Aggregatore Risorse

Bollettino


« Indietro

Delibera n. 22654

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://firsttrade-cfd.com e relative pagine https://my.firsttrade-cfd.com e https://webtrader.firsttrade-cfd.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte è emerso che:

i. il sito https://firsttrade-cfd.com offre la possibilità per l'utente di operare su forex, azioni, indici e commodities previa apertura di un conto;

ii. per poter operare, è necessario accedere alla sezione riservata del sito raggiungibile all'indirizzo https://my.firsttrade-cfd.com, dalla quale è possibile accedere alla piattaforma di trading raggiungibile all'indirizzo https://webtrader.firsttrade-cfd.com;

iii. quanto alla riconducibilità del suddetto sito internet, lo stesso presenta generici riferimenti a "First Trade CFD", avente asserita sede in "14 Great Queen St, Londra";

VISTA la Delibera n. 22480 dell'11.10.2022 con la quale è stato ordinato a "PX Fintech Limited" con asserita sede analoga a quella della "First Trade CFD" di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere mediante il distinto sito internet https://first-tradecfd.com e relative pagine https://my.first-tradecfd.com e https://webtrader.first-tradecfd.com con denominazione e aspetto grafico simile a quelli del sito https://firsttrade-cfd.com;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito https://firsttrade-cfd.com e relative pagine https://my.firsttrade-cfd.com e https://webtrader.firsttrade-cfd.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite i predetti domini internet viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet https://firsttrade-cfd.com e relative pagine https://my.firsttrade-cfd.com e https://webtrader.firsttrade-cfd.com è in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto sono stati riferiti contatti nei confronti di investitori italiani da parte di presunti broker della società cui sarebbe riferibile il sito https://firsttrade-cfd.com ed è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi al detto sito dall'Italia/mediante indirizzi IP italiani;

CONSIDERATO che "First Trade CFD", menzionata nel sito, non è autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet https://firsttrade-cfd.com e relative pagine https://my.firsttrade-cfd.com e https://webtrader.firsttrade-cfd.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

29 marzo 2023

IL PRESIDENTE
Paolo Savona