggetti. In particolare, con l'aumento del volume d'affari l'affiliato scalerebbe posizioni nel ranking "EXW", suddiviso in tre macro categorie (beginner, advanced ed expert) e beneficerebbe di bonus fino al 30esimo livello della downline;

RILEVATO che allo stato la VIVAEXCHANGE OÜ non ha fatto pervenire copia della documentazione richiesta, né ha fornito gli elementi informativi chiesti dalla Consob con le note del 6 febbraio 2020 e del 3 marzo 2020;

RILEVATO che la struttura dell'operazione è presentata come un'opportunità di investimento;

VISTO che, secondo la definizione fornita dall'art. 1, comma 1, lettera t) del D.lgs. n. 58/1998, per "offerta al pubblico di prodotti finanziari" deve intendersi "ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati";

CONSIDERATO che gli elementi costitutivi dell'offerta al pubblico possono sintetizzarsi come segue:

a) la circostanza che l'attività abbia ad oggetto "prodotti finanziari", categoria che comprende - ex art. 1, comma 1, lett. u), del D.lgs. n. 58/1998 - sia le figure "tipizzate" degli "strumenti finanziari", sia "ogni altra forma di investimento di natura finanziaria";

b) la sussistenza di una comunicazione volta a far acquistare o sottoscrivere detti prodotti finanziari e contenente, di conseguenza, quantomeno la rappresentazione delle principali caratteristiche degli stessi;

c) la circostanza che la comunicazione de qua sia rivolta al pubblico residente in Italia;

RILEVATO infatti che all'investitore viene chiesto di versare capitali in moneta avente corso legale in un wallet gestito dalla VIVAEXCHANGE OÜ e che, a fronte di tali versamenti, la società stessa prospetta un rendimento giornaliero - pari allo 0,32% calcolato sulle somme fatte confluire nel predetto wallet - che riverrebbero dall'asserito svolgimento dell'attività di acquisto/vendita di varie criptomonete da parte della società;

CONSIDERATO che la proposta negoziale promossa dalla VIVAEXCHANGE OÜ possa essere qualificata come prodotto finanziario, sub specie di "forma di investimento di natura finanziaria";

CONSIDERATO infatti che in tale ipotesi sembrano ricorrere, secondo il consolidato orientamento della Consob, gli elementi qualificanti la nozione di prodotto finanziario stante la ritenuta compresenza: (i) di un impiego di capitale; (ii) di una promessa/aspettativa di rendimento di natura finanziaria; (iii) dell'assunzione di un rischio direttamente connesso e correlato all'impiego di capitale;

RITENUTO quindi che l'oggetto della proposta negoziale sia da considerare al pari di un investimento di natura finanziaria, in quanto tale rientrante nella nozione di prodotto finanziario ex art. 1, comma 1, lett. u) del Tuf;

RITENUTO, pertanto, che, avuto riguardo alla sussistenza del requisito di cui alla lettera a), la riferita proposta negoziale promossa tramite il sito www.exw-wallet.com possa essere qualificata come prodotto finanziario, sub specie di "forma di investimento di natura finanziaria";

RILEVATO che nella documentazione acquisita nel sito www.exw-wallet.com la VIVAEXCHANGE OÜ fornisce una descrizione dell'iniziativa ed evidenzia i vantaggi che l'investitore conseguirebbe per effetto dell'adesione alla proposta negoziale;

RILEVATO che l'iniziativa viene promossa in termini standardizzati e uniformi ed in particolare è riscontrabile una presentazione della stessa idonea a mettere gli investitori in grado di valutare se aderirvi o meno;

RITENUTO, pertanto, sussistente anche il requisito di cui alla lettera b);

RILEVATO, inoltre, che l'offerta in esame sarebbe rivolta al pubblico residente in Italia in quanto i contenuti del riferito sito internet sono disponibili anche in lingua italiana e la società mira alla massima diffusione dell'iniziativa, anche in Italia, attraverso l'utilizzo di un programma di referral con la prospettazione di bonus monetari; al riguardo, è stata rilevata nel web la presenza del sito internet https://www.bonus-wallet.com/exw-wallet-app-tokenreview/italiano/ per il tramite del quale l'offerta viene presentata agli investitori residenti in Italia ed è possibile registrarsi al sito www.exw-wallet.com;

RITENUTO, quindi, sussistente anche il requisito di cui alla lettera c), essendo l'offerta in discorso rivolta al pubblico residente in Italia;

RITENUTO, pertanto, che l'attività volta all'offerta degli "EXW Coin" presenta le caratteristiche di un'offerta pubblica di prodotti finanziari così come sopra definita;

VISTO l'art. 94, comma 1, del D.lgs. n. 58/98, ai sensi del quale "Coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, per le offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari comunitari nelle quali l'Italia è Stato membro d'origine e per le offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari, ne danno preventiva comunicazione alla Consob allegando il prospetto destinato alla pubblicazione. Il prospetto non può essere pubblicato finché non è approvato dalla Consob";

RILEVATO che in relazione all'attività posta in essere dalla VIVAEXCHANGE OÜ non risulta essere stata effettuata la preventiva comunicazione alla Consob, né risulta essere stato trasmesso il prospetto informativo destinato alla pubblicazione;

RILEVATO che l'offerta in questione, in base alle attuali evidenze, non sembrerebbe ricadere in alcuna delle ipotesi di esenzione - previste dal combinato disposto degli artt. 100 del D.lgs n. 58/98 e 34-ter del Regolamento Consob n. 11971/98 - dall'applicazione della disciplina in materia di "appello al pubblico risparmio";

CONSIDERATO, pertanto, che sussiste il fondato sospetto circa la promozione di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in violazione delle disposizioni normative e regolamentari in materia;

RILEVATO che l'offerta al pubblico di detti prodotti finanziari risulta, a tutt'oggi, in corso di svolgimento;

VISTO l'art. 99, comma 1, lett. b) del Tuf ai sensi del quale "la Consob può sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, l'offerta avente ad oggetto prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a) [ovvero strumenti finanziari comunitari], in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente capo [che disciplina l'offerta al pubblico di prodotti finanziari] o delle relative norme di attuazione";

CONSIDERATA l'urgenza di adottare il provvedimento sopra individuato:

D E L I B E R A:

E' sospesa in via cautelare, per il periodo di novanta giorni, l'offerta al pubblico degli "Exw Coin" effettuata dalla VIVAEXCHANGE OÜ anche tramite il sito www.exw-wallet.com.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.

23 luglio 2020

IL PRESIDENTE
Paolo Savona