Delibera n. 22014 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 22014
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.kiplar.org
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte sul web è emerso che:
i. mediante il sito internet www.kiplar.org viene prospettata ai potenziali investitori la possibilità di effettuare operazioni di trading relative a "Currencies, cryptocurrencies, stocks, shares, equities, commodities, indices, futures, derivatives, and other financial instruments";
ii. per l'effettuazione delle operazioni di trading è richiesta l'apertura di un account di trading e l'impiego di somme di denaro;
iii. all'interno del sito www.kiplar.org vengono menzionate quattro tipologie di account denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefits prospettati, "Starter", "Basic", "Advanced" e "Professional";
iv. in calce alle pagine web del sito www.kiplar.org e nella sezione "Terms and Conditions" è riportata la denominazione societaria "Kiplar Ltd" con sede a Saint Vincent and the Grandine;
v. all'interno del sito sono riportati i contatti email "livesupport@kiplar.com" e "assistanceen@kiplar.com;
VISTA la delibera n. 21895 del 10 giugno 2021 con la quale si è ordinato alla società Kiplar Ltd di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il distinto sito internet www.kiplar.com avente struttura e contenuti analoghi al sito www.kiplar.org;
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet www.kiplar.org è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite il predetto dominio viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet www.kiplar.org è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto è stata riferita attività di sollecitazione all'investimento mediante tecniche di comunicazione a distanza nei confronti dei risparmiatori italiani;
CONSIDERATO che il sito www.kiplar.org non risulta riconducibile ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto la società denominata Kiplar Ltd con sede a Saint Vincent and the Grandine, menzionata nel sito www.kiplar.org non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet www.kiplar.org consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
22 settembre 2021
IL PRESIDENTE
Paolo Savona