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Bollettino


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Delibera n. 22039

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.globecfds.com e la relativa pagina https://client.globecfds.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

i. mediante il sito www.globecfds.com – risultato attivo e consultabile in lingua italiana – viene offerta al potenziale investitore la possibilità di negoziare su CFD aventi come sottostante valute, indici, azioni, valute digitali e materie prime tramite una piattaforma di trading dedicata;

ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta l'iscrizione al sito www.globecfds.com – mediante procedura disponibile anche per gli utenti connessi dall'Italia – l'apertura di un account di trading e l'impiego di somme di denaro;

iii. in esito alla registrazione è possibile accedere all'area riservata del sito, disponibile in lingua italiana all'indirizzo https://client.globecfds.com, al cui interno sono presenti diverse funzionalità tra cui quelle dedicate all'utilizzo della piattaforma di trading;

iv. nel sito www.globecfds.com vengono menzionate tre tipologie di account denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati: "Mini", "Classico" e "Premium;

v. quanto alla riconducibilità, nel sito sono presenti generici riferimenti a "Globecfds"; nella sezione "Terms and Conditions" del medesimo dominio www.globecfds.com si legge che "I termini indicati devono essere intesi secondo le leggi della Repubblica delle Isole Marshall";

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito www.globecfds.com e la relativa pagina https://client.globecfds.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite i predetti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito www.globecfds.com e la relativa pagina https://client.globecfds.com, è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto detti domini sono risultati consultabili in lingua italiana;

CONSIDERATO che l'operatività svolta tramite il sito www.globecfds.com e la relativa pagina https://client.globecfds.com non appare riconducibile ad alcun soggetto autorizzato ad esercitare professionalmente verso il pubblico italiano servizi di investimento. Infatti, "Globecfds", menzionata nel sito www.globecfds.com, non risulta iscritta nell'elenco tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del TUF;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito www.globecfds.com e la relativa pagina https://client.globecfds.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

13 ottobre 2021

IL PRESIDENTE
Paolo Savona