Delibera n. 21997 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 21997
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://gs4trade.com
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:
i. mediante il sito internet https://gs4trade.com viene offerta al potenziale investitore la possibilità di effettuare operazioni sul mercato forex e su CFD aventi quale sottostante, "Shares, Futures, Indices, Metals & Energie";
ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta l'iscrizione al sito https://gs4trade.com, l'apertura di un account di trading e l'impiego di somme di denaro;
iii. all'interno del sito https://gs4trade.com vengono menzionate quattro tipologie di account denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefits prospettati, "Mini", "Standard", "Gold" e "Platinum";
iv. in calce alle pagine web del sito https://gs4trade.com è indicato che: "GS4trade is a brand name of GS4trade Invest LIMITED" con asserita sede alle Isole Marshall;
v. la sezione "Contact us" del sito https://gs4trade.com reca un'utenza telefonica e una casella di posta elettronica (support@gs4trade.com) per la richiesta di eventuali informazioni.
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito https://gs4trade.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite il predetto dominio viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito https://gs4trade.com, è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto è stata riferita attività di contatto mediante tecniche di comunicazione a distanza nei confronti dei risparmiatori italiani (cd. cold calling);
CONSIDERATO che il sito https://gs4trade.com non risulta riconducibile ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto "GS4trade Invest LIMITED", menzionata nel sito https://gs4trade.com e con asserita sede alle Isole Marshall, non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito https://gs4trade.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
15 settembre 2021
IL PRESIDENTE
Paolo Savona