Delibera n. 22078 - AREA PUBBLICA
Bollettino
« Indietro
Delibera n. 22078
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 58/1998 ("TUF") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere tramite i siti internet https://assetgroup.io e https://assetgroup.cc e la relativa pagina https://webtrader.assetgroup.xyz
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:
i. il sito https://assetgroup.io, disponibile anche in lingua italiana, offre la possibilità di effettuare operazioni di trading su CFD aventi come sottostanti valute, azioni, indici e materie prime; per poter operare tramite la piattaforma online di trading sono richieste la registrazione e l'apertura di un conto su cui versare la necessaria provvista. In particolare, vengono offerte quattro tipologie di conto: "Micro", "Mini", "Macro" e "Maxi". A tutte le tipologie di conto è associato un «Manager di supporto»;
ii. una volta effettuata la registrazione, l'utente accede all'area riservata del sito, ove è presente il collegamento "Webtrader". Tale collegamento indirizza alla pagina web https://webtrader.assetgroup.xyz che ospita la piattaforma di trading;
iii. il sito https://assetgroup.io menziona la società Widdershins Group Ltd, con sede legale nel Commonwealth of Dominica, e il marchio "Asset Group";
iv. il sito https://assetgroup.cc instrada a una pagina web contenente un modulo di login per l'accesso a un'area riservata. Inserendo in tale modulo le medesime credenziali utilizzate per la registrazione al sito https://assetgroup.io, è possibile accedere all'area riservata del sito https://assetgroup.cc;
v. l'area riservata del sito https://assetgroup.cc è del tutto identica all'area riservata del predetto sito https://assetgroup.io. Come quest'ultima, infatti, anche l'area riservata del sito https://assetgroup.cc menziona il marchio "Asset Group" e presenta il collegamento "Webtrader", che reindirizza alla pagina web https://webtrader.assetgroup.xyz ospitante la piattaforma di trading;
VISTA la Delibera Consob n. 21776 del 25 marzo 2021, con la quale è stato ordinato alla menzionata Widdershins Group Ltd di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere tramite il distinto sito internet https://24fintime.io;
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite i siti internet https://assetgroup.io e https://assetgroup.cc e la relativa pagina https://webtrader.assetgroup.xyz è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del TUF in quanto, tramite detti domini, viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite i siti internet https://assetgroup.io e https://assetgroup.cc e la relativa pagina https://webtrader.assetgroup.xyz, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto essi sono disponibili anche in lingua italiana e, per gli stessi, è stata riferita attività di sollecitazione all'investimento mediante comunicazioni telefoniche non richieste (c.d. "cold calling") nei confronti dei risparmiatori italiani;
CONSIDERATO che la Widdershins Group Ltd, con sede legale nel Commonwealth of Dominica, non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del TUF;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del TUF, ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del TUF;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del TUF - rubricato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del d.lgs. n. 58/1998 posta in essere tramite i siti internet https://assetgroup.io e https://assetgroup.cc e la relativa pagina https://webtrader.assetgroup.xyz, consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
11 novembre 2021
IL PRESIDENTE
Paolo Savona