Delibera n. 22546 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 22546
Sospensione, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998, dell'offerta al pubblico di prodotti finanziari avente ad oggetto "Piani di investimento" denominati "Pioneer", "Advanced" e "Hero" posta in essere dalla 1 Finance Partners GMBH anche tramite il sito internet www.nextgencrypto.org
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e le successive modifiche e integrazioni ("Tuf");
RILEVATO che, a seguito dell'attività di vigilanza svolta dalla Consob, è stata riscontrata la presenza nel web del sito www.nextgencrypto.org risultato attivo e disponibile in lingua italiana;
RILEVATO che tramite il sito www.nextgencrypto.org verrebbe promossa l'adesione al "Fondo Nextgencrypto" attraverso la sottoscrizione di uno dei 3 "piani di investimento" denominati "Pioneer", "Advanced" e "Hero" che si distinguerebbero tra loro per le diverse "asset class" in cui le somme corrisposte dagli investitori verrebbero impiegate e la percentuale di "guadagno giornaliero" che assicurerebbero rispettivamente indicata nello 0,7%, 1,24% e 2,15%;
RILEVATO che nella sezione "Regolamento" del sito www.nextgencrypto.org è presente il documento (in formato .pdf) denominato "Prospetto completo – Caratteristiche del Fondo Smart Contract – e modalità di partecipazione", in cui vengono fornite informazioni "di dettaglio dell'investimento finanziario".
In particolare, nel documento in parola è, tra l'altro, riportata l'informazione secondo cui:
- il prospetto sarebbe stato depositato presso la Consob il 21/01/2022;
- "1 Finance Partners GmbH SA" sarebbe la "Società di Gestione del Risparmio cui è affidata la gestione del fondo e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti";
- la banca depositaria del fondo sarebbe la succursale italiana di "Credit Suisse";
- il fondo "NextGenCrypto - "Decentralizzato" è un fondo (smart contract/dApp) [che] offre un interesse giornaliero e composto, istituito in data 01 maggio 2022", e che investirebbe prevalentemente su strumenti "del mercato monetario e in strumenti finanziari di natura CRYPTO denominati in USDC-USDT";
RILEVATO che nelle sezioni del sito denominate "Introduzione" e "Come funziona" sono presenti i filmati in cui vengono rispettivamente mostrate le principali funzionalità del sito www.nextgencrypto.org e la descrizione dell'iniziativa "NEXTGEN Crypto";
RILEVATO che, avuto riguardo alle attività asseritamente svolte con i fondi conferiti dai sottoscrittori dei "piani di investimento" e generatrici dei guadagni che verrebbero retrocessi ai clienti, nel sito www.nextgencrypto.org sono presenti riferimenti allo svolgimento di operazioni d'investimento (Crypto trading, NFT Trading, Mining, Farming etc…) aventi quale sottostante cryptoassets;
RILEVATO che, a seguito di registrazione al sito in esame mediante procedura liberamente disponibile anche per gli utenti italiani, risulta effettivamente possibile accedere all'area personale ove è possibile collegare un wallet digitale al proprio account ed effettuarvi depositi;
RILEVATO che la 1 Finance Partners GMBH menzionata nel sito www.nextgencrypto.org, non ha fornito riscontro alle richieste di informazioni formulate dalla Consob anche trasmesse all'indirizzo di posta elettronica rinvenuto sul sito internet www.nextgencrypto.org;
RILEVATO che la Credit Suisse (Italy) SpA indicata nel riferito documento d'offerta quale banca depositaria del "Fondo Nextgencrypto" ha dichiarato di non aver avuto in passato e non ha in essere rapporti con la 1 Finance Partners GMBH;
RILEVATO che l'operazione sopradescritta è presentata come un'opportunità di investimento;
VISTO che, secondo la definizione fornita dall'art. 1, comma 1, lettera t), del Tuf, per "offerta al pubblico di prodotti finanziari" deve intendersi "ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati";
CONSIDERATO che gli elementi dell'offerta al pubblico rilevanti ai fini della suddetta disposizione possono sintetizzarsi come segue:
a) la circostanza che l'attività abbia ad oggetto un determinato o più determinati "prodotti finanziari", categoria che comprende - ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. u), del Tuf - sia le figure "tipizzate" degli "strumenti finanziari" che "ogni altra forma di investimento di natura finanziaria";
b) la sussistenza di una comunicazione volta a far acquistare o sottoscrivere detti prodotti finanziari contenente la rappresentazione in termini uniformi e standardizzati delle caratteristiche e delle condizioni essenziali degli stessi;
c) la circostanza che la suddetta offerta sia rivolta al pubblico residente in Italia;
RILEVATO che l'oggetto della proposta negoziale veicolata tramite il sito www.nextgencrypto.org, ancorché descritto come "fondo smart contract" non sembrerebbe presentare le caratteristiche tali da ricondurre l'investimento proposto nel novero degli strumenti finanziari sub specie quote di OICR;
RILEVATO invero che all'investitore viene proposta la sottoscrizione di un "piano di investimento" che garantirebbe l'ottenimento di un "guadagno/interesse giornaliero" stabilito in misura fissa e predefinito ex ante dello 0,7% per il piano d'investimento denominato "Pioneer", dell'1,24 per il piano d'investimento denominato "Advanced" e del 2,15% per il piano d'investimento denominato "Hero";
CONSIDERATO che in tale ipotesi sembrano ricorrere, secondo il consolidato orientamento della Consob, gli elementi qualificanti la nozione di "investimento di natura finanziaria" - diverso dallo strumento finanziario - stante la compresenza di i) un impiego di capitale; ii) una promessa/aspettativa di rendimento di natura finanziaria; iii) l'assunzione di un rischio connesso all'impiego di capitale;
CONSIDERATO che la struttura dell'operazione de qua prevede che a) l'aderente impieghi il proprio capitale per la sottoscrizione di uno o più "Piani di investimento" tra quelli indicati sul sito www.nextgencrypto.org; b) in virtù dell'anzidetta sottoscrizione è prospettato agli investitori un rendimento variabile in relazione al "Piano di investimento" sottoscritto da ciascun utente e riveniente dalle attività che la 1 Finance Partners GMBH, in base alle indicazioni contenute sul sito, svolgerebbe con i fondi dei sottoscrittori dei "Piani di investimento" senza che gli utenti medesimi siano chiamati a svolgere alcuna ulteriore attività; c) con conseguente assunzione di un rischio correlato all'impiego del capitale affidato;
RILEVATO, quindi, che il summenzionato rendimento verrebbe corrisposto a fronte dell'impiego del capitale dell'investitore;
CONSIDERATO, pertanto, che l'elemento causale dei contratti promossi tramite il sito internet www.nextgencrypto.org è riconducibile alla produzione di un rendimento finanziario quale corrispettivo dell'impiego di capitale conferito dal percettore del rendimento medesimo (che, quindi, conferisce il proprio denaro con un'aspettativa di profitto, vale a dire di accrescimento delle disponibilità investite, "finalità di investimento");
RITENUTO, pertanto, che avuto riguardo alla sussistenza del requisito di cui alla lettera a), ovvero di un oggetto dell'offerta qualificabile alla stregua di "prodotto finanziario", le proposte negoziali offerte anche tramite il sito www.nextgencrypto.org, sulla base di quanto rilevato, sembrano possedere le caratteristiche di "un investimento di natura finanziaria";
RILEVATO che i sopra riportati contenuti informativi presenti nel documento d'offerta denominato "Prospetto completo – Caratteristiche del Fondo Smart Contract – e modalità di partecipazione"" riportati anche sul sito www.nextgencrypto.org forniscono una rappresentazione in termini uniformi delle caratteristiche delle proposte di investimento, idonee a mettere i risparmiatori in grado di valutare se aderire o meno all'iniziativa;
RITENUTO, pertanto, sussistente anche il requisito di cui alla lettera b);
RILEVATO che quanto riferito nel sito www.nextgencrypto.org circa l'asserito deposito in Consob del ridetto documento d'offerta denominato "Prospetto completo – Caratteristiche del Fondo Smart Contract – e modalità di partecipazione" depone inequivocabilmente nel senso che l'operatività in esame sia rivolta anche al pubblico dei risparmiatori italiani;
RILEVATO che in merito all'iniziativa in discorso è altresì pervenuto l'esposto di un risparmiatore italiano che ha dichiarato di essere stato contattato telefonicamente e ha lamentato di aver subito perdite patrimoniali in relazione alle iniziative promosse sul sito www.nextgencrypto.org;
RITENUTO, quindi, sussistente anche il requisito di cui alla lettera c), essendo l'offerta in discorso rivolta al pubblico residente in Italia;
RITENUTO, pertanto, che l'attività posta in essere dalla 1 Finance partners GMBH presenta le caratteristiche di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari così come sopra definita;
VISTO l'art. 94-bis del Tuf, al comma 1, stabilisce che "Coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli e dalle quote o azioni di Oicr aperti pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, presentano la domanda di approvazione dello stesso alla Consob, allegandone la bozza. Il prospetto non può essere pubblicato finché non è approvato dalla Consob ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera b). …".
RILEVATO che, in relazione alla descritta attività, non risulta essere stato trasmesso alla Consob il prospetto informativo destinato alla pubblicazione diversamente da quanto riportato nel documento d'offerta, presente nel sito www.nextgencrypto.org, nella parte in cui si legge che il prospetto sarebbe stato, invece, depositato presso la Consob il 21/01/2022;
RILEVATA altresì l'inesistenza di cause di esenzione, previste dal combinato disposto degli artt. 100 del Tuf e 34-ter del Regolamento Consob n. 11971/1999 ("Reg. Emittenti"), dall'applicazione della disciplina in materia di appello al pubblico risparmio di cui agli artt. 93-bis e ss. del Tuf;
CONSIDERATO, pertanto, che sussiste il fondato sospetto circa la promozione di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in violazione delle disposizioni normative e regolamentari in materia e che l'offerta al pubblico dei prodotti finanziari in argomento risulta tuttora in corso di svolgimento;
VISTO l'art. 99, comma 1, lett. b), del Tuf, in base al quale la Consob: "può sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, l'offerta avente ad oggetto prodotti finanziari diversi da quelli di cui alla lettera a) [ovvero titoli], in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente capo o delle relative norme di attuazione";
CONSIDERATO che, stante la sussistenza dei suddetti presupposti, si ravvisa l'urgenza di adottare il provvedimento sopra individuato;
D E L I B E R A:
È sospesa, in via cautelare, per un periodo di 90 giorni, l'attività di offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto Piani di investimento" denominati "Pioneer, Advanced e Hero" posta in essere dalla 1 Finance Partners GMBH anche tramite il sito internet www.nextgencrypto.org.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
16 dicembre 2022
IL PRESIDENTE
Paolo Savona