Delibera n. 21720 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 21720
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.sptrade24.com
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte sul web è emerso che:
i. mediante il sito www.sptrade24.com viene prospettata all'utente la possibilità di operare nel Forex e fare trading su CFD tramite le piattaforme Sirix e MT4;
ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading l'utente è invitato a registrarsi al sito www.sptrade24.com mediante procedura di registrazione disponibile anche per l'utente italiano, accedere all'area personale, aprire un account ed impiegare somme di denaro;
iii. il sito www.sptrade24.com è riconducibile alla società SPTrade24 Ltd con asserita sede alle Marshall Islands, tale informazione è riportata nella sezione "Terms and Conditions" del sito;
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet www.sptrade24.com è riconducibile allo svolgimento di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito www.sptrade24.com, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto è stata riferita attività di sollecitazione all'investimento mediante comunicazioni telefoniche non richieste (c.d. "cold calling") nei confronti dei risparmiatori italiani;
CONSIDERATO che la società "SPTrade24 Ltd", menzionata nel sito www.sptrade24.com, non è autorizzata alla prestazione di servizi e attività di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet www.sptrade24.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
10 febbraio 2021
IL PRESIDENTE
Paolo Savona