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Bollettino


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Delibera n. 22499

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://isaacspartners.com e la relativa pagina https://webtrader.isaacspartners.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

i. mediante il sito internet https://isaacspartners.com – risultato attivo, registrato in forma anonima e disponibile in lingua italiana mediante meccanismi di traduzione automatici – viene offerta al potenziale investitore la possibilità di fare trading su CFD relativi a valute, indici, azioni e materie prime mediante la piattaforma ospitata sul dominio https://webtrader.isaacspartners.com;

ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta la registrazione al sito https://isaacspartners.com mediante procedura disponibile anche per gli utenti connessi dall'Italia, l'apertura di un account e l'impiego di somme di denaro;

iii. in particolare, sul sito https://isaacspartners.com sono menzionate cinque tipologie di account denominate, a seconda del deposito minimo richiesto, "Mini", "Standard", "Gold", "Platinum" e "VIP++";

iv. quanto alla riconducibilità del sito https://isaacspartners.com, in calce alle pagine web del sito viene precisato che "Isaacs Partners is a brand name of Isaacs Partners Limited", società che nella sezione "Contacs Us" dichiara di avere sede nelle Marshall Islands;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet https://isaacspartners.com e la relativa pagina https://webtrader.isaacspartners.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite detti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito https://isaacspartners.com e la relativa pagina https://webtrader.isaacspartners.com, è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani, in quanto il predetto sito è risultato disponibile in lingua italiana mediante meccanismi di traduzione automatici, è stata riferita attività di contatto con la clientela italiana mediante tecniche di comunicazione a distanza, è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi al detto sito dall'Italia/mediante indirizzi IP italiani e sono pervenuti esposti da risparmiatori italiani;

CONSIDERATO che l'operatività in discorso non è riconducibile ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet https://isaacspartners.com e la relativa pagina https://webtrader.isaacspartners.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

3 novembre 2022

IL PRESIDENTE f.f.
Giuseppe Maria Berruti