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Bollettino


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Delibera n. 22594

Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti di Domenico Intonti per violazione degli artt. 187-bis, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998 e 14, lettere a), del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 e relative norme attuative

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 («TUF»);

VISTO il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 relativo agli Abusi di Mercato («Regolamento MAR») e relative norme attuative;

VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;

VISTO il comunicato stampa diffuso il 21 maggio 2020, alle ore 17:37, con cui Sanlorenzo S.p.A. (nel prosieguo: "Sanlorenzo") ha comunicato al mercato un progetto di acquisizione di una partecipazione di maggioranza nel capitale sociale di Perini Navi S.p.A. (nel prosieguo: "Perini Navi");

RILEVATO che, dall'attività di vigilanza svolta dalla Divisione Mercati, Ufficio Abusi di Mercato («DME»), è emerso che:

- al più tardi dal 17 maggio 2020 e fino alla diffusione da parte di Sanlorenzo, alle ore 17:37 del 21 maggio 2020, del citato comunicato stampa, l'informazione relativa al progetto di acquisizione di una partecipazione di maggioranza nel capitale sociale di Perini Navi da parte di Sanlorenzo, costituiva un'informazione privilegiata ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a), del Regolamento MAR;

- il 18 e 21 maggio 2020 Domenico Intonti ha acquistato 9.635 azioni Sanlorenzo per un controvalore totale pari a euro 122.381,27, rivendendole con un profitto pari a euro 19.043,20, utilizzando la suddetta informazione, conoscendone o potendone conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato;

VISTA la nota del 1° giugno 2022, notificata il successivo 13 giugno, con la quale la DME, ai sensi dell'art. 187-septies, comma 1, del TUF, ha contestato al Sig. Intonti l'illecito previsto dall'art. 8, paragrafo 1 e paragrafo 4, comma 2, del Regolamento (UE) n. 596/2014 ("Regolamento MAR"), sanzionato dall'art. 187-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF") e dall'art. 14, lettera a), del medesimo Regolamento MAR, per avere egli, in possesso dell'informazione privilegiata concernente il progetto di acquisizione di una partecipazione di maggioranza nel capitale sociale di Perini Navi S.p.A. da parte di Sanlorenzo S.p.A. (informazione della quale conosceva o poteva conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato), acquistato per conto proprio 9.635 azioni Sanlorenzo il 18 e il 21 maggio 2020 utilizzando la suddetta informazione;

RILEVATO che con la sopra citata lettera di contestazione il destinatario del procedimento sanzionatorio è stato reso edotto della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati;

VISTA la nota del 12 luglio 2022 con la quale il Sig. Intonti ha formulato istanza di accesso agli atti alla quale la DME ha fornito riscontro positivo trasmettendo la documentazione richiesta con nota del 29 luglio 2022;

VISTA la separata nota sempre in data 12 luglio 2022 con la quale la parte ha formulato istanza di proroga dei termini per la presentazione delle deduzioni difensive, alla quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha fornito riscontro positivo con nota del 29 luglio 2022;

ESAMINATA la nota del 25 agosto 2022 con la quale il destinatario del procedimento sanzionatorio ha presentato deduzioni difensive;

VISTA la Relazione per la Commissione del 5 dicembre 2022 ("Relazione USA"), con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e valutata la posizione difensiva complessivamente rappresentata dalla parte, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertato il fatto contestato, formulando conseguenti proposte in ordine all'imputabilità dello stesso e alla quantificazione della relativa sanzione;

VISTA la nota del 6 dicembre 2022, con la quale è stata trasmessa al Sig. Intonti la predetta Relazione USA;

RILEVATO che la parte non ha formulato proprie controdeduzioni scritte in replica alla citata Relazione USA;

RITENUTO conclusivamente accertato, sulla base delle risultanze istruttorie, che il Sig. Intonti, in violazione dell'art. 14 del Regolamento MAR, ha acquistato 9.635 azioni Sanlorenzo utilizzando la suddetta informazione relativa all'acquisto della partecipazione in Perini Navi da parte di Sanlorenzo, conoscendone o potendone conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato;

VISTO l'art. 187-bis, comma 1, del TUF vigente nel periodo dei fatti, il quale, al comma 1, prevede che "è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014" e, al comma 5, che "Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194-bis e della entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo";

VISTO l'art. 187-quater, comma 1, del TUF, che stabilisce che l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 187-bis del medesimo TUF importa "a) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione; b) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate; c) la sospensione dal Registro, ai sensi dell'articolo 26, commi 1, lettera d), e 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell'incarico; d) la sospensione dall'albo di cui all'articolo 31, comma 4, per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede; e) la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per i partecipanti al capitale dei soggetti indicati alla lettera a)". Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce inoltre che "Le sanzioni amministrative accessorie di cui ai commi 1 […] hanno una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni";

VISTO l'art. 14 del Regolamento (UE) n. 596/2014, il quale prevede che "Non è consentito: a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate; […];

VISTO l'art. 8 del Regolamento (UE) n. 596/2014, il quale prevede, al paragrafo 1, che "Ai fini del presente regolamento, si ha abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono […]" e, al paragrafo 4, comma 2, che "Il presente articolo si applica anche a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate…quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate";

VISTO l'art. 187-sexies del TUF, ai sensi del quale l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste in casi della specie importa sempre la confisca del profitto dell'illecito e, qualora ciò non sia possibile, essa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle sanzioni, dell'art. 194-bis, del TUF, ai sensi del quale «Nella determinazione del tipo, della durata e dell'ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:

a) gravità e durata della violazione;

b) grado di responsabilità;

c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;

d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;

e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;

f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia o la Consob;

g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;

g-bis) la criticità dell'indice di riferimento per la stabilità finanziaria;

h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione;

h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi»;

CONSIDERATO, con riferimento ai predetti criteri, che:

a) quanto alla gravità oggettiva:

- l'offensività e pericolosità della violazione accertata, che si è sostanziata nello sfruttamento abusivo di una informazione privilegiata concernente il progetto di acquisizione di una partecipazione di maggioranza nel capitale sociale di Perini Navi S.p.A. da parte di Sanlorenzo S.p.A., per aver acquistato per conto proprio, tramite Unicredit S.p.A., 9.635 azioni Sanlorenzo per un controvalore totale di euro 122.381,27 utilizzando la suddetta informazione;

- la natura di insider secondario del Sig. Intonti;

- l'elevata quantità dell'ordine di acquisto impartito inizialmente (pari a 10.000 azioni) inrapporto alla quantità totale di azioni scambiate sul MTA nel medesimo periodo (il numero di azoni del suddetto ordine era pari al 66% delle quantità scambiate il giorno di negoziazione precedente e al 48% della quantità media giornaliera scambiata nelle trenta giornate di borsa precedenti);

- l'entità del profitto conseguito, pari a euro 19.043,20;

quanto alla durata della violazione questa si è consumata tra il 18 e il 21 maggio 2020;

b) quanto al grado della responsabilità dell'autore della violazione, questa risulta ascrivibile al Sig. Intonti quantomeno a titolo di colpa;

c) quanto alla capacità finanziaria del predetto soggetto, non risultano in atti elementi idonei a stimarla compiutamente;

d) in seguito alla commissione dell'illecito in parola risulta essere stato tratto il profitto pari ad euro 19.043,20 euro;

e) non risulta possibile determinare l'ammontare dei pregiudizi cagionati a terzi dalla violazione;

f) relativamente ai fatti oggetto di contestazione non si registrano forme di collaborazione con la Consob idonee ad incidere in senso attenuativo sulle sanzioni;

g) non risultano sanzioni applicate in precedenza dalla Consob nei confronti dell'autore dell'illecito per altre violazioni in materia finanziaria;

g-bis) nel caso di specie tale previsione è irrilevante ai fini della determinazione delle sanzioni;

h) non appaiono ravvisabili potenziali conseguenze sistemiche delle violazioni;

h-bis) la circostanza in esame è inapplicabile al caso di specie;

SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché degli atti in essa richiamati;

D E L I B E R A:

Nei confronti del Sig. Domenico Intonti, nato ad Ariano Irpino (AV) il 2 luglio del 1957, […omissis…], per la violazione dell'art. 14, lettera a), del Regolamento MAR, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative:

- sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 30.000, somma della quale viene contestualmente ingiunto il pagamento;

- sanzione amministrativa interdittiva accessoria obbligatoria, di cui all'art. 187-quater, commi 1 e 2, del TUF, pari a mesi 3.

Si delibera altresì la confisca dei beni, ai sensi dell'art. 187-sexies del TUF, fino alla concorrenza del valore del profitto conseguito, pari ad euro 19.043,20 euro.

Il pagamento delle sanzioni pecuniarie deve essere effettuato mediante il modulo allegato, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689 del 1981, le somme dovute per le sanzioni irrogate sono maggiorate di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, tramite invio della copia del modello attestante il versamento effettuato, al seguente indirizzo: Consob – Via Giovanni Battista Martini n. 3, c.a.p. 00198 Roma, oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it.

La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla Corte d'Appello competente per territorio ai sensi dell'art 187-septies, comma 4, del TUF.

13 febbraio 2023

IL PRESIDENTE
Paolo Savona