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Bollettino


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Delibera n. 21775

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite i siti internet www.bimfx24.co e www.eurtrade24.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte sui siti internet www.bimfx24.co e www.eurtrade24.com è emerso che:

i. i siti sono attivi e disponibili anche in lingua italiana e presentano la medesima struttura e interfaccia grafica, nonché analoghi contenuti;

ii. mediante i siti www.bimfx24.co e www.eurtrade24.com viene offerta al potenziale investitore, previa apertura di un conto tramite procedura di registrazione disponibile anche per l'utente italiano, la possibilità di negoziare cfd su valute, indici e commodities;

iii. per l'effettuazione delle operazioni di trading è richiesto il versamento di somme di denaro sul conto aperto on line; in particolare, su entrambi i siti vengono prospettate varie tipologie di conto denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati, "Micro", "Standard", "Silver", "Gold" e "Vip";

iv. quanto alla riconducibilità dei siti www.bimfx24.co e www.eurtrade24.com, nella sezione cd. "Termini e Condizioni" e in calce alla home page di entrambi i siti è indicata la società Terratech ltd con asserita sede nelle Marshall Islands, mentre in altre sezioni dei due siti sono menzionati anche ulteriori marchi/denominazioni quali "Bimfx24" sul sito www.bimfx24.co, "Eutrade24" e "Allegra TM" sul sito www.eurtrade24.com;

VISTE le Delibere Consob nn. 21206 del 18 dicembre 2019, 21443 del 15 luglio 2020 e 21509 del 22 settembre 2020 con cui si è ordinato di porre termine alle violazioni dell'art. 18 del TUF poste in essere dalla "Terratech Ltd" tramite i rispettivi siti https://swissfingroup.com, www.eufxinvest.com e www.eufxindex.com;

VISTA la Delibera Consob n. 21580 dell' 11 novembre 2020 con cui si è ordinato di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere tramite il distinto sito www.eutrade24.com che presenta i profili di similitudine relativi a denominazione, contenuto e veste grafica rispetto al sito internet www.eurtrade24.com;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite i siti internet www.bimfx24.co e www.eurtrade24.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite i siti internet www.bimfx24.co e www.eurtrade24.com, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto i siti sono disponibili anche in lingua italiana;

CONSIDERATO che nessuno soggetto menzionato nei siti internet www.bimfx24.co e www.eurtrade24.com è autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto nessuno risulta iscritto nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite i siti internet www.bimfx24.co e www.eurtrade24.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

25 marzo 2021

IL PRESIDENTE
Paolo Savona