Aggregatore Risorse

Bollettino


« Indietro


Avverso la delibera la società DiaSorin Spa ha promosso opposizione presso la Corte di Appello di Torino in data 23 marzo 2023.
La Sentenza della Corte di Appello di Torino n. 746/2024 del 28 giugno 2024 annulla la delibera sanzionatoria n. 22593 del 13 febbraio 2023

Delibera n. 22593

Applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti di DiaSorin S.p.A. per violazione dell'art. 17, paragrafo 1, del Regolamento Europeo sugli Abusi di Mercato n. 596/2014

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni («TUF»);

VISTO il Regolamento Europeo sugli Abusi di Mercato n. 596/2014 («Regolamento MAR»), e, in particolare l'art. 17, rubricato «Comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate», il quale al paragrafo 1 stabilisce l'obbligo dell'emittente di comunicare «al pubblico, quanto prima possibile, le informazioni privilegiate che» lo «riguardano direttamente»;

VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;

RILEVATO che dall'attività di vigilanza svolta dalla Divisione Mercati, Ufficio Informazione MERCATI («DME») – con riguardo al comunicato stampa di DiaSorin S.p.A. del 10 marzo 2020, concernente il completamento con successo degli studi ed il conseguente lancio di un test molecolare per diagnosticare in maniera rapida il COVID-19 (acronimo dall'inglese CoronaVirus Disease 19, ossia malattia infettiva respiratoria causata dal virus denominato SARS-CoV-2), e con riguardo al comunicato stampa di DiaSorin S.p.A. del 7 aprile 2020 concernente il completamento con successo degli studi ed il conseguente lancio di un test sierologico per l'individuazione della risposta immunitaria al SARS-CoV-2 in pazienti affetti da COVID-19 – sono emerse, in particolare, irregolarità consistenti nella mancata qualificazione della natura privilegiata delle informazioni di cui ai citati comunicati stampa;

VISTA la lettera datata 28 febbraio 2022 e notificata in pari data, con cui la DME, in relazione ai citati comunicati stampa, ha contestato alla Società la violazione dell'art. 17, paragrafo 1, del MAR, ovvero la mancata qualificazione delle informazioni privilegiate, comunicate al pubblico il 10 marzo e 7 aprile 2020;

RILEVATO che con la sopra citata lettera di contestazione la Società è stata resa edotta della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati;

VISTA la nota del 9 marzo 2022, con cui la Società ha formulato una istanza di accesso agli atti del procedimento e il cui accoglimento è stato comunicato con nota del 6 aprile 2022, con cui sono stati contestualmente trasmessi gli atti richiesti;

VISTA la nota del 7 aprile 2022, con cui la Società ha formulato una richiesta di proroga dei termini per la presentazione di deduzioni difensive, a cui è stato fornito riscontro positivo con nota del 8 aprile 2022;

ESAMINATE le deduzioni difensive presentate con nota del 25 maggio 2022;

VISTA la nota del 27 giugno 2022, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha chiesto alla DME di predisporre una relazione tecnica, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, sulle seguenti questioni ritenute meritevoli di approfondimento;

VISTA la nota del 9 agosto 2022, con la quale la DME ha trasmesso la propria relazione tecnica;

VISTA la nota del 10 agosto 2022 con cui è stata trasmessa alla Società copia della predetta relazione tecnica;

ESAMINATA la nota del 9 settembre 2022 con cui la Società ha formulato le proprie deduzioni difensive avverso la Nota tecnica della DME;

VISTA la Relazione per la Commissione del 10 ottobre 2022, con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive in merito ("Relazione USA");

VISTA la nota con cui è stata trasmessa alla Società copia della predetta Relazione USA;

ESAMINATE le controdeduzioni difensive presentate dalla parte in replica alla citata Relazione USA;

VISTA la Relazione Integrativa del 19 dicembre 2022 predisposta dall'Ufficio Sanzioni Amministrative in riscontro all'incarico conferito dal Collegio in data 29 novembre 2022 in sede di trattazione del procedimento in oggetto;

VISTA la nota con cui copia della predetta Relazione Integrativa è stata trasmessa alla parte;

VALUTATA l'ulteriore memoria difensiva prodotta in replica alla Relazione Integrativa;

CONSIDERATO che le argomentazioni complessivamente svolte dalla Società nelle predette controdeduzioni non presentano elementi di novità lasciando, dunque, immutato il quadro fattuale emerso nell'ambito dell'attività istruttoria e confermato dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;

RITENUTA accertata, sulla base delle risultanze istruttorie, la violazione da parte di DiaSorin S.p.A. dell'art. 17, paragrafo 1, del Regolamento MAR;

VISTO l'art. 187-ter.1, comma 1, del TUF, secondo cui «Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti […] dall'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, […] si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a duemilionicinquecentomila euro, ovvero al due per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a duemilionicinquecentomila euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis»;

VISTO l'art. 194-bis del TUF (nel testo vigente ratione temporis), ai sensi del quale, «Nella determinazione del tipo, della durata e dell'ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:

a) gravità e durata della violazione;

b) grado di responsabilità;

c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;

d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;

e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;

f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia o la Consob;

g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;

g-bis) la criticità dell'indice di riferimento per la stabilità finanziaria;

h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione;

h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi»;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione delle sanzioni da applicare, assumono rilevanza le circostanze sotto indicate:

a) - quanto alla gravità, la violazione in parola - sostanziatasi nell'omessa tempestiva e corretta comunicazione al mercato delle informazioni privilegiate in parola - è connotata da una non scarsa offensività e da una particolare pericolosità, atteso che il processo di sviluppo del test molecolare e del test sierologico aveva coinvolto una pluralità di persone sia interne alla Società che esterne ad essa;

- quanto alla durata, si evidenzia che, neppure con i comunicati stampa del 10 marzo 2020 e del 7 aprile 2020 la Società ha provveduto a qualificare le informazioni in parola come privilegiate, la cui formazione risaliva, rispettivamente, al 28 febbraio 2020 (per il test molecolare) e al 25 marzo 2020 (per il test sierologico);

b) le violazioni risultano ascrivibili alla Società a titolo di colpa;

c) quanto alla capacità finanziaria della Società, al 31 dicembre 2021 il totale ricavi da bilancio consolidato risultava pari a euro 1.237.654 migliaia e l'utile di pertinenza della capogruppo pari a euro 310.968 migliaia;

d) dagli atti non emergono elementi che rendono determinabili eventuali vantaggi ottenuti o perdite evitate dalla Società attraverso le violazioni;

e) non risultano in atti elementi che rendono determinabili eventuali pregiudizi cagionati a terzi attraverso le violazioni;

f) relativamente ai fatti oggetto di contestazione non si registrano forme di collaborazione con la Consob idonee ad incidere in senso attenuativo sulle sanzioni;

g) non risultano sanzioni applicate in precedenza dalla Consob nei confronti della Società per violazioni in materia finanziaria;

g-bis) nel caso di specie tale previsione è irrilevante ai fini della determinazione delle sanzioni;

h) non appaiono ravvisabili potenziali conseguenze sistemiche delle violazioni;

h-bis) stante la documentazione in atti non risultano misure adottate dal responsabile delle violazioni, successivamente alle violazioni stesse, al fine di evitare, in futuro, il loro ripetersi;

SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;

D E L I B E R A:

Nei confronti di DiaSorin S.p.A., con sede legale in Saluggia (VC), Via Crescentino SNC, 13040, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100,000,00 somma di cui alla Società è contestualmente ingiunto il pagamento.

Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante il modello, reperibile presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o agenzia postale, del quale si allega alla presente fac-simile precompilato.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

La presente delibera è notificata alla Società e pubblicata per estratto nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, ex art. 187-septies, comma 4, del TUF, alla Corte d'Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.

13 febbraio 2023

IL PRESIDENTE
Paolo Savona