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Bollettino


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Delibera n. 22539

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite i siti internet https://capitalbiz.io e https://capitalbase.io e la relativa pagina https://webtrader.c-base.cc

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte è emerso che i siti https://capitalbiz.io e https://capitabase.io:

i. hanno medesima struttura e contenuto, sono disponibili anche in lingua italiana e presentano riferimenti a "Evolve Consulting LCC";

ii. si articolano nelle sezioni denominate "Support", "Markets", "Trading Platform", "Investing", "Education", "Analys" e "Company" e prospettano la possibilità – previa apertura di un conto denominato, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati, "Bronzo", "D'Argento" "Oro", "Platino" e "Diamante" - di operare su Forex, e contratti su Indici, Commodities, Stocks, Digital Currencies;

iii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta la registrazione ai siti che consente di accedere all'area riservata dove è possibile creare un conto di trading, effettuare depositi sul conto di trading, selezionare il collegamento "Webtrader", attraverso cui si viene reindirizzati alla piattaforma di trading raggiungibile all'indirizzo web https://webtrader.cbase.cc;

iv. quanto alla riconducibilità dei siti in oggetto, in calce alle pagine dei medesimi si legge "This website is owned and operated by Evolve Consulting LLC, company registration number 2352 LLC and registered address First Floor St.Vincent Bank Ltd Building James Street Kingstown St.Vincent and Grenadines" e nella parte "Contact and Service" è altresì presente la casella di posta elettronica, rispettivamente, support@capitalbiz.io e support@capitalbase.io.

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite i suddetti siti è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite i predetti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite i siti https://capitalbiz.io e https://capitalbase.io e la relativa pagina https://webtrader.c-base.cc è in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto i siti sono risultati consultabili in lingua italiana, è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti a impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi ai detti siti dall'Italia/mediante indirizzi IP italiani e sono altresì pervenuti esposti da parte di soggetti italiani;

CONSIDERATO che "Evolve Consulting LLC", menzionata nei suddetti siti web, non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite i siti https://capitalbiz.io e https://capitalbase.io e la relativa pagina https://webtrader.cbase.cc consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

6 dicembre 2022

IL PRESIDENTE
Paolo Savona