Delibera n. 21986 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 21986
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite i domini internet https://fantex.co e https://www1.fantex.co e la relativa pagina https://webtrader.fantex.co
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:
i. mediante i domini https://fantex.co e https://www1.fantex.co, che risultano avere struttura e contenuti analoghi, viene offerta al potenziale investitore la possibilità di negoziare sul mercato Forex e fare trading su CFD aventi come sottostante azioni e commodities tramite la piattaforma dedicata Fantex Webtrader;
ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta l'iscrizione ai menzionati domini internet – mediante procedura disponibile anche per gli utenti connessi dall'Italia – l'apertura di un account di trading e l'impiego di somme di denaro;
iii. in esito alla registrazione è possibile accedere all'area riservata del sito, disponibile in lingua italiana all'indirizzo https://webtrader.fantex.co, al cui interno sono presenti diverse funzionalità tra cui quelle dedicate all'utilizzo della piattaforma di trading, al prelievo e al deposito di liquidità sul conto di trading;
iv. quanto alla riconducibilità nel dominio https://fantex.co risultano presenti generici riferimenti a "Fantex" senza alcuna indicazione della forma giuridica e di un indirizzo della sede sociale, mentre nel footer del dominio https://www1.fantex.co è indicata la società Felicity Group Ltd con sede nel Commonwealth of Dominica;
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite i domini https://fantex.co e https://www1.fantex.co e la relativa pagina https://webtrader.fantex.co è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite i suddetti domini https://fantex.co e https://www1.fantex.co, è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto è stata riferita attività di contatto mediante tecniche di comunicazione a distanza nei confronti dei risparmiatori italiani (cd. cold calling), inoltre, l'area riservata di entrambi i domini, fruibile all'indirizzo https://webtrader.fantex.co, risulta essere consultabile anche in lingua italiana;
CONSIDERATO che la società denominata Felicity Group Ltd con sede nel Commonwealth of Dominica non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite i domini https://fantex.co e https://www1.fantex.co e la relativa pagina https://webtrader.fantex.co consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
29 luglio 2021
IL PRESIDENTE
Paolo Savona