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Bollettino


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Delibera n. 22642

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.cryptoneyx.capital

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte è emerso che:

i. il sito www.cryptoneyx.capital - risultato attivo, registrato in forma anonima e disponibile anche in lingua italiana - offre la possibilità per l'utente di negoziare sul mercato Forex e di fare trading su azioni, CFD e valute digitali, previa registrazione e apertura di uno dei conti di trading pubblicizzati;

ii. sul sito vengono prospettate 7 tipologie di conto, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati ("Bronzo", "Argento", "Oro", "Platino", "Diamante", "Premio" e "Vip");

iii. quanto alla riconducibilità del suddetto sito internet, si rappresenta che nei documenti legali "Termini e Condizioni" e "Informativa sulla privacy", è presente un generico riferimento a "Cryptoneyx", inoltro nella sezione "Contattateci", che reca un form di richiesta di informazioni, è presente l'indicazione dell'indirizzo "20 Primrose St. London EC2A 2EW, Regno Unito";

VISTA la Delibera n. 22456 del 21.09.2022 con la quale si è ordinato a "CRYPTONEYX" con asserita sede a "20 Primrose St. London EC2A 2EW, Regno Unito" di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere mediante il distinto sito internet https://cryptoneyx.io;

VISTA la Delibera n. 22583 dell'8.02.2023 con la quale si è ordinato a "CRYPTONEYX" con asserita sede a "20 Primrose St. London EC2A 2EW, Regno Unito" di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere mediante il distinto sito internet www.cryptoneyx.net;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito www.cryptoneyx.capital è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite il predetto dominio viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet www.cryptoneyx.capital è in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il predetto sito è risultato consultabile in lingua italiana e sono altresì pervenute segnalazioni da parte di utenti italiani;

CONSIDERATO che "CRYPTONEYX", menzionata nel sito, non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito www.cryptoneyx.capital consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

22 marzo 2023

IL PRESIDENTE
Paolo Savona