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Bollettino


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Delibera n. 22655

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.fintechmarket.pro e la relativa pagina https://cfd.fintechmarket.pro

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

i. mediante il sito www.fintechmarket.pro - risultato attivo e consultabile in lingua italiana - viene offerta al potenziale investitore la possibilità di negoziare CFD su valute e criptovalute tramite una piattaforma di trading della "Fintech Market", definita nel sito come un "fornitore di CFD affidabile";

ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta la registrazione sul sito all'indirizzo url https://cfd.fintechmarket.pro, tramite procedura disponibile anche per gli utenti connessi dall'Italia, e l'apertura di un account su cui impiegare denaro. A tal riguardo, nel sito si prospettano le caratteristiche di due conti di trading con spread "fisso" e "variabile" e di un conto di trading cd. "Crudo"; nella medesima sezione si fa riferimento anche a dei "Conti VIP" con un "account manager" dedicato. Ad esito della registrazione si visualizza una dashboard, disponibile in lingua italiana, mediante la quale è possibile, tra l'altro, accedere ad una piattaforma di trading tramite cui è possibile effettuare operazioni di trading su contratti aventi come sottostanti valute, indici, azioni e materie prime;

iii. quanto alla riconducibilità del sito www.fintechmarket.pro, nel sito si fa riferimento generico alla "Fintech Market", con asserita sede in Austria;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet www.fintechmarket.pro e la relativa pagina https://cfd.fintechmarket.pro è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite i predetti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito www.fintechmarket.pro e la relativa pagina https://cfd.fintechmarket.pro è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto i detti domini internet sono risultati disponibili in lingua italiana, è stata riferita attività di contatto con la clientela italiana mediante tecniche di comunicazione a distanza, è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi al detto sito dall'Italia/mediante indirizzi IP italiani e sono pervenuti esposti da risparmiatori italiani;

CONSIDERATO che i suddetti domini internet non sono risultati riconducibili ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto la "Fintech Market" menzionata nel sopra indicato sito non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet www.fintechmarket.pro e relativa pagina https://cfd.fintechmarket.pro consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

29 marzo 2023

IL PRESIDENTE
Paolo Savona