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Bollettino


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Delibera n. 22599

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 58/1998 ("TUF") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere tramite il sito internet https://europeanfx.co e le relative pagine https://client.europeanfx.co e https://trade.europeanfx.co

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

i. mediante il sito https://europeanfx.co, risultato attivo e disponibile in lingua italiana, viene offerta al potenziale investitore la possibilità di effettuare operazioni di trading su contract for difference (CFD) aventi come sottostanti valute, criptovalute, azioni, indici e materie prime;

ii. per l'effettuazione delle operazioni di trading sono richieste la registrazione sulla pagina https://client.europeanfx.co e l'apertura di un account di trading. In particolare, vengono menzionate cinque tipologie di account denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati, "Standard", "Silver", "Gold", "Platinum" e "VIP";

iii. in esito alla registrazione si accede all'area riservata del sito, disponibile in lingua italiana e a partire dalla quale è risultato, tra l'altro, possibile raggiungere la piattaforma di trading ospitata nella pagina https://trade.europeanfx.co;

iv. quanto alla riconducibilità, i termini contrattuali del sito https://europeanfx.co menzionano la società EuropeanFX Limited, con sedi dichiarate a Cipro, nel Regno Unito e a Hong Kong, e i contatti del sito indicano i seguenti indirizzi di posta elettronica: support@europeanfx.co.com, affiliates@europeanfx.co.com e rewards@europeanfx.co.com.

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet https://europeanfx.co e le relative pagine https://client.europeanfx.co e https://trade.europeanfx.co è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del TUF, in quanto tramite detti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito internet https://europeanfx.co e le relative pagine https://client.europeanfx.co e https://trade.europeanfx.co sono risultate disponibili in lingua italiana ed è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi dall'Italia mediante indirizzi IP italiani. Inoltre, in relazione all'operatività in discorso è stata riferita attività di sollecitazione all'investimento mediante comunicazioni telefoniche non richieste (c.d. "cold calling") nei confronti dei risparmiatori italiani e sono pervenuti esposti da parte di soggetti italiani;

CONSIDERATO che il sito internet https://europeanfx.co e le relative pagine https://client.europeanfx.co e https://trade.europeanfx.co non sono riconducibili ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto la società denominata EuropeanFX Limited, con sedi dichiarate a Cipro, nel Regno Unito e a Hong Kong, menzionata sul sito internet https://europeanfx.co, non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del TUF;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del TUF, ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del TUF;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del TUF - rubricato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del d.lgs. n. 58/1998 posta in essere tramite il sito internet https://europeanfx.co e le relative pagine https://client.europeanfx.co e https://trade.europeanfx.co, consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

14 febbraio 2023

IL PRESIDENTE
Paolo Savona