Delibera n. 22504 - AREA PUBBLICA
Bollettino
« Indietro
Delibera n. 22504
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://nbimarkets.com e relative pagine https://account.nbimarkets.com e https://trading.nbimarkets.com
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:
i. il sito https://nbimarkets.com – risultato attivo, registrato in forma anonima e disponibile anche in lingua italiana - offre, previa apertura di un conto, la possibilità di fare trading su CFD aventi come sottostante valute, azioni, materie prime e cripto-valute;
ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta l'iscrizione al sito https://nbimarkets.com mediante procedura disponibile anche per l'utente italiano tramite il link account che instrada l'utente alla pagina https://account.nbimarkets.com;
iii. ad esito della registrazione l'utente accede all'area riservata del sito raggiungibile all'indirizzo https://trading.nbimarkets.com dove è possibile effettuare depositi sul conto e accedere alla piattaforma di trading;
iii. quanto alla riconducibilità nel sito sono riportati, tra l'altro, generici riferimenti a NBI Markets;
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito https://nbimarkets.com e le relative pagine https://account.nbimarkets.com e https://trading.nbimarkets.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite detti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività svolta tramite il sito https://nbimarkets.com e le relative pagine https://account.nbimarkets.com e https://trading.nbimarkets.com è in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto detti domini sono risultati consultabili in lingua italiana ed è stata altresì riferita attività di sollecitazione all'investimento mediante comunicazioni telefoniche non richieste (c.d. "cold calling") nei confronti dei risparmiatori italiani. Inoltre, sono state riferite perdite patrimoniali da parte di risparmiatori italiani in relazione alle iniziative promosse mediante il sito https://nbimarkets.com ed è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi al sito https://nbimarkets.com dall'Italia/mediante indirizzi IP italiani;
CONSIDERATO che i predetti domini internet non sono riconducibili ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico degli investitori italiani;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito https://nbimarkets.com e le relative pagine https://account.nbimarkets.com e https://trading.nbimarkets.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
9 novembre 2022
IL PRESIDENTE
Paolo Savona