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Bollettino


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Delibera n. 22044

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.onirofx.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

i. mediante il sito www.onirofx.com, risultato attivo e disponibile anche in lingua italiana, viene offerta al potenziale investitore la possibilità di effettuare operazioni di trading su CFD relativi a valute, ETF, metalli preziosi, materie prime e bitcoin anche ricorrendo ad un sistema di trading algoritmico "automatico al 100%" denominato "OniroFX Algo Trading";

ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta la registrazione al sito www.onirofx.com – mediante procedura disponibile anche per gli utenti connessi dall'Italia – l'apertura di un account di trading e l'impiego di somme di denaro:

iii. all'interno del sito www.onirofx.com vengono menzionate cinque tipologie di account denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e delle funzionalità prospettate - "Micro", "Standard", "Silver", "Gold" e "Vip". Inoltre, viene prospettata agli utenti la possibilità di aprire un conto "PAMM" avvalendosi del "sistema PAMM di OniroFX";

iv. in calce alle pagine web del sito www.onirofx.com, nonché nelle sezioni "Termini e Condizioni", "La nostra Azienda" e "Dettagli di intermediazione" è indicata la società denominata Vigo and Co LLC con dichiarata sede a St. Vincent and the Grenadines;

v. la sezione "Contattaci" del sito reca indicazione della casella di posta elettronica support@onirofx.com;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito www.onirofx.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite il predetto domino viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito www.onirofx.com, è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito www.onirofx.com è risultato disponibile anche in lingua italiana e, inoltre, all'interno dello stesso sono stati rinvenuti riferimenti ad un "servizio clienti" per utenti italiani.

CONSIDERATO che il sito www.onirofx.com non risulta riconducibile ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano: infatti, la società denominata Vigo and Co LLC, con dichiarata sede a St. Vincent and the Grenadines, menzionata all'interno del sito www.onirofx.com non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito www.onirofx.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

13 ottobre 2021

IL PRESIDENTE
Paolo Savona