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Bollettino


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Delibera n. 22505

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://brokercapitals.com e la relativa pagina https://platform.broker-capitals.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

i. mediante il sito https://broker-capitals.com – risultato attivo, registrato in forma anonima e disponibile in lingua italiana – viene offerta al potenziale investitore la possibilità di fare trading su CFD relativi a valute, indici, azioni e materie prime tramite una piattaforma dedicata;

ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta l'iscrizione al sito https://broker-capitals.com – mediante procedura disponibile anche per gli utenti italiani – e l'apertura di un account. A seguito della registrazione è possibile accedere all'area riservata del sito raggiungibile all'indirizzo https://platform.broker-capitals.com dove sono disponibili diverse funzionalità, tra le quali un'apposita funzione dedicata al deposito di liquidità sul conto di trading;

iii. nel sito https://broker-capitals.com sono menzionate tre tipologie di account denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati "Micro", "Standard" e "Premium";

iv. quanto alla riconducibilità, nel documento contrattuale "Client Agreement" riportato all'interno del sito https://broker-capitals.com è indicata la società Broker Capitals Limited con asserita sede a "St. Vincent and the Grenadines".

VISTE le delibere n. 22332 del 10 maggio 2022 e n. 22356 del 9 giugno 2022 con le quali si è ordinato alla medesima "Broker Capitals Limited" di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite i distinti siti internet https://finexstock.com e la relativa pagina https://platform.finexstock.com e https://finexstock.eu e la relativa pagina https://platform.finexstock.eu;

VISTA la delibera n. 22426 del 28 luglio 2022 con la quale si è ordinato alla medesima "Broker Capitals Limited" di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il distinto sito internet https://brokercapitals.com e la relativa pagina https://platform.brokercapitals.com

CONSIDERATO che, il sito internet https://broker-capitals.com replica i contenuti ed il formato grafico dei citati domini https://finexstock.com, https://finexstock.eu e https://brokercapitals.com;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet https://broker-capitals.com e la relativa pagina https://platform.broker-capitals.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite detti domini internet viene prospettata agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet https://brokercapitals.com e la relativa pagina https://platform.broker-capitals.com, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto i citati domini sono risultati consultabili in lingua italiana; è stata, inoltre, rilevata l'assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi al sito https://broker-capitals.com dall'Italia/mediante indirizzi IP italiani. Infine, in relazione al sito https://broker-capitals.com, è stata riferita attività di sollecitazione all'investimento mediante comunicazioni telefoniche non richieste (c.d. "cold calling") nei confronti dei risparmiatori italiani e sono altresì pervenuti esposti da parte di risparmiatori italiani;

CONSIDERATO che la società Broker Capitals Limited, con asserita sede a Saint Vincent and the Grenadines, non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet https://broker-capitals.com e la relativa pagina https://platform.broker-capitals.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

9 novembre 2022

IL PRESIDENTE
Paolo Savona