Delibera n. 22579 - AREA PUBBLICA
Bollettino
« Indietro
Delibera n. 22579
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.olympusbrokers.io
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:
i. mediante il sito www.olympusbrokers.io – risultato attivo, registrato in forma anonima e disponibile in lingua italiana – viene offerta al potenziale investitore la possibilità di fare trading su CFD relativi a valute e indici nonché su azioni;
ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta l'iscrizione al sito www.olympusbrokers.io mediante procedura disponibile per gli utenti italiani, l'apertura di un account e l'impiego di una provvista di denaro;
iii. in particolare, sul sito www.olympusbrokers.io sono menzionate cinque tipologie di account denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati, "Apprendice", "Intermediate", "Superior", "Distinguished" e "Vip";
iv. quanto alla riconducibilità, nel sito www.olympusbrokers.io sono presenti riferimenti a Olympusbrokers Ltd, con dichiarata sede in Canada, di cui è indicato un indirizzo di posta elettronica (support@olympusbrokers.com);
VISTA la delibera Consob n. 22452 del 19 settembre 2022 con cui si è ordinato a Olympusbrokers Ltd di porre termine alla violazione dell'art. 18 Tuf posta in essere tramite il distinto sito www.olympusbrokers.com;
CONSIDERATO che, oltre ad utilizzare un dominio in parte sovrapponibile a quello del predetto sito internet www.olympusbrokers.com, il sito www.olympusbrokers.io replica i contenuti ed il formato grafico del medesimo sito www.olympusbrokers.com;
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet www.olympusbrokers.io è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite detto dominio viene prospettata agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet www.olympusbrokers.io, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto detto dominio è risultato disponibile in lingua italiana e, nell'ambito del medesimo sito, è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi al medesimo dominio dall'Italia/mediante indirizzi IP italiani. Inoltre, sono pervenuti esposti di risparmiatori italiani in relazione alle iniziative promosse mediante il medesimo sito www.olympusbrokers.io;
CONSIDERATO che Olympusbrokers Ltd, con dichiarata sede in Canada, menzionata nel sito internet www.olympusbrokers.io, non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet www.olympusbrokers.io consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla comunicazione.
1 febbraio 2023
IL PRESIDENTE
Paolo Savona