Aggregatore Risorse

Bollettino


« Indietro

Delibera n. 21553

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.dbfxtrades.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte sul sito internet www.dbfxtrades.com è emerso che:

i. il sito è attivo e disponibile in lingua italiana;

ii. mediante il sito www.dbfxtrades.com viene offerta al potenziale investitore, previa registrazione e apertura di un conto, la possibilità di operare su forex e CFD aventi come sottostante azioni, materie prime e indici tramite le piattaforme "Sirix", "Active8" e "Metatrader 4";

iii. per l'effettuazione delle operazioni di trading è richiesto il versamento di somme di denaro sul conto aperto on line; in particolare, sul sito vengono prospettate sette tipologie di conto denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati, "Basic", "Discovery", "Silver", "Gold", "Premium", "VIP", "VIP+";

iv. in calce alle pagine del sito www.dbfxtrades.com e nella sezione denominata "contatti" è indicata la società DBFX Limited con sede a Vanuatu;

VISTO che la DBFX Limited risulta aver avuto la precedente denominazione di DUBAI FXM LTD;

VISTE le Delibere n. 20670 del 6 novembre 2018, n. 21202 del 18 dicembre 2019 e 21310 del 25 marzo 2020 con le quali si è ordinato a Dubai Fxm Ltd (ora DBFX Limited), con sede a Vanuatu, di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere, rispettivamente, mediante i distinti siti internet www.dubaifxm.com, www.dubaifxm24.com, www.dubaifxm.trade e www.dubaifxm.co;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet www.dbfxtrades.com è riconducibile all'offerta di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto viene prospettata ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito www.dbfxtrades.com è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito è risultato disponibile anche in lingua italiana;

CONSIDERATO che la società DBFX Limited (già Dubai Fxm Ltd), con sede a Vanuatu, menzionata nel sito www.dbfxtrades.com, non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet www.dbfxtrades.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

21 ottobre 2020

IL PRESIDENTE
Paolo Savona