Delibera n. 22614 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 22614
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://primeinv.co e la relativa pagina https://webtrader.pinvest.cc
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:
i. mediante il sito https://primeinv.co – risultato attivo e registrato in forma anonima – viene offerta al potenziale investitore la possibilità di fare trading su CFD su valute, azioni, indici e materie prime;
ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta la registrazione sul sito tramite procedura disponibile anche per gli utenti connessi dall'Italia, e l'apertura di un account su cui impiegare somme di denaro; in proposito, nel sito vengono prospettate cinque tipologie di conto denominate "Standard", "Premium", "Business", "Gold" e "Platinum" che differiscono, tra l'altro, per deposito richiesto. A seguito della registrazione è possibile accedere all'area riservata del sito a partire dalla quale è risultato, tra l'altro, possibile accedere alla piattaforma di trading raggiungibile alla pagina https://webtrader.pinvest.cc;
iii. quanto alla riconducibilità, all'interno del sito https://primeinv.co si fa generico riferimento alla "Primeinv", mentre nella sezione dei "Terms & Conditions" si fa menzione di un "client agreement" stipulato con "Primeinv.co";
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet https://primeinv.co e la relativa pagina https://webtrader.pinvest.cc è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite detti domini viene prospettata agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet https://primeinv.co e la relativa pagina https://webtrader.pinvest.cc, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il sito è risultato disponibile in lingua italiana mediante sistemi di traduzione automatica e sono pervenuti esposti da parte di risparmiatori italiani che hanno lamentato l'impossibilità di ottenere la restituzione delle somme impiegate. Inoltre, è stata riferita attività di contatto con la clientela italiana mediante tecniche di comunicazione a distanza (c.d. cold calling) ed è stata altresì acquisita evidenza di comunicazioni intercorse in lingua italiana tra operatori del sito https://primeinv.co e risparmiatori italiani. Infine, è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi al sito https://primeinv.co dall'Italia mediante indirizzi IP italiani;
CONSIDERATO che il sito https://primeinv.co e la relativa pagina https://webtrader.pinvest.cc non sono riconducibili ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet https://primeinv.co e la relativa pagina https://webtrader.pinvest.cc consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza mediante pubblicazione nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
1 marzo 2023
IL PRESIDENTE
Paolo Savona