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Bollettino


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Delibera n. 22585

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.binanfx.com e la relativa pagina https://account.binanfx.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

i. mediante il sito www.binanfx.com – risultato attivo, registrato in forma anonima e disponibile in lingua italiana – viene offerta al potenziale investitore la possibilità di fare trading sul mercato forex e su CFD aventi quali assets sottostanti azioni, indici e materie prime;

ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta la registrazione al sito www.binanfx.com mediante procedura disponibile per gli utenti italiani. A seguito della registrazione si accede all'area riservata del sito disponibile all'indirizzo https://account.binanfx.com, in cui è presente un'apposita funzione dedicata al deposito della liquidità sul conto di trading;

iii. quanto alla riconducibilità, nel sito www.binanfx.com sono presenti riferimenti alla N 26 PTY LTD, con dichiarata sede in Australia;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet www.binanfx.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite detto dominio viene prospettata agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet www.binanfx.com e la relativa pagina https://account.binanfx.com è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto detto dominio è risultato disponibile in lingua italiana ed è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi al medesimo dominio dall'Italia/mediante indirizzi IP italiani. Inoltre, sono pervenuti esposti di risparmiatori italiani in relazione alle iniziative promosse mediante il medesimo sito www.binanfx.com ed è stata riferita attività di contatto con la clientela italiana mediante tecniche di comunicazione a distanza (c.d. cold calling);

CONSIDERATO che i suddetti domini non risultano riconducibili ad alcun soggetto iscritto nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf e non dispone dell'autorizzazione, rilasciata da altre autorità di vigilanza comunitarie ed extracomunitarie, alla prestazione di servizi e attività di investimento nei confronti del pubblico italiano;

CONSIDERATO, altresì, che i suddetti domini internet non sono riconducibili ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet www.binanfx.com e la relativa pagina https://account.binanfx.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla comunicazione.

8 febbraio 2023

IL PRESIDENTE
Paolo Savona