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Bollettino


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Delibera n. 22450

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://fincloud.life e la relativa pagina https://webtrader.fn-trade.link

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

i. mediante il sito https://fincloud.life - risultato attivo, registrato in forma anonima e disponibile in lingua italiana - viene offerta al potenziale investitore la possibilità di fare trading su CFD relativi a valute, indici e materie prime nonché su azioni;

ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta l'iscrizione al sito https://fincloud.life - mediante procedura disponibile, anche per gli utenti italiani, in corrispondenza della pagina https://webtrader.fn-trade.link - l'apertura di un account ed il versamento di una provvista di denaro;

iii. in particolare, sul sito https://fincloud.life sono menzionate sei tipologie di account denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati, "Start", "Standard", "Silver", "Gold", "Platinum" e "Diamond";

iv. quanto alla riconducibilità, in calce alle pagine del sito https://fincloud.life si legge che "Questo sito è di proprietà di Surreptitious Group LLC", con sede a Saint Vincent and the Grenadines. Inoltre, nella sezione "Contatti" del sito https://fincloud.life è reso disponibile un recapito telefonico specificamente dedicato agli utenti italiani ("+390507620110");

VISTE le delibere Consob n. 22181 del 27 gennaio 2022, n. 22277 del 24 marzo 2022 e n. 22405 del 13 luglio 2022 con cui si è ordinato a Surreptitious Group LLC, con sede a Saint Vincent and the Grenadines, di porre termine alla violazione dell'art. 18 Tuf posta in essere, nell'ordine, tramite il distinto sito https://fincloud.capital, mediante il dominio https://fincloud.center e la relativa pagina https://webtrader.fincloud.live nonché tramite l'ulteriore sito https://fincloud.world;

CONSIDERATO che, oltre ad utilizzare un dominio parzialmente sovrapponibile a quello dei siti https://fincloud.capital, del distinto dominio https://fincloud.center e della relativa pagina https://webtrader.fincloud.live nonché dell'ulteriore sito https://fincloud.world, il sito https://fincloud.life replica i contenuti ed il formato grafico dei medesimi domini https://fincloud.capital, https://fincloud.center e https://webtrader.fincloud.live nonché https://fincloud.world;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito https://fincloud.life e la relativa pagina https://webtrader.fn-trade.link è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite detti domini viene prospettata agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito https://fincloud.life e la relativa pagina https://webtrader.fn-trade.link, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito https://fincloud.life è risultato consultabile in lingua italiana ed è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi al sito https://fincloud.life dall'Italia/mediante indirizzi IP italiani. Inoltre, nel sito https://fincloud.life è stata rinvenuta l'indicazione di una utenza telefonica specificamente dedicata agli utenti italiani e sono altresì pervenuti esposti di risparmiatori italiani in relazione alle iniziative promosse mediante il medesimo sito https://fincloud.life;

CONSIDERATO che Surreptitious Group LLC, con sede a Saint Vincent and the Grenadines, non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito https://fincloud.life e la relativa pagina https://webtrader.fn-trade.link consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza mediante pubblicazione nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni.

14 settembre 2022

IL PRESIDENTE
Paolo Savona