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Bollettino


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Delibera n. 21980

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.fx24.live e la relativa pagina https://my.fx24.live

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

i. mediante il sito www.fx24.live – risultato attivo e registrato in forma anonima – viene offerta al potenziale investitore la possibilità di fare trading su CFD relativi a valute ed azioni;

ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading, l'utente è invitato a registrarsi al sito www.fx24.live – mediante procedura disponibile alla pagina https://my.fx24.live, direttamente raggiungibile dalla homepage del sito www.fx24.live – aprire un account di trading ed impiegare somme di denaro;

iii. in particolare, sul sito www.fx24.live sono menzionate tre tipologie di account denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati, "Base", "Gold" e "Premium";

iv. quanto alla riconducibilità, nel documento "Customer Agreement", disponibile sul sito www.fx24.live, è indicata "FX24 INVESTMENT LTD", con asserita sede a Londra;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito www.fx24.live e la relativa pagina https://my.fx24.live è riconducibile all'offerta di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite i predetti domini viene prospettata agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito www.fx24.live e la relativa pagina https://my.fx24.live, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto per il sito www.fx24.live, tramite il quale l'utente ha accesso alla pagina https://my.fx24.live, è stata riferita attività di sollecitazione all'investimento mediante comunicazioni telefoniche non richieste (c.d. "cold calling") nei confronti dei risparmiatori italiani e, in relazione al predetto sito, sono altresì pervenuti esposti da parte di risparmiatori italiani;

CONSIDERATO che FX24 Investment Ltd, con asserita sede a Londra, non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito www.fx24.live e la relativa pagina https://my.fx24.live consistente nell'offerta nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

29 luglio 2021

IL PRESIDENTE
Paolo Savona