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Bollettino


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Delibera n. 21783

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite i siti internet https://bid-broker-stocks.io e https://bid-broker-stocks.cc

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

i. mediante il sito https://bid-broker-stocks.io – risultato attivo e disponibile anche in lingua italiana – viene offerta al potenziale investitore la possibilità di effettuare operazioni aventi ad oggetto azioni e di fare trading su futures e CFD relativi a materie prime e indici;

ii. per l'effettuazione delle predette operazioni è richiesta l'apertura di un account e l'impiego di somme di denaro previa iscrizione al sito https://bid-broker-stocks.io mediante procedura disponibile anche per l'utente connesso dall'Italia;

iii. la procedura di iscrizione al sito è disponibile anche a partire dal distinto sito internet https://bid-broker-stocks.cc/ - anch'esso consultabile in lingua italiana - giacché lo stesso reindirizza l'utente alla pagina https://bid-broker-stocks.cc/sign-in, dedicata sia all'accesso all'area riservata del predetto sito https://bid-broker-stocks.io per gli utenti già registrati sia alla registrazione dei nuovi utenti;

iv. in particolare, sul sito https://bid-broker-stocks.io vengono menzionate cinque tipologie di account denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati, "Bronze", "Silver", "Gold", "Platinum" e "Vip";

v. quanto alla riconducibilità, in calce alle pagine del sito https://bid-broker-stocks.io si legge che "this website is owned and operated by Donnybrook Consulting Ltd", con asserita sede in Dominica; nella sezione "Termini & Condizioni" è richiamata l'applicabilità delle "leggi governative di St. Vincent e Grenadine";

vi. nella sezione "Contatto" del sito https://bid-broker-stocks.io è indicata una mail di contatto specificamente dedicata ai risparmiatori italiani e un'utenza telefonica con prefisso italiano.

VISTA la Delibera n. 21680 del 14 gennaio 2021 con la quale si è ordinato a Donnybrook Consulting Ltd, con asserita sede in Dominica, di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere mediante i distinti domini https://energymarkets.io, https://energy-markets.cc e la relativa pagina webtrader.energy-markets.cc;

VISTA la Delibera n. 21761 dell'11 marzo 2021 con la quale si è ordinato a Donnybrook Consulting Ltd, con asserita sede in Dominica, di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere mediante il distinto domino https://eurofx.trade;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite i siti internet https://bid-broker-stocks.io e https://bid-broker-stocks.cc è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite il sito https://bid-broker-stocks.io e l'ulteriore dominio https://bid-broker-stocks.cc/ - a partire dal quale è possibile accedere al predetto sito https://bidbroker-stocks.io e/o effettuare la procedura di registrazione al medesimo - viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite i siti internet https://bidbroker- stocks.io e https://bid-broker-stocks.cc, è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto i predetti domini sono risultati disponibili anche in lingua italiana ed inoltre è stata riferita attività di sollecitazione all'investimento mediante tecniche di comunicazione a distanza nei confronti dei risparmiatori italiani (c.d. cold calling);

CONSIDERATO che Donnybrook Consulting Ltd, con asserita sede in Dominica, menzionata nel sito https://bid-broker-stocks.io, al quale è risultato possibile accedere anche a partire dal distinto dominino https://bid-broker-stocks.cc, non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite i siti internet https://bid-broker-stocks.io e https://bid-broker-stocks.cc consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

31 marzo 2021

IL PRESIDENTE
Paolo Savona