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Bollettino


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Avverso la delibera i Signori Guido Marino e Michele Sessa hanno promosso opposizione presso la Corte di Appello di Roma in data 6.10.2022, Gaia Nardone presso la Corte di Appello di Firenze in data 6.10.2022, Nicola e Tommaso Colzi presso la Corte di Appello di Milano in data 7.10.2022, Antonio Campopiano presso la Corte di Appello di Napoli in data 8.10.2022, Gianpaolo Gentili presso la Corte di Appello di Firenze in data 8.10.2022. Laura Campopiano presso la Corte di Appello di Roma in data 8.10.2022, Marco Micheli presso la Corte di Appello di Roma in data 10.10.2022, Fabio Schiavolin presso la Cda di Milano in data 6.10.2022, Francesco Campopiano presso la CdA di Roma in data 7.10.2022. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza n. 1111/23 del 17.5.2023, ha respinto l'opposizione promossa da Giampaolo Gentili. Avverso la sentenza Giampaolo Gentili ha promosso ricorso presso la Corte di Cassazione in data 22.11.2023. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza n. 1110/23 del 17.5.2023, in parziale accoglimento dell'opposizione promossa da Gaia Nardone ha ridotto a 20.000 euro la sanzione nei suoi confronti. La Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 2461 del 6.7.2023, in accoglimento dell'opposizione promossa da Fabio Schiavolin, ha annullato la delibera nei suoi confronti. La Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 2619/2023 del 6.7.2023, ha respinto l'opposizione promossa da Nicola e Tommaso Colzi. La Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 2415/2024 del 4.4.2024, in accoglimento dell'opposizione promossa da Francesco Campopiano, ha annullato la delibera nei suoi confronti. La Corte di Appello di Roma con sentenza n. 5090/24 del 10.7.2024 ha respinto l'opposizione promossa da Mario Michelli. Avverso tale sentenza n. 5090/24 Mario Michelli ha promosso ricorso presso la Corte di Cassazione in data 14.2.2025. La Corte di Appello di Roma con sentenza n. 5191/24 del 18.7.2024 ha respinto l'opposizione promossa da Laura Campopiano. Avverso tale sentenza n. 5191/24 Laura Campopiano ha promosso ricorso presso la Corte di Cassazione in data 20.2.2025. La Corte di Appello di Roma con sentenze  n. 4607/2025 del 02.05.2025 ha respinto l'opposizione promossa da Michele Sessa.
La Corte di Appello di Roma con sentenza  n. 4664/2025 del 04.07.2025 ha respinto l'opposizione promossa da  Guido Marino.


Delibera n. 22429

Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti dei sig.ri Giovanni Gentile, Laura Campopiano, Antonio Campopiano, Marco Michelli, Francesco Campopiano, Michele Sessa, Guido Marino, Fabio Schiavolin, Tommaso Colzi, Nicola Colzi, Gianpaolo Gentili e Gaia Nardone, per la violazione degli artt. 187-bis, comma 1, lettere a) e b), e comma 4, del d.lgs. 58/1998 e degli artt. 8 e 10 del Regolamento n. 596 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il Regolamento (UE) n. 596/2014, e in particolare, gli artt. 8 e 10;

VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), e in particolare, l'art. 187-bis, comma 1, lett. a) e b) e comma 4, vigenti all'epoca dei fatti(1);

VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;

VISTO il comunicato delle ore 07:00 del 12 aprile 2018, con il quale Snaitech S.p.A. ha annunciato che il giorno precedente (ossia l'11 aprile 2018), Global Games e OI-Games, azionisti di Snaitech, avevano sottoscritto un accordo per la cessione di azioni Snaitech a Playtech;

VISTE le note del 26 luglio 2021 con le quali la Divisione Mercati, Ufficio Abusi di Mercato, ha tra l'altro contestato, ai sensi dell'art. 187-septies, comma 1, del TUF e dell'art. 14 del Regolamento (UE) n. 596/2014, a:

- Laura Campopiano l'illecito previsto dall'art. 187-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUF e dagli artt. 8 e 10 del Regolamento (UE) n. 596/2014, per avere ella, in possesso dell'informazione privilegiata concernente il "Progetto di cessione" delle partecipazioni detenute in Snaitech da Global Games e OI-Games a Playtech per un importo corrispondente a una valutazione di € 2,19 per azione con la conseguente promozione di un'OPA obbligatoria totalitaria sulle rimanenti azioni Snaitech al prezzo di € 2,19 per azione, in ragione del ruolo di Responsabile della Direzione Business Development e Affari Istituzionali svolto presso Snaitech:

- comunicato a Antonio Campopiano e Marco Michelli, al di fuori del normale esercizio di un lavoro, di una professione, di una funzione o di un ufficio, la suddetta informazione;

- acquistato in concorso con Giovanni Gentile, Antonio Campopiano e Marco Michelli, tramite un dossier titoli intestato a Giovanni Gentile, 47.000 azioni Snaitech utilizzando la suddetta informazione;

- Antonio Campopiano l'illecito previsto dall'art. 187-bis, comma 4, del TUF e dagli artt. 8 e 10 del Regolamento (UE) n. 596/2014, per avere egli, in possesso dell'informazione privilegiata concernente il "Progetto di cessione" delle partecipazioni detenute in Snaitech da Global Games e OI-Games a Playtech per un importo corrispondente a una valutazione di € 2,19 per azione con la conseguente promozione di un'OPA obbligatoria totalitaria sulle rimanenti azioni Snaitech al prezzo di € 2,19 per azione, informazione della quale conosceva o poteva conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato:

- comunicato, tra gli altri a Giovanni Gentile, al di fuori del normale esercizio di un lavoro, di una professione, di una funzione o di un ufficio, la suddetta informazione;

- acquistato in concorso con Giovanni Gentile, tramite un dossier titoli intestato a Giovanni Gentile, 62.500 azioni Snaitech utilizzando la suddetta informazione;

- acquistato in concorso con Giovanni Gentile, Laura Campopiano e Marco Michelli, tramite un dossier titoli intestato a Giovanni Gentile, 47.000 azioni Snaitech utilizzando la suddetta informazione;

- Marco Michelli l'illecito previsto dall'art. 187-bis, comma 4, del TUF e dall'art. 8 del Regolamento (UE) n. 596/2014, per avere egli, in possesso dell'informazione privilegiata concernente il "Progetto di cessione" delle partecipazioni detenute in Snaitech da Global Games e OI-Games a Playtech per un importo corrispondente a una valutazione di € 2,19 per azione con la conseguente promozione di un'OPA obbligatoria totalitaria sulle rimanenti azioni Snaitech al prezzo di € 2,19 per azione, informazione della quale conosceva o poteva conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato, acquistato in concorso con Giovanni Gentile, Laura Campopiano e Antonio Campopiano, tramite un dossier titoli intestato a Giovanni Gentile, 47.000 azioni Snaitech utilizzando la suddetta informazione;

- Giovanni Gentile l'illecito previsto dall'art. 187-bis, comma 4, del TUF e dall'art. 8 del Regolamento (UE) n. 596/2014, per avere egli, in possesso dell'informazione privilegiata concernente il "Progetto di cessione" delle partecipazioni detenute in Snaitech da Global Games e OI-Games a Playtech per un importo corrispondente a una valutazione di € 2,19 per azione con la conseguente promozione di un'OPA obbligatoria totalitaria sulle rimanenti azioni Snaitech al prezzo di € 2,19 per azione, informazione della quale conosceva o poteva conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato:

- acquistato in concorso con Antonio Campopiano, tramite un dossier titoli intestato a Giovanni Gentile, 62.500 azioni Snaitech utilizzando la suddetta informazione;

- acquistato in concorso con Antonio Campopiano, Laura Campopiano e Marco Michelli, tramite un dossier titoli intestato a Giovanni Gentile, 47.000 azioni Snaitech utilizzando la suddetta informazione;

- Francesco Campopiano l'illecito previsto dall'art. 187-bis, comma 4, del TUF e dall'art. 8 del Regolamento (UE) n. 596/2014, per avere egli, in possesso dell'informazione privilegiata concernente il "Progetto di cessione" delle partecipazioni detenute in Snaitech da Global Games e OI-Games a Playtech per un importo corrispondente a una valutazione di € 2,19 per azione con la conseguente promozione di un'OPA obbligatoria totalitaria sulle rimanenti azioni Snaitech al prezzo di € 2,19 per azione, informazione della quale conosceva o poteva conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato, acquistato 20.000 azioni Snaitech utilizzando la suddetta informazione;

- Michele Sessa l'illecito previsto dall'art. 187-bis, comma 1, lettera b), del TUF e dall'art. 10 del Regolamento (UE) n. 596/2014, per avere egli, in possesso dell'informazione privilegiata concernente il "Progetto di cessione" delle partecipazioni detenute in Snaitech da Global Games e OI-Games a Playtech per un importo corrispondente a una valutazione di € 2,19 per azione con la conseguente promozione di un'OPA obbligatoria totalitaria sulle rimanenti azioni Snaitech al prezzo di € 2,19 per azione, in ragione del ruolo di Responsabile della Direzione BU VLT svolto presso Snaitech, comunicato a Guido Marino, al di fuori del normale esercizio di un lavoro, di una professione, di una funzione o di un ufficio, la suddetta informazione;

- Guido Marino l'illecito previsto dall'art. 187-bis, comma 4, del TUF e dall'art. 8 del Regolamento (UE) n. 596/2014, per avere egli, in possesso dell'informazione privilegiata concernente il "Progetto di cessione" delle partecipazioni detenute in Snaitech da Global Games e OI-Games a Playtech per un importo corrispondente a una valutazione di € 2,19 per azione con la conseguente promozione di un'OPA obbligatoria totalitaria sulle rimanenti azioni Snaitech al prezzo di € 2,19 per azione, informazione della quale conosceva o poteva conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato, acquistato 25.000 azioni Snaitech utilizzando la suddetta informazione;

- Fabio Schiavolin l'illecito previsto dall'art. 187-bis, comma 1, lettera b), del TUF e dall'art. 10 del Regolamento (UE) n. 596/2014, per avere egli, in possesso dell'informazione privilegiata concernente il "Progetto di cessione" delle partecipazioni detenute in Snaitech da Global Games e OI-Games a Playtech per un importo corrispondente a una valutazione di € 2,19 per azione con la conseguente promozione di un'OPA obbligatoria totalitaria sulle rimanenti azioni Snaitech al prezzo di € 2,19 per azione, in ragione del ruolo di Amministratore Delegato svolto presso Snaitech, comunicato a Tommaso Colzi, al di fuori del normale esercizio di un lavoro, di una professione, di una funzione o di un ufficio, la suddetta informazione;

- Tommaso Colzi l'illecito previsto dall'art. 187-bis, comma 4, del TUF e dagli artt. 8 e 10 del Regolamento (UE) n. 596/2014, per avere egli, in possesso dell'informazione privilegiata concernente il "Progetto di cessione" delle partecipazioni detenute in Snaitech da Global Games e OI-Games a Playtech per un importo corrispondente a una valutazione di € 2,19 per azione con la conseguente promozione di un'OPA obbligatoria totalitaria sulle rimanenti azioni Snaitech al prezzo di € 2,19 per azione, informazione della quale conosceva o poteva conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato, comunicato a Nicola Colzi e Giampaolo Gentili, al di fuori del normale esercizio di un lavoro, di una professione, di una funzione o di un ufficio, la suddetta informazione;

- Nicola Colzi l'illecito previsto dall'art. 187-bis, comma 4, del TUF e dell'art. 8 del Regolamento (UE) n. 596/2014, per avere egli, in possesso dell'informazione privilegiata concernente il "Progetto di cessione" delle partecipazioni detenute in Snaitech da Global Games e OI-Games a Playtech per un importo corrispondente a una valutazione di € 2,19 per azione con la conseguente promozione di un'OPA obbligatoria totalitaria sulle rimanenti azioni Snaitech al prezzo di € 2,19 per azione, informazione della quale conosceva o poteva conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato, acquistato in concorso con Tommaso Colzi, tramite un dossier titoli intestato a Nicola Colzi, 500.029 azioni Snaitech utilizzando la suddetta informazione;

- Giampaolo Gentili l'illecito previsto dall'art. 187-bis, comma 4, del TUF e dall'art. 8 del Regolamento (UE) n. 596/2014, per avere egli, in possesso dell'informazione privilegiata concernente il "Progetto di cessione" delle partecipazioni detenute in Snaitech da Global Games e OI-Games a Playtech per un importo corrispondente a una valutazione di € 2,19 per azione con la conseguente promozione di un'OPA obbligatoria totalitaria sulle rimanenti azioni Snaitech al prezzo di € 2,19 per azione, informazione della quale conosceva o poteva conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato, acquistato 125.875 azioni Snaitech utilizzando la suddetta informazione;

- Gaia Nardone l'illecito previsto dall'art. 187-bis, comma 4, del TUF e dall'art. 8 del Regolamento (UE) n. 596/2014, per avere ella, in possesso dell'informazione privilegiata concernente il "Progetto di cessione" delle partecipazioni detenute in Snaitech da Global Games e OI-Games a Playtech per un importo corrispondente a una valutazione di € 2,19 per azione con la conseguente promozione di un'OPA obbligatoria totalitaria sulle rimanenti azioni Snaitech al prezzo di € 2,19 per azione, informazione della quale conosceva o poteva conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato, acquistato 21.972 azioni Snaitech utilizzando la suddetta informazione;

RILEVATO che con le sopra citate lettere di contestazione, tutti i suddetti soggetti sono stati resi edotti delle facoltà di formulare istanze di accesso e di audizione nonché di produrre deduzioni scritte e documenti in relazione ai fatti oggetto di contestazione;

VISTE le note con le quali sono state formulate istanze di accesso agli atti;

VISTE le note con le quali sono state riscontrate le istanze di accesso agli atti;

VISTE le note con le quali sono state formulate istanze di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio acquisiti successivamente all'invio delle contestazioni e le relative note di riscontro;

VISTE le note con le quali è stato richiesto un differimento dei termini per la presentazione di deduzioni difensive e le conseguenti note di accoglimento inviate alle parti;

VISTI i verbali delle audizioni dei Sig.ri Antonio Campopiano, Laura Campopiano, Francesco Campopiano e Marco Michelli;

ESAMINATE le deduzioni difensive volte a confutare le contestazioni, formulate dai soggetti del procedimento;

VISTE le proprie delibere, adottate in data 23 febbraio 2022, con le quali è stato disposto, ai sensi dell'art. 187-octies, commi 3, lett d) e 5, del Tuf, il sequestro dei beni nei confronti dei Sig.ri Giovanni Gentile, Francesco Campopiano, Guido Marino, Nicola Colzi, Giampaolo Gentili e Gaia Nardone fino alla concorrenza di un valore equivalente a quello del profitto dell'illecito di abuso di informazioni privilegiate ai medesimi contestato;

VISTA la Relazione per la Commissione del 24 marzo 2022 ("Relazione USA"), con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e valutata la posizione difensiva complessivamente rappresentata dai soggetti destinatari delle contestazioni, ha espresso le proprie considerazioni conclusive formulando conseguenti proposte in ordine alla qualificazione e quantificazione delle sanzioni applicabili;

VISTA la nota del 24 marzo 2022, con la quale è stata tramessa copia, ai soggetti interessati, della predetta Relazione dell'Ufficio Sanzioni Amministrative;

VISTE le controdeduzioni scritte presentate dalle parti in replica alla Relazione USA;

VISTA la Relazione Integrativa del 21 giugno 2022, predisposta dall'Ufficio Sanzioni Amministrative in riscontro all'incarico conferito dal Collegio in data 10 maggio 2022 in sede di trattazione del procedimento in oggetto;

VISTA la nota del 21 giugno 2022, con cui copia della predetta Relazione Integrativa è stata trasmessa ai controinteressati;

ESAMINATE le controdeduzioni difensive scritte formulate in replica alla citata Relazione Integrativa;

RITENUTE conclusivamente accertate le suddette violazioni oggetto di contestazione, come comprovato, in particolare, dal complesso delle seguenti circostanze:

- la notizia concernente il "Progetto di cessione" a Playtech Plc delle partecipazioni detenute da Global Games S.p.A. in Snaitech S.p.A., con la conseguente promozione di un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle rimanenti azioni Snaitech, costituiva informazione privilegiata al più tardi dalla data di sottoscrizione dell'accordo di riservatezza tra Snaitech e Playtech (ossia il 24 gennaio 2018) e fino alla diffusione da parte di Snaitech del relativo comunicato stampa (ossia il 12 aprile 2018);

- le risultanze istruttorie contengono una serie di indizi gravi, precisi e concordanti che forniscono evidenza del possesso e/o del consapevole utilizzo della sopra descritta informazione di natura privilegiata da parte dei soggetti sopramenzionati coinvolti nel presente procedimento;

VISTO l'art. 187-bis, comma 1, del TUF - vigente all'epoca dei fatti in esame - il quale prevede, per i casi di abuso di informazioni privilegiate, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da determinarsi tra un minimo di ventimila ed un massimo di tre milioni di euro(2). Per i casi in cui – avuto riguardo alle qualità personali del colpevole, all'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodottisi sul mercato – la sanzione si riveli inadeguata anche se applicata nel massimo edittale, il successivo comma 5 dello stesso art. 187-bis prevede che essa sia aumentata fino al triplo ovvero fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito;

VISTO l'art. 187-bis, comma 4, del TUF - vigente all'epoca dei fatti in esame – il quale prevede che la sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti;

VISTO l'art. 187-quater, comma 1, del TUF - vigente all'epoca dei fatti in esame -ai sensi del quale l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per fattispecie di abuso di informazioni privilegiate comporta, inoltre:

"a) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione;

b) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate;

c) la sospensione dal Registro, ai sensi dell'articolo 26, commi 1, lettera d), e 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell'incarico;

d) la sospensione dall'albo di cui all'articolo 31, comma 4, per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;

e) la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per i partecipanti al capitale dei soggetti indicati alla lettera a)";

VISTO l'art. 8 del Regolamento (UE) n. 596/2014, il quale prevede che "si ha abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l'uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate. In relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati detenuti ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, l'uso di informazioni privilegiate si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un'offerta per conto proprio o per conto di terzi.

2.   Ai fini del presente regolamento, si ha raccomandazione che un'altra persona compia abusi di informazioni privilegiate o induzione di un'altra persona a compiere abusi di informazioni privilegiate quando la persona è in possesso di informazioni privilegiate e:

a) raccomanda, sulla base di tali informazioni, che un'altra persona acquisisca o ceda strumenti finanziari a cui tali informazioni si riferiscono o induce tale persona a effettuare l'acquisizione o la cessione; ovvero

b) raccomanda, sulla base di tali informazioni, che un'altra persona acquisisca o ceda strumenti finanziari a cui tali informazioni si riferiscono o induce tale persona a effettuare l'acquisizione o la cessione; ovvero

3.   Il ricorso a raccomandazioni o induzioni di cui al paragrafo 2 è inteso come abuso di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo quando la persona che ricorre alla raccomandazione o all'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.

4.   Il presente articolo si applica a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per il fatto che:

a) è membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo dell'emittente o partecipante al mercato delle quote di emissioni;

b) è una partecipazione al capitale dell'emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni;

c) ha accesso a tali informazioni nell'esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione; oppure

d) è coinvolto in attività criminali.

Il presente articolo si applica anche a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui al primo comma, quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate.

5. Quando una persona è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, anche alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare l'acquisto, la cessione, la cancellazione o la modifica di un ordine per conto della persona giuridica in questione";

VISTO l'art. 10 del Regolamento (UE) n. 596/2014, il quale afferma che "si ha comunicazione illecita di informazioni privilegiate quando una persona è in possesso di informazioni privilegiate e comunica tali informazioni a un'altra persona, tranne quando la comunicazione avviene durante il normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione.

Il presente paragrafo si applica a qualsiasi persona fisica o giuridica nelle situazioni o nelle circostanze di cui all'articolo 8, paragrafo 4.

2. Ai fini del presente regolamento, la comunicazione a terzi delle raccomandazioni o induzioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, si intende come comunicazione illecita di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo allorché la persona che comunica la raccomandazione o l'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate";

VISTO l'art. 187-sexies del TUF, ai sensi del quale l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste in casi della specie importa sempre la confisca del profitto dell'illecito e, qualora ciò non sia possibile, essa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione della sanzione, dell'art. 194-bis del TUF, ai sensi del quale "Nella determinazione del tipo, della durata e dell'ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:

a) gravità e durata della violazione;

b) grado di responsabilità;

c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;

d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;

e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;

f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia o la Consob;

g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;

g-bis) la criticità dell'indice di riferimento per la stabilità finanziaria;

h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione;

h- bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi";

CONSIDERATO con riferimento ai predetti criteri, che assumono rilevanza gli elementi di seguito indicati:

- con riguardo alla gravità delle violazioni:

- queste hanno riguardato la comunicazione e l'utilizzo a fini di investimento di un'informazione di natura privilegiata che, al momento di commissione degli illeciti accertati, non era di dominio pubblico;

- la natura di insider primario o secondario dei soggetti che hanno posto in essere gli illeciti accertati;

- il fatto che Laura Campopiano, Michele Sessa e Fabio Schiavolin rivestivano posizioni apicali all'interno della compagine societaria di Snaitech;

- le condotte concretamente tenute da ciascun soggetto e le dirette conseguenze di tali condotte sull'operatività nei titoli oggetto delle informazioni privilegiate, in particolare tenuto conto dell'entità degli eventuali investimenti posti in essere dai suddetti soggetti e della misura dei profitti eventualmente realizzati in seguito ai comportamenti violativi posti in essere;

- con riguardo alla durata della violazione, le violazioni accertate sono state tutte poste in essere nel periodo temporale intercorrente tra il 24 gennaio 2018 ed il 3 aprile 2018;

- le condotte illecite poste in essere da tutti i soggetti per i quali sono state accertate violazioni dall'art. 187-bis, commi 1 e 4, del TUF e degli artt. 8 e 10 del Regolamento (UE) n. 596/2014 nell'ambito del presente procedimento sono da qualificarsi come dolose, atteso che tutti i soggetti coinvolti erano in grado di riconoscere la natura privilegiata dell'informazione in esame, ed erano, di conseguenza, in grado anche di cogliere i profili di illiceità connessi alla sua comunicazione a terzi ed al suo utilizzo;

- non appare possibile determinare con precisione, sulla base degli atti, la capacità finanziaria di Laura Campopiano, Marco Michelli, Antonio Campopiano, Giovanni Gentile, Francesco Campopiano, Michele Sessa, Guido Marino, Fabio Schiavolin, Tommaso Colzi, Nicola Colzi, Giampaolo Gentili e Gaia Nardone;

- a seguito dell'operatività posta in essere sul titolo Snaitech:

- Laura Campopiano, Marco Michelli, Antonio Campopiano e Giovanni Gentile hanno ottenuto, in concorso tra di loro, un profitto pari a € 46.527,05;

- Francesco Campopiano ha ottenuto un profitto pari a € 4.860,81;

- Guido Marino ha ottenuto un profitto pari a € 8.013,14;

- Nicola Colzi ha ottenuto un profitto pari a € 289.937,20;

- Giampaolo Gentili ha ottenuto un profitto pari a € 70.308,95;

o Gaia Nardone ha ottenuto un profitto pari a € 5.388,30;

- non appare possibile determinare, sulla base degli atti, l'ammontare del vantaggio ottenuto da Michele Sessa, Fabio Schiavolin e Tommaso Colzi, attraverso la violazione;

- non appaiono determinabili, sulla base degli atti, eventuali specifici pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione;

- relativamente ai fatti oggetto di contestazione non si registrano forme di collaborazione con la Consob idonee ad incidere in senso attenuativo sulle sanzioni;

- con delibera n. 19867 del 1° febbraio 2017 è stata applicata nei confronti di Tommaso Colzi la sanzione amministrativa pecuniaria di € 15.000 per la violazione dell'art. 114, comma 7, del TUF; nei confronti di Laura Campopiano, Marco Michelli, Antonio Campopiano, Giovanni Gentile, Francesco Campopiano, Michele Sessa, Guido Marino, Fabio Schiavolin, Tommaso Colzi, Nicola Colzi, Giampaolo Gentili e Gaia Nardone, non risultano sanzioni applicate in precedenza dalla Consob per violazioni in materia finanziaria;

- g-bis) irrilevante ai fini della determinazione delle sanzioni;

- non risultano in atti potenziali conseguenze sistemiche delle violazioni; né misure adottate dai responsabili delle violazioni, successivamente alle violazioni stesse, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi;

SULLA BASE di quanto precede, nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante;

D E L I B E R A:

L'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative, delle quali è contestualmente ingiunto il pagamento:

1) nei confronti della Sig.ra Laura Campopiano, nata a Napoli il 3 febbraio 1974 [… omissis …]:

- in relazione alle accertate violazioni dell'art. 187-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUF e degli artt. 8 e 10 del Regolamento (UE) n. 596/2014, per avere ella, in possesso dell'informazione privilegiata concernente il "Progetto di cessione" delle partecipazioni detenute in Snaitech da Global Games e OI-Games a Playtech per un importo corrispondente a una valutazione di € 2,19 per azione con la conseguente promozione di un'OPA obbligatoria totalitaria sulle rimanenti azioni Snaitech al prezzo di € 2,19 per azione, in ragione del ruolo di Responsabile della Direzione Business Development e Affari Istituzionali svolto presso Snaitech all'epoca dei fatti:

- comunicato a Antonio Campopiano e Marco Michelli, al di fuori del normale esercizio di un lavoro, di una professione, di una funzione o di un ufficio, la suddetta informazione, sanzione amministrativa pari a € 70.000;

- acquistato in concorso con Giovanni Gentile, Antonio Campopiano e Marco Michelli, tramite un dossier titoli intestato a Giovanni Gentile, 47.000 azioni Snaitech utilizzando la suddetta informazione, sanzione amministrativa pari a € 30.000;

per una sanzione complessiva pari a € 100.000;

- sanzione amministrativa interdittiva accessoria obbligatoria complessiva, di cui all'art. 187-quater, comma 1, del TUF, pari a mesi 10;

2) nei confronti del Sig. Marco Michelli, nato a Roma il 10 dicembre 1970 [… omissis …]:

- in relazione all'accertata violazione dell'art. 187-bis, comma 4, del TUF e dell'art. 8 del Regolamento (UE) n. 596/2014, per avere egli, in possesso dell'informazione privilegiata concernente il "Progetto di cessione" delle partecipazioni detenute in Snaitech da Global Games e OI-Games a Playtech per un importo corrispondente a una valutazione di € 2,19 per azione con la conseguente promozione di un'OPA obbligatoria totalitaria sulle rimanenti azioni Snaitech al prezzo di € 2,19 per azione, informazione della quale conosceva o poteva conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato, acquistato in concorso con Giovanni Gentile, Laura Campopiano e Antonio Campopiano, tramite un dossier titoli intestato a Giovanni Gentile, 47.000 azioni Snaitech utilizzando la suddetta informazione, sanzione amministrativa pari a € 30.000;

- sanzione amministrativa interdittiva accessoria obbligatoria, di cui all'art. 187-quater, comma 1, del TUF, pari a mesi 3;

3) nei confronti del Sig. Antonio Campopiano, nato a Napoli il 16 maggio 1939 [… omissis …]:

- in relazione alle accertate violazioni dell'art. 187-bis, comma 4, del TUF e degli artt. 8 e 10 del Regolamento (UE) n. 596/2014, per avere egli, in possesso dell'informazione privilegiata concernente il "Progetto di cessione" delle partecipazioni detenute in Snaitech da Global Games e OI-Games a Playtech per un importo corrispondente a una valutazione di € 2,19 per azione con la conseguente promozione di un'OPA obbligatoria totalitaria sulle rimanenti azioni Snaitech al prezzo di € 2,19 per azione, informazione della quale conosceva o poteva conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato:

- comunicato, tra gli altri, a Giovanni Gentile, al di fuori del normale esercizio di un lavoro, di una professione, di una funzione o di un ufficio, la suddetta informazione, sanzione amministrativa pari a € 60.000;

- acquistato in concorso con Giovanni Gentile, tramite un dossier titoli intestato a Giovanni Gentile, 62.500 azioni Snaitech utilizzando la suddetta informazione, sanzione amministrativa pari a € 70.000;

- acquistato in concorso con Giovanni Gentile, Laura Campopiano e Marco Michelli, tramite un dossier titoli intestato a Giovanni Gentile, 47.000 azioni Snaitech utilizzando la suddetta informazione, sanzione amministrativa pari a € 35.000;

per una sanzione complessiva pari a € 165.000;

- sanzione amministrativa interdittiva accessoria obbligatoria complessiva, di cui all'art. 187-quater, comma 1, del TUF, pari a mesi 12;

4) nei confronti del Sig. Giovanni Gentile, nato a Napoli il 29 novembre 1946 [… omissis …]:

- in relazione alle accertate violazioni dell'art. 187-bis, comma 4, del TUF e dall'art. 8 del Regolamento (UE) n. 596/2014, per avere egli, in possesso dell'informazione privilegiata concernente il "Progetto di cessione" delle partecipazioni detenute in Snaitech da Global Games e OI-Games a Playtech per un importo corrispondente a una valutazione di € 2,19 per azione con la conseguente promozione di un'OPA obbligatoria totalitaria sulle rimanenti azioni Snaitech al prezzo di € 2,19 per azione, informazione della quale conosceva o poteva conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato:

- acquistato in concorso con Antonio Campopiano, tramite un dossier titoli intestato a Giovanni Gentile, 62.500 azioni Snaitech utilizzando la suddetta informazione, sanzione amministrativa pari a € 25.000;

- acquistato in concorso con Antonio Campopiano, Laura Campopiano e Marco Michelli, tramite un dossier titoli intestato a Giovanni Gentile, 47.000 azioni Snaitech utilizzando la suddetta informazione. sanzione amministrativa pari a € 25.000;

per una sanzione complessiva pari a € 50.000;

- sanzione amministrativa interdittiva accessoria obbligatoria complessiva, di cui all'art. 187-quater, comma 1, del TUF, pari a mesi 5;

5) nei confronti del Sig. Francesco Campopiano, nato a Napoli l'8 ottobre 1969 [… omissis …]:

- in relazione all'accertata violazione dell'art. 187-bis, comma 4, del TUF e dell'art. 8 del Regolamento (UE) n. 596/2014, per avere egli, in possesso dell'informazione privilegiata concernente il "Progetto di cessione" delle partecipazioni detenute in Snaitech da Global Games e OI-Games a Playtech per un importo corrispondente a una valutazione di € 2,19 per azione con la conseguente promozione di un'OPA obbligatoria totalitaria sulle rimanenti azioni Snaitech al prezzo di € 2,19 per azione, informazione della quale conosceva o poteva conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato, acquistato 20.000 azioni Snaitech utilizzando la suddetta informazione, sanzione amministrativa pari a € 40.000;

- sanzione amministrativa interdittiva accessoria obbligatoria, di cui all'art. 187-quater, comma 1, del TUF, pari a mesi 4;

- trasmissione del provvedimento sanzionatorio all'Ordine degli Ingegneri di Roma;

6) nei confronti del Sig. Michele Sessa, nato a Salerno il 20 aprile 1974 [… omissis …]:

- in relazione all'accertata violazione dell'art. 187-bis, comma 1, lettera b), del TUF e dall'art. 10 del Regolamento (UE) n. 596/2014, per avere egli, in possesso dell'informazione privilegiata concernente il "Progetto di cessione" delle partecipazioni detenute in Snaitech da Global Games e OI-Games a Playtech per un importo corrispondente a una valutazione di € 2,19 per azione con la conseguente promozione di un'OPA obbligatoria totalitaria sulle rimanenti azioni Snaitech al prezzo di € 2,19 per azione, in ragione del ruolo di Responsabile della Direzione BU VLT svolto presso Snaitech, comunicato a Guido Marino, al di fuori del normale esercizio di un lavoro, di una professione, di una funzione o di un ufficio, la suddetta informazione, sanzione amministrativa pari a € 60.000;

- sanzione amministrativa interdittiva accessoria obbligatoria complessiva, di cui all'art. 187-quater, comma 1, del TUF, pari a mesi 6;

7) nei confronti del Sig. Guido Marino, nato a Roma il 29 novembre 1957 [… omissis …]:

- in relazione all'accertata violazione dell'art. 187-bis, comma 4, del TUF e dell'art. 8 del Regolamento (UE) n. 596/2014, per avere egli, in possesso dell'informazione privilegiata concernente il "Progetto di cessione" delle partecipazioni detenute in Snaitech da Global Games e OI-Games a Playtech per un importo corrispondente a una valutazione di € 2,19 per azione con la conseguente promozione di un'OPA obbligatoria totalitaria sulle rimanenti azioni Snaitech al prezzo di € 2,19 per azione, informazione della quale conosceva o poteva conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato, acquistato 25.000 azioni Snaitech utilizzando la suddetta informazione, sanzione amministrativa pari a € 40.000;

- sanzione amministrativa interdittiva accessoria obbligatoria complessiva, di cui all'art. 187-quater, comma 1, del TUF, pari a mesi 4;

8) nei confronti del Sig. Fabio Schiavolin, nato a Padova il 21 agosto 1969 [… omissis …]:

- in relazione all'accertata violazione dell'art. 187-bis, comma 1, lettera b), del TUF e dell'art. 10 del Regolamento (UE) n. 596/2014, per avere egli, in possesso dell'informazione privilegiata concernente il "Progetto di cessione" delle partecipazioni detenute in Snaitech da Global Games e OI-Games a Playtech per un importo corrispondente a una valutazione di € 2,19 per azione con la conseguente promozione di un'OPA obbligatoria totalitaria sulle rimanenti azioni Snaitech al prezzo di € 2,19 per azione, in ragione del ruolo di Amministratore Delegato svolto presso Snaitech, comunicato a Tommaso Colzi, al di fuori del normale esercizio di un lavoro, di una professione, di una funzione o di un ufficio, la suddetta informazione, sanzione amministrativa pari a € 70.000;

- sanzione amministrativa interdittiva accessoria obbligatoria complessiva, di cui all'art. 187-quater, comma 1, del TUF, pari a mesi 7;

9) nei confronti del Sig. Tommaso Colzi, nato a Prato il 13 febbraio 1974 [… omissis …]:

- in relazione all'accertata violazione dell'art. 187-bis, comma 4, del TUF e dell'art. 10 del Regolamento (UE) n. 596/2014, per avere egli, in possesso dell'informazione privilegiata concernente il "Progetto di cessione" delle partecipazioni detenute in Snaitech da Global Games e OI-Games a Playtech per un importo corrispondente a una valutazione di € 2,19 per azione con la conseguente promozione di un'OPA obbligatoria totalitaria sulle rimanenti azioni Snaitech al prezzo di € 2,19 per azione, informazione della quale conosceva o poteva conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato, comunicato a Nicola Colzi e Giampaolo Gentili, al di fuori del normale esercizio di un lavoro, di una professione, di una funzione o di un ufficio, la suddetta informazione, sanzione amministrativa pari a € 50.000;

- sanzione amministrativa interdittiva accessoria obbligatoria, di cui all'art. 187-quater, comma 1, del TUF, pari a mesi 5;

10) nei confronti del Sig. Nicola Colzi, nato a Prato il 17 maggio 1971 [… omissis …]:

- in relazione all'accertata violazione dell'art. 187-bis, comma 4, del TUF e dell'art. 8 del Regolamento (UE) n. 596/2014, per avere egli, in possesso dell'informazione privilegiata concernente il "Progetto di cessione" delle partecipazioni detenute in Snaitech da Global Games e OI-Games a Playtech per un importo corrispondente a una valutazione di € 2,19 per azione con la conseguente promozione di un'OPA obbligatoria totalitaria sulle rimanenti azioni Snaitech al prezzo di € 2,19 per azione, informazione della quale conosceva o poteva conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato, acquistato 500.029 azioni Snaitech utilizzando la suddetta informazione, sanzione amministrativa pari a € 300.000;

- sanzione amministrativa interdittiva accessoria obbligatoria complessiva, di cui all'art. 187-quater, comma 1, del TUF, pari a mesi 16;

11) nei confronti del Sig. Giampaolo Gentili, nato a Firenze il 17 aprile 1965 [… omissis …]:

- in relazione all'accertata violazione dell'art. 187-bis, comma 4, del TUF e dell'art. 8 del Regolamento (UE) n. 596/2014, per avere egli, in possesso dell'informazione privilegiata concernente il "Progetto di cessione" delle partecipazioni detenute in Snaitech da Global Games e OI-Games a Playtech per un importo corrispondente a una valutazione di € 2,19 per azione con la conseguente promozione di un'OPA obbligatoria totalitaria sulle rimanenti azioni Snaitech al prezzo di € 2,19 per azione, informazione della quale conosceva o poteva conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato, acquistato 125.875 azioni Snaitech utilizzando la suddetta informazione, sanzione amministrativa pari a 100.000;

- sanzione amministrativa interdittiva accessoria obbligatoria, di cui all'art. 187-quater, comma 1, del TUF, pari a mesi 10;

12) nei confronti della Sig.ra Gaia Nardone, nata a Firenze in 22 dicembre 1984 [… omissis …]:

- in relazione all'accertata violazione dell'art. 187-bis, comma 4, del TUF e dell'art. 8 del Regolamento (UE) n. 596/2014, per avere ella, in possesso dell'informazione privilegiata concernente il "Progetto di cessione" delle partecipazioni detenute in Snaitech da Global Games e OI-Games a Playtech per un importo corrispondente a una valutazione di € 2,19 per azione con la conseguente promozione di un'OPA obbligatoria totalitaria sulle rimanenti azioni Snaitech al prezzo di € 2,19 per azione, informazione della quale conosceva o poteva conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato, acquistato 21.972 azioni Snaitech utilizzando la suddetta informazione, sanzione amministrativa pari a € 40.000;

- sanzione amministrativa interdittiva accessoria obbligatoria complessiva, di cui all'art. 187-quater, comma 1, del TUF, pari a mesi 4;

- trasmissione del provvedimento sanzionatorio al Consiglio Nazionale del Notariato.

Ai sensi dell'art. 187-sexies del TUF, è disposta la confisca dei beni dei seguenti soggetti fino alla concorrenza del valore del profitto dell'illecito contestato:

- Giovanni Gentile, sino alla concorrenza di un valore pari a € 46.527,05;

- Francesco Campopiano, sino alla concorrenza di un valore pari a € 4.860,81;

- Guido Marino, sino alla concorrenza di un valore pari a € 8.013,14;

- Nicola Colzi, sino alla concorrenza di un valore pari a € 289.937,20;

- Giampaolo Gentili, sino alla concorrenza di un valore pari a € 70.308,95;

- Gaia Nardone, sino alla concorrenza di un valore pari a € 5.388,30.

Il pagamento delle sanzioni pecuniarie di cui sopra deve essere effettuato mediante il modulo allegato, entro il termine di trenta giorni (di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero) dalla notifica del presente provvedimento.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, le somme dovute per le sanzioni irrogate sono maggiorate di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, tramite invio di copia del modello attestante il versamento effettuato, al seguente indirizzo: Consob, via G. Martini n. 3 - 00198 Roma oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it.

La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla Corte d'Appello competente per territorio ai sensi dell'art 187-septies, comma 4, del TUF.

28 luglio 2022

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

______________

(1) Ora violazione dell'art. 14, lettere a), b) e c), del Regolamento (UE) 596/2014, sanzionate dall'art. 187-bis, comma 1, del TUF.

(2) Forbice edittale "dequintuplicata" a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 63 del 21 marzo 2019 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 72/2015 nella parte in cui escludeva l'applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l'illecito disciplinato dall'art.187-bis del D. Lgs. n. 58/1998.