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Bollettino


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Delibera n. 21982

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://neoomatic.co e le relative pagine https://webtrader.neoomatic.co e https://client.neoomatic.cc

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

i. mediante il sito internet https://neoomatic.co viene offerta al potenziale investitore la possibilità di effettuare operazioni sul mercato forex e su CFD aventi quale sottostante, indici, azioni, e materie prime;

ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta l'iscrizione al sito https://neoomatic.co – mediante procedura disponibile anche per gli utenti connessi dall'Italia a partire dalla pagina https://webtrader.neoomatic.co – l'apertura di un account di trading e l'impiego di somme di denaro;

iii. in esito alla registrazione è possibile accedere all'area riservata del sito, disponibile anche in lingua italiana all'indirizzo https://client.neoomatic.cc, all'interno della quale sono risultate presenti diverse funzionalità, tra le quali apposite funzioni dedicate al prelievo e al deposito di liquidità sul conto di trading;

iv. all'interno del sito https://neoomatic.co vengono menzionate tre tipologie di account denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati, "Beginner", "Pro" e "Pro+";

v. in calce alle pagine web del sito https://neoomatic.co è indicato che: "This website is owned and operated by the company Mellifluous Group Ltd" con asserita sede nel Commonwealth of Dominica;

vi. la sezione "Contact us" del sito https://neoomatic.co reca un modulo per la richiesta di eventuali informazioni e una casella di posta elettronica (support@neoomatic.co);

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito https://neoomatic.co e le relative pagine https://webtrader.neoomatic.co e https://client.neoomatic.cc è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite i predetti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito https://neoomatic.co e le relative pagine https://webtrader.neoomatic.co e https://client.neoomatic.cc, è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto è stata riferita attività di contatto mediante tecniche di comunicazione a distanza nei confronti dei risparmiatori italiani (cd. cold calling) e, inoltre, l'area riservata del sito https://neoomatic.co, disponibile all'indirizzo https://client.neoomatic.cc, è risulta consultabile anche in lingua italiana.

CONSIDERATO che il sito https://neoomatic.co e le relative pagine https://webtrader.neoomatic.co e https://client.neoomatic.cc non risultano riconducibili ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto la società denominata Mellifluous Group LTD, menzionata nel sito https://neoomatic.co e con asserita sede nel Commonwealth of Dominica, non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito https://neoomatic.co e le relative pagine https://webtrader.neoomatic.co e https://client.neoomatic.cc consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

29 luglio 2021

IL PRESIDENTE
Paolo Savona