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Bollettino


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Delibera n. 22298

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://alphaforex.eu e la relativa pagina https://client.alphaforex.eu

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

i. mediante il sito https://alphaforex.eu – risultato attivo e registrato in forma anonima – viene offerta al potenziale investitore la possibilità di fare trading su CFD relativi a valute, indici, materie prime e su azioni;

ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta l'iscrizione al sito https://alphaforex.eu – mediante procedura disponibile, anche per gli utenti italiani, in corrispondenza della pagina https://client.alphaforex.eu, direttamente raggiungibile dalla homepage del sito https://alphaforex.eu – l'apertura di un account ed il versamento di una provvista di denaro;

iii. in particolare, sul sito https://alphaforex.eu sono menzionate quattro tipologie di account denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati, "Micro", "Standard", "Premium" e "Vip";

iv. quanto alla riconducibilità, in calce alle pagine del sito si legge che "this website is owned and operated by FX Publications, INC";

VISTE le delibere Consob n. 21978 del 29 luglio 2021, n. 22092 del 25 novembre 2021, n. 22148 del 22 dicembre 2021 con le quali si è ordinato a FX Publications, INC di porre termine alla violazione dell'art. 18 Tuf posta in essere tramite il distinto sito https://primaatrade.com e la relativa pagina https://client.primaatrade.com, mediante il diverso dominio https://primea-trade24.com e la relativa pagina https://client.primea-trade24.com nonché tramite l'ulteriore sito https://acetopfin.com e la relativa pagina https://accounts.acetopfin.com;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito https://alphaforex.eu e la relativa pagina https://client.alphaforex.eu è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite i predetti domini viene prospettata agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito https://alphaforex.eu e la relativa pagina https://client.alphaforex.eu, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto, in relazione a detti domini, è stata riferita attività di sollecitazione all'investimento mediante tecniche di comunicazione telefonica non richieste (c.d. "cold calling") nei confronti degli utenti italiani;

CONSIDERATO che FX Publications, INC menzionata nell'ambito del sito https://alphaforex.eu non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito https://alphaforex.eu e la relativa pagina https://client.alphaforex.eu consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

6 aprile 2022

 

 

IL PRESIDENTE
Paolo Savona