Delibera n. 22108 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 22108
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite i siti internet www.24tradex.com e www.24tradex.co e la relativa pagina https://client.fx-trade.tech
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:
i. accedendo al sito internet www.24tradex.com l'utente viene automaticamente reindirizzato al distinto sito internet www.24tradex.co;
ii. mediante il sito internet www.24tradex.co – attivo e registrato in forma anonima – viene offerta al potenziale investitore la possibilità di operare sul mercato forex e su CFD relativi ad indici e materie prime;
iii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta l'apertura di un account e l'impiego di somme di denaro; in particolare, sono prospettate quattro tipologie di conto denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati, "Classic", "Platinum", "Gold" e "Vip";
iv. a partire dalla sezione "login" presente all'interno del sito www.24tradex.co, è possibile raggiungere l'indirizzo https://client.fx-trade.tech che ospita una pagina di login/registrazione tramite cui accedere all'area riservata del sito www.24tradex.co, risultata disponibile anche in lingua italiana;
v. quanto alla riconducibilità, all'interno del sito www.24tradex.co sono presenti generici riferimenti a "24Tradex" senza alcuna indicazione relativa alla sede societaria;
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite i siti internet www.24tradex.com e www.24tradex.co e la relativa pagina https://client.fx-trade.tech è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite detti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto l'area riservata del sito internet www.24tradex.co raggiungibile dalla pagina https://client.fx-trade.tech è risultata disponibile in lingua italiana e, inoltre, è stata riferita attività di sollecitazione all'investimento mediante comunicazioni telefoniche non richieste (c.d. "cold calling") nei confronti dei risparmiatori italiani;
CONSIDERATO che "24Tradex", menzionata all'interno del sito internet www.24tradex.co, non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite i siti internet www.24tradex.com e www.24tradex.co e la relativa pagina https://client.fx-trade.tech consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
9 dicembre 2021
IL PRESIDENTE
Paolo Savona