Delibera n. 21728 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 21728
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 58/1998 ("TUF") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere tramite il sito internet www.solutionsmarkets.io
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte sul sito internet www.solutionsmarkets.io è emerso che:
i. esso prospetta la possibilità di negoziare sul mercato Forex e fare trading su commodities, azioni, indici e cripto-valute;
ii. per poter operare tramite il sito www.solutionsmarkets.io è richiesta la registrazione e l'apertura di uno dei conti pubblicizzati ("Basic", "Pro" ed "Expert")sul quale depositare la provvista necessaria per fare trading;
iii. nel sito web non sono stati individuati meccanismi bloccanti tali da limitare o escludere l'apertura del conto di trading per gli utenti connessi dall'Italia;
iv. quanto alla riconducibilità del sito www.solutionsmarkets.io, esso appare, da quanto indicato nelle pagine del sito stesso, riconducibile alla società Kiqiwk Holdings Intl Limited con sede nelle British Virgin Islands;
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet www.solutionsmarkets.io, è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del TUF in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività svolta da Kiqiwk Holdings Intl Limited tramite il sito www.solutionsmarkets.io è tutt'ora in corso di svolgimento, nonché rivolta anche al pubblico degli investitori italiani in quanto è stata riferita attività di contatto mediante tecniche di sollecitazione telefonica non richiesta (c.d. cold calling) nei confronti dei risparmiatori italiani;
CONSIDERATO che Kiqiwk Holdings Intl Limited non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del TUF;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del TUF, ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del TUF;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del TUF – rubricato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può, nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del d.lgs. n. 58/1998 posta in essere tramite il sito internet www.solutionsmarkets.io, consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni.
18 febbraio 2021
IL PRESIDENTE
Paolo Savona