Delibera n. 21924 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 21924
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://luxurycapitals.com e le relative pagine https://client.luxurycapitals.com e https://webtrader.luxurycapitals.com
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte è emerso che:
i. il sito https://luxurycapitals.com - risultato attivo, disponibile nella versione in lingua italiana e registrato in forma anonima – si articola nelle sezioni titolate "Come fare trading", "Dove fare trading", "Cosa scambiare", "Perché fare trading", "Quando fare trading" e offre, previa apertura di uno dei conti di trading pubblicizzati, la possibilità di operare su forex, azioni, indici, CFD, criptovalute e commodities tramite una piattaforma di trading;
ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta l'iscrizione al sito, mediante procedura disponibile anche per l'utente italiano, a seguito della quale è possibile accedere all'area riservata del sito, raggiungibile all'indirizzo web https://client.luxurycapitals.com, che consente di fare depositi e prelievi di somme di denaro. Inoltre, la piattaforma di trading è ospitata alla pagina disponibile all'indirizzo https://webtrader.luxurycapitals.com;
iii. sul sito vengono prospettate 4 tipologie di conto, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati, denominate "Bronzo", "Oro", "Nerone" e "Platino";
iv. quanto alla riconducibilità del sito, in calce alle pagine del sito medesimo è presente la denominazione "NEWWAY 1 Pltd" e si legge che "Luxury Capitals è un nome commerciale gestito da NEWWAY 1 Pltd" con dichiarate sede in Bulgaria;
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito https://luxurycapitals.com e le relative pagine https://client.luxurycapitals.com e https://webtrader.luxurycapitals.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite i predetti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet https://luxurycapitals.com e le relative pagine https://client.luxurycapitals.com e https://webtrader.luxurycapitals.com è in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito web https://luxurycapitals.com è disponibile anche in versione italiana e per lo stesso è stata riferita anche un'attività di contatto mediante tecniche di sollecitazione telefonica non richiesta (c.d. "cold calling") nei confronti del pubblico italiano;
CONSIDERATO che "NEWWAY 1 Pltd", menzionata nel sito, non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet https://luxurycapitals.com e le relative pagine https://client.luxurycapitals.com e https://webtrader.luxurycapitals.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
23 giugno 2021
IL PRESIDENTE
Paolo Savona