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Bollettino


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Delibera n. 21925

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://stockmarketinvestpro.com e la relativa pagina https://client.stockmarketinvestpro.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

i. mediante il sito https://stockmarketinvestpro.com – risultato attivo e disponibile anche in lingua italiana – viene offerta al potenziale investitore la possibilità di effettuare operazioni di trading su CFD relativi a valute, azioni, materie prime, indici e criptovalute;

ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta l'iscrizione al sito https://stockmarketinvestpro.com – mediante procedura disponibile anche per l'utente italiano a partire dalla pagina https://client.stockmarketinvestpro.com direttamente raggiungibile dalla homepage del sito https://stockmarketinvestpro.com – l'apertura di un account di trading e l'impiego di somme di denaro;

iii. in particolare, sul sito https://stockmarketinvestpro.com vengono menzionate cinque tipologie di account denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati, "Micro", "Argento", "Oro", "Platino" ed "Esclusivo";

iv. quanto alla riconducibilità, in calce alle pagine web del sito https://stockmarketinvestpro.com è specificato che lo stesso è "di proprietà e gestito da FCS Technology Ltd […]" con sede nel Regno Unito;

VISTA la delibera n. 21763 dell'11 marzo 2021 con la quale si è ordinato alla società FCS Technology Ltd di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il distinto sito internet https://stockmarketinvest.pro e la relativa pagina https://client.stockmarketinvest.pro;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito https://stockmarketinvestpro.com e la relativa pagina https://client.stockmarketinvestpro.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite i predetti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet https://stockmarketinvestpro.com e la relativa pagina https://client.stockmarketinvestpro.com, è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani: infatti, quanto al sito https://stockmarketinvestpro.com, quest'ultimo è risultato disponibile anche in lingua italiana e, per lo stesso, è stata riferita attività di sollecitazione all'investimento mediante comunicazioni telefoniche non richieste (c.d. "cold calling") nei confronti dei risparmiatori italiani; quanto alla pagina https://client.stockmarketinvestpro.com, quest'ultima è risultata raggiungibile tramite collegamento diretto dalla homepage del sito https://stockmarketinvestpro.com;

CONSIDERATO che FCS Technology Ltd, con sede nel Regno Unito, cui sono riferibili il sito internet https://stockmarketinvestpro.com e la relativa pagina https://client.stockmarketinvestpro.com, non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza.

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet https://stockmarketinvestpro.com e la relativa pagina https://client.stockmarketinvestpro.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

23 giugno 2021

IL PRESIDENTE
Paolo Savona