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Bollettino


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Delibera n. 21718

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del d. lgs. n. 58/1998 ("TUF") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere tramite la pagina web https://client.marketcfx.com/

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte sulla pagina web https://client.marketcfx.com è emerso che:

i. la pagina è disponibile in lingua italiana e offre agli utenti la possibilità di effettuare operazioni su CFD aventi come sottostanti valute, azioni, indici e materie prime, tramite una piattaforma di trading dedicata;

ii. per poter operare tramite la piattaforma di trading sono richieste la registrazione e l'apertura di un conto su cui depositare la necessaria provvista;

iii. la pagina menziona il marchio "MarketsCFDs".

VISTA la Delibera Consob n. 21410 del 17 giugno 2020, con la quale è stato ordinato di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere, tra l'altro, tramite il distinto sito internet www.marketscfds.com;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite la pagina web https://client.marketcfx.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del TUF in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite la pagina web https://client.marketcfx.com, è tutt'ora in corso di svolgimento, nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto la medesima pagina è disponibile in lingua italiana ed è stata riferita attività di sollecitazione telefonica nei confronti dei risparmiatori italiani ("cold calling");

CONSIDERATO che "MarketsCFDs", menzionata nella pagina https://client.marketcfx.com, non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del TUF;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del TUF, ai sensi del quale «L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi»;

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del TUF;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del TUF, rubricato "Poteri di contrasto all'abusivismo", la Consob «può, nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione»;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere tramite la pagina web https://client.marketcfx.com, consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

10 febbraio 2021

IL PRESIDENTE
Paolo Savona