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Bollettino


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Avverso la delibera Intermonte Sim, Alberto Villa e Simone Pozzi hanno promosso opposizione innanzi alla Corte di Appello di Milano in data 12.3.2021. La Corte di Appello di Milano con sentenza n. 2578/2022 del 29.6.2022 ha rigettato l'opposizione.

Delibera n. 21704

Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti dei sig.ri Alberto Villa e Simone Pozzi per violazione dell'art. 187-ter del d. lgs. n. 58/1998, nonché nei confronti di Intermonte Sim s.p.a., a titolo di responsabilità solidale e ai sensi dell'art. 187-quinquies del medesimo decreto

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 («TUF»);

VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;

ESAMINATE le risultanze delle indagini svolte dalla Divisione Mercati, Ufficio Abusi di Mercato (nel seguito, "DME") da cui è emerso che:

- a partire dal mese di febbraio 2014 e fino al termine del 2017 Intermonte aveva in essere un contratto di corporate broking con Il Sole 24 Ore che prevedeva l'impegno da parte di Intermonte a produrre almeno due ricerche all'anno in occasione della pubblicazione dei risultati di esercizio e dei dati semestrali e a produrre note di commento in occasione dei risultati trimestrali, nonché ad organizzare, tenendo conto della disponibilità del management de Il Sole 24 Ore, almeno due incontri all'anno con gli investitori professionali. Il contratto prevedeva un compenso a favore di Intermonte per l'incarico svolto pari a € 50.000 + IVA su base annuale. Nel periodo compreso tra il mese di febbraio 2014 e il mese di dicembre 2017 Intermonte era l'unico intermediario che pubblicava e distribuiva ricerche su Il Sole 24 Ore;

- nel periodo in cui era in vigore il contratto di corporate broking, Intermonte ha pubblicato 12 ricerche aventi ad oggetto Il Sole 24 Ore. Tutte queste ricerche, ad esclusione di quella pubblicata il 12 ottobre 2016, contenevano un giudizio operativo Outperform, determinato dalla definizione di un target price superiore al prezzo di mercato. Le ricerche di Intermonte venivano:

- distribuite agli investitori istituzionali dell'intermediario;

- rielaborate e diffuse al pubblico retail di Websim;

- inviate e pubblicate sul sito istituzionale di Borsa Italiana S.p.A.;

- inoltre, tali ricerche venivano utilizzate come metodo di controllo per il calcolo delle presunzioni nella perizia di calcolo dell'impairment test del goodwill ai sensi dell'International Accounting Standard (IAS) 36;

- nell'ambito del contratto di corporate broking, il 27 maggio 2016, l'Ufficio Studi di Intermonte ha pubblicato una ricerca su Il Sole 24 Ore contenente un target price di € 0,65 e un giudizio Outperform. La ricerca è stata firmata dall'analista junior Simone Pozzi;

- l'analista Simone Pozzi ha redatto la ricerca e ha stabilito che il fair value, ovverosia il valore intrinseco, dell'azione Il Sole 24 Ore, sulla base delle risultanze derivanti dall'applicazione della metodologia di valutazione DCF, era pari a € 0,36, molto inferiore al target price indicato nella precedente ricerca pubblicata da Intermonte il 21 marzo 2016, pari a € 0,70;

- Simone Pozzi aveva condiviso le analisi e le risultanze che mostravano il deterioramento della situazione economico-patrimoniale de Il Sole 24 Ore con il Responsabile dell'Ufficio Studi di Intermonte Alberto Villa;

- nonostante tali evidenze, Intermonte ha pubblicato la suddetta ricerca contenente un target price di € 0,65, superiore a quanto risultava dall'applicazione delle metodologie fondamentali di valutazione utilizzate nella prassi dagli analisti finanziari, compresi quelli di Intermonte, nonché, come indicato, molto diverso dalla valutazione espressa da Simone Pozzi in più email inviate al Responsabile dell'Ufficio Studi;

- se nella ricerca datata 27 maggio 2016 fosse stato indicato il target price corrispondente al fair value calcolato con il metodo DCF, individuato dall'analista Simone Pozzi in € 0,36, il giudizio operativo sarebbe stato, sulla base del sistema di rating interno di Intermonte, pari a Sell;

- la ricerca del 27 maggio 2016 era dunque connotata da elementi di falsità, indicando un target price di € 0,65 e un giudizio operativo di Outperform invece, rispettivamente, di € 0,36 e Sell corrispondenti alle valutazioni di Simone Pozzi;

- tali elementi di falsità erano suscettibili di fornire indicazioni false e fuorvianti in merito agli strumenti finanziari emessi da Il Sole 24 Ore. Tra l'altro, tale falsa rappresentazione era suscettibile di:

- influenzare positivamente in modo ingannevole le scelte degli investitori professionali e retail;

- influenzare positivamente il calcolo dell'impairment test da parte di soggetti designati da Il Sole 24 Ore;

- gli effetti distorsivi discendenti dalla pubblicazione della ricerca datata 27 maggio 2016 erano suscettibili di continuare a fornire, in linea con le precedenti ricerche, un segnale positivo sulle prospettive future de Il Sole 24 Ore, sebbene i risultati economico-patrimoniali pubblicati il 12 maggio 2016 dopo la chiusura del primo trimestre 2016 evidenziassero agli analisti finanziari di Intermonte una situazione in netto peggioramento rispetto alle stime elaborate precedentemente;

VISTE le lettere del 31 marzo 2020, notificate il 2 e il 9 aprile 2020, con cui la DME, ai sensi dell'art. 187-septies, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, ha contestato ad Alberto Villa e Simone Pozzi l'illecito di cui all'art. 187-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, per avere posto in essere, in concorso tra loro, una manipolazione del mercato di tipo informativo sulle azioni de Il Sole 24 Ore;

RILEVATO che la DME, con lettera del 31 marzo 2020, notificata in pari data, ha contestato a Intermonte l'illecito di cui all'art. 187-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, sia a titolo di responsabilità solidale, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della L. 689/1981, sia ai sensi dell'art. 187-quinquies, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 58/1998, per la sopraindicata manipolazione informativa compiuta nell'interesse di Intermonte da Alberto Villa e Simone Pozzi, rispettivamente Responsabile dell'Ufficio Studi e analista finanziario presso Intermonte;

RILEVATO che con le sopra citate lettere di contestazione le parti sono state rese edotte della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati;

VISTA la nota del 14 aprile 2020, con cui la Società ha formulato un'istanza di accesso agli atti relativi al procedimento sanzionatorio;

RILEVATO che a detta richiesta è stato fornito positivo riscontro con nota del 30 aprile 2020;

RILEVATO che, in data 27 maggio 2020, è stato effettuato l'accesso agli atti relativi al procedimento sanzionatorio;

VISTA la nota del 22 aprile 2020, con cui Simone Pozzi ha formulato un'istanza di accesso agli atti relativi al procedimento sanzionatorio e ha altresì formulato richiesta di proroga del termine per le difese;

RILEVATO che a dette richieste è stato fornito positivo riscontro con note del 30 aprile 2020;

RILEVATO che, in data 27 maggio 2020, è stato effettuato l'accesso agli atti relativi al procedimento sanzionatorio;

VISTA la nota del 29 maggio 2020, con cui Intermonte ed Alberto Villa hanno formulato un'istanza di proroga del termine per la presentazione di deduzioni scritte e documenti;

RILEVATO che a tale richiesta è stato dato positivo riscontro con nota del 3 giugno 2020;

ESAMINATE le deduzioni difensive congiunte presentate da Alberto Villa, Simone Pozzi e Intermonte con nota del 15 luglio 2020;

VISTA la Relazione per la Commissione del 12 novembre 2020 ("Relazione USA"), con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e valutata la posizione difensiva complessivamente rappresentata dalle parti, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti contestati, formulando conseguenti proposte in ordine all'imputabilità degli stessi e alla quantificazione delle relative sanzioni;

VISTA la nota del 12 novembre 2020, con cui è stata trasmessa alle parti copia della predetta Relazione con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato alla Commissione proposte motivate in merito alla sussistenza delle violazioni contestate ed alla qualificazione e quantificazione delle relative sanzioni;

VISTA la nota del 10 dicembre 2020, con cui i controinteressati hanno presentato unitariamente le proprie controdeduzioni scritte in replica alla Relazione USA;

CONSIDERATO che le argomentazioni complessivamente svolte dagli esponenti nelle suddette controdeduzioni in replica alla Relazione USA ripropongono fondamentalmente – dando risalto a taluni specifici aspetti – argomentazioni formulate nella precedente sede difensiva e, pertanto, non presentano particolari elementi di novità, lasciando, dunque, immutato il quadro fattuale emerso nell'ambito dell'attività istruttoria e confermato dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;

RITENUTA accertata la violazione dell'art. 187-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, per avere Alberto Villa e Simone Pozzi, in concorso tra loro, diffuso informazioni e notizie false e fuorvianti sulla situazione economico-finanziaria de Il Sole 24 Ore, che fornivano indicazioni false e fuorvianti in merito alle azioni de Il Sole 24 Ore, posto che dal complesso delle risultanze istruttorie è emerso che la ricerca su Il Sole 24 Ore, pubblicata da Intermonte il 27 maggio 2016, conteneva un giudizio operativo Outperform (inalterato rispetto a quello contenuto nella ricerca precedente) e un target price di € 0,65, solo in lieve ribasso rispetto a quello contenuto nella ricerca pubblicata il 21 marzo 2016 (pari a € 0,70), ma molto superiore rispetto a quanto risultava dall'applicazione delle metodologie fondamentali di valutazione utilizzate nella prassi dagli analisti finanziari, compresi quelli di Intermonte, e molto diverso dalla valutazione dell'analista Simone Pozzi, firmatario della ricerca;

RITENUTA accertata la responsabilità ai sensi dell'art. 187-quinquies, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 58/1998, di Intermonte per la sopra indicata violazione posta in essere da Alberto Villa e Simone Pozzi;

VISTO l'art. 187-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, nel testo vigente ratione temporis, il quale prevede, per chi "tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari" l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da determinarsi tra un minimo di ventimila ed un massimo di cinque milioni di euro;

VISTO il comma 5 del medesimo art. 187-ter, il quale, per i casi in cui – avuto riguardo alle qualità personali del colpevole, all'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero agli effetti prodottisi sul mercato – la sanzione si riveli inadeguata anche se applicata nel massimo edittale, prevede che essa sia aumentata fino al triplo ovvero fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito;

VISTO l'art. 187-quater, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 58/1998, ai sensi del quale l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per fattispecie di manipolazione del mercato comporta, inoltre, l'applicazione della sanzione interdittiva accessoria obbligatoria della perdita dei requisiti di onorabilità per gli esponenti aziendali ed i partecipanti al capitale dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, oltre che per i revisori e i consulenti finanziari, nonché, per gli esponenti aziendali di società quotate, dell'incapacità ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a trentasei mesi;

VISTO l'art. 187-quinquies, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 58/1998, ai sensi del quale ove l'illecito sia commesso nel suo interesse, l'ente è responsabile in proprio per l'illecito commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente stesso, nonché di coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, per una somma pari all'importo della sanzione applicata all'autore dello stesso;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione della proposta sanzionatoria, dell'art. 194-bis del TUF (nel testo vigente ratione temporis) il quale prevede che «Nella determinazione del tipo, della durata e dell'ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:

a) gravità e durata della violazione;

b) grado di responsabilità;

c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;

d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;

e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;

f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia o la Consob;

g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;

h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione;

h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi»;

CONSIDERATO, con riferimento ai predetti criteri, che:

a) - quanto alla gravità, la pubblicazione della ricerca del 27 maggio 2016 da parte di Intermonte, contenente un target price molto più elevato di quello corrispondente alla valutazione di Simone Pozzi e una raccomandazione molto migliore di quella rispondente alla valutazione dello stesso analista, ha continuato a fornire, in linea con le precedenti ricerche, un segnale positivo sulle prospettive future della società, sebbene i risultati economico-patrimoniali de Il Sole 24 Ore pubblicati il 12 maggio 2016, dopo la chiusura del primo trimestre 2016, avessero evidenziato agli analisti finanziari di Intermonte una situazione in netto peggioramento rispetto alle stime elaborate precedentemente. In tal modo, la suddetta ricerca ha creato un quadro informativo falso della situazione economico-finanziaria de Il Sole 24 Ore suscettibile di fornire indicazioni false e fuorvianti in merito alle azioni Il Sole 24 Ore, tra l'altro, venendo meno alla funzione, che le è propria, di contribuire a migliorare la trasparenza e l'efficienza stessa del mercato, riducendo i livelli di asimmetria informativa;

- le informazioni false e fuorvianti sono state diffuse attraverso la ricerca su Il Sole 24 Ore pubblicata il 27 maggio 2016;

b) le violazioni risultano ascrivibili ad Alberto Villa e a Simone Pozzi a titolo di colpa;

c) quanto alla capacità finanziaria della SIM, il patrimonio netto al 31 dicembre 2019 risulta pari a circa euro 68.017.642 e il bilancio del relativo esercizio si è chiuso con un utile ante imposte pari ad euro 8.226.784. Non risulta agli atti la capacità finanziaria di Alberto Villa e Simone Pozzi;

d) dagli atti non emergono elementi che rendono determinabili eventuali vantaggi ottenuti o perdite evitate dalla SIM attraverso le violazioni;

e) non risultano in atti elementi che rendono determinabili i pregiudizi cagionati a terzi attraverso le violazioni;

f) relativamente ai fatti oggetto di contestazione, durante la fase di accertamento degli illeciti, Simone Pozzi, Alberto Villa e Intermonte hanno cooperato con la Consob sia durante le audizioni sia fornendo risposta alle richieste di informazioni inviate dall'Autorità;

g) nei confronti degli autori della violazione non risultano sanzioni applicate in precedenza dalla Consob per violazioni in materia finanziaria;

h) non appaiono ravvisabili potenziali conseguenze sistemiche delle violazioni;

h-bis) non risulta agli atti che Intermonte abbia adottato misure volte a prevenire il rischio che in futuro siano commessi illeciti della specie di quello accertato;

SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;

D E L I B E R A:

A. nei confronti del Sig. Alberto Villa, nato a Paderno Dugnano (MI) il 10 giugno 1970 [… omissis …], sono applicate le seguenti sanzioni amministrative:

- sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 187-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998 pari a 30.000,00 euro, della quale è al medesimo contestualmente ingiunto il pagamento;

- sanzione interdittiva accessoria, ai sensi dell'187-quater, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, per un periodo di tre mesi;

B. nei confronti del Sig. Simone Pozzi, nato a Varese il 21 dicembre 1988 [… omissis …], sono applicate le seguenti sanzioni amministrative:

- sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 187-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998 pari a 20.000,00 euro, della quale è al medesimo contestualmente ingiunto il pagamento;

- sanzione interdittiva accessoria, ai sensi dell'187-quater, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, per un periodo di due mesi;

A. Intermonte SIM S.p.A., con sede in Milano, Galleria De Cristoforis 7/8:

- ai sensi dell'art. 6, comma 3, della L. n. 689/1981, risponde in solido con Alberto Villa e Simone Pozzi, per il pagamento delle predette sanzioni amministrative pecuniarie di euro 50.000,00, di cui alla medesima è contestualmente ingiunto il pagamento;

- ai sensi dell'art. 187-quinquies, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 58/1998, alla Società è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50.000,00, di cui alla medesima è contestualmente ingiunto il pagamento, per la sopra indicata violazione compiuta nel suo interesse da Alberto Villa e Simone Pozzi.

Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante il modello, reperibile presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o agenzia postale, del quale si allega alla presente fac-simile precompilato.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata per estratto nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla Corte d'Appello competente per territorio ai sensi dell'art. 187-septies, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998 e successive modificazioni.

3 febbraio 2021

IL PRESIDENTE
Paolo Savona