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Bollettino


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Delibera n. 22328

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://tradon.pro e la relativa pagina https://webtrader.tradon.cc

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

i. mediante il sito internet https://tradon.pro attivo e registrato in forma anonima – viene, tra l'altro, offerta al potenziale investitore la possibilità di effettuare operazioni sul mercato forex nonché su CFD aventi quali asset sottostanti azioni, indici e materie prime;

ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta la registrazione al sito https://tradon.pro mediante apertura di un account e l'impiego di somme di denaro; in particolare, all'interno del sito https://tradon.pro sono menzionate tre tipologie di account denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati, "Cent", "Pro Trader" e "Prime";

iii. la procedura di registrazione al sito https://tradon.pro e l'accesso all'area riservata dello stesso sono risultati disponibili anche a partire dall'ulteriore dominio https://webtrader.tradon.cc/;

iv. quanto alla riconducibilità, in calce alle pagine web del sito https://tradon.pro viene precisato che lo stesso "is operated by Ingenue Consulting LLC" con asserita sede a St. Vincent and the Grenadine;

v. la sezione del sito dedicata ai contatti reca un form per la richiesta di informazioni e assistenza e le caselle di posta elettronica it@tradon.pro, support@tradon.pro e documents@tradon.pro;

VISTA la delibera Consob n. 22276 del 3 marzo 2022 con la quale si è ordinato a "Ingenue Consulting LLC" di porre termine alla violazione dell'art. 18 Tuf posta in essere tramite il distinto sito internet https://tradon.io;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet https://tradon.pro e la relativa pagina https://webtrader.tradon.cc è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite detto dominio viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto è stata riferita attività di sollecitazione all'investimento mediante comunicazioni telefoniche non richieste (c.d. "cold calling") nei confronti dei risparmiatori italiani;

CONSIDERATO che Ingenue Consulting LLC, menzionata all'interno del sito internet https://tradon.pro, non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet https://tradon.pro e la relativa pagina https://webtrader.tradon.cc consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

4 maggio 2022

 

IL PRESIDENTE
Paolo Savona