Delibera n. 21895 - AREA PUBBLICA
Bollettino
« Indietro
Delibera n. 21895
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://kiplar.com
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte sul web è emerso che:
i. mediante il sito internet https://kiplar.com viene prospettata ai potenziali investitori la possibilità di effettuare operazioni di trading su azioni e strumenti relativi a coppie di valute, indici, e commodities;
ii. per l'effettuazione delle operazioni di trading è necessaria l'apertura di un account personale tra quelli disponibili sul sito https://kiplar.com e denominati, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati, "Starter", "Basic", "Advanced", "Professional" e "Vip";
iii. quanto alla riconducibilità, in calce alle pagine del sito e nel documento "Terms and Conditions" è riportata la denominazione societaria "Kiplar Ltd" con indicata sede a Saint Vincent and the Grandine;
iv. all'interno del sito sono riportati i seguenti contatti email: "livesupport@kiplar.com" e "assistance-en@kiplar.com.
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet https://kiplar.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet https://kiplar.com è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto è stata riferita attività di sollecitazione all'investimento mediante attività di contatto nei confronti dei risparmiatori italiani;
CONSIDERATO che la società denominata Kiplar Ltd con sede a Saint Vincent and the Grandine, cui è riferibile il sito internet https://kiplar.com, non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet https://kiplar.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
10 giugno 2021
IL PRESIDENTE
Paolo Savona