Delibera n. 22166 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 22166
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://platinex.io
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte è emerso che:
i. il sito https://platinex.io si articola nelle sezioni "About us", "Invest", "Platforms", "Accounts","Tools" e "Support" e prospetta – previa apertura di un conto - la possibilità di negoziare sul mercato forex e di fare trading su CFD, indici, azioni e materie prime;
ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta l'iscrizione al sito https://platinex.io mediante procedura disponibile anche per l'utente italiano che consente di accedere all'area riservata che risulta disponibile anche nella versione in lingua italiana e nella quale sono disponibili diverse funzionalità, tra le quali un'apposita funzione dedicata al deposito di liquidità sul conto di trading;
iii. sul sito vengono indicate tre tipologie di conto denominate "Standard", "Pro" ed "Expert" a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefits prospettati;
iv. quanto alla riconducibilità del sito https://platinex.io, in calce alle pagine del sito medesimo è indicata "Lithe Group LTD" e nel documento "Terms and Conditions", si legge "Lithe Group LTD is a trading company whose registered office is 8 Copthall, Roseau Valley, 00152 Commonwealth of Dominica with registration number: 2021/IBC00011). Nel sito è presente anche una casella di posta elettronica support@platinex.io;
VISTA la Delibera n. 22010 del 22 settembre 2021 con la quale è stato ordinato a "Lithe Group Ltd" con asserita sede a Copthall, Roseau Valley, Commonwealth of Dominica, di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere mediante il distinto dominio https://platinex.co e la relativa pagina https://client.platinex.co/dashboard;
VISTA la Delibera n. 22149 del 22 dicembre 2021 con la quale è stato ordinato a "Lithe Group Ltd" con asserita sede a Copthall, Roseau Valley, Commonwealth of Dominica, di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere mediante il distinto dominio https://platinex.cc;
CONSIDERATO che, oltre ad utilizzare un indirizzo in parte sovrapponibile a quello dei suddetti domini, il sito https://platinex.io presenta struttura e contenuti analoghi a quelli dei siti https://platinex.co e https://platinex.cc;
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito https://platinex.io è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite il predetto dominio viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet https://platinex.io è in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto in quanto l'area riservata del sito è risultata disponibile anche in lingua italiana e, inoltre, è stata riferita attività di sollecitazione all'investimento mediante comunicazioni telefoniche non richieste (c.d. "cold calling") nei confronti dei risparmiatori italiani;
CONSIDERATO che "Lithe Group LTD", menzionata nel sito, non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf ;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito https://platinex.io consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
19 gennaio 2022
IL PRESIDENTE
Paolo Savona