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Bollettino


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Delibera n. 22675

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.newfxtrading.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

i. mediante il sito www.newfxtrading.com viene offerta al potenziale investitore la possibilità di fare trading su CFD relativi a valute, indici, materie prime nonché su azioni;

ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è indicata la necessità di registrarsi al sito www.newfxtrading.com ed impiegare una provvista di denaro;

iii. quanto alla riconducibilità, nei Terms and Conditions del sito www.newfxtrading.com èmenzionata NewFx Ltd di cui non sono indicati riferimenti circa l'eventuale sede sociale; in calce alle pagine del medesimo sito www.newfxtrading.com sono presenti generici riferimenti alla distinta New Finance LLC della quale non sono riportati indirizzi dell'eventuale sede sociale. Inoltre, nella sezione "Contact Us" del sito www.newfxtrading.com si rinviene l'indicazione di tre uffici – non specificamente attribuiti a NewFx Ltd o New Finance LLC – asseritamente localizzati in Gran Bretagna, negli Emirati Arabi e negli Stati Uniti;

VISTE le delibere Consob n. 22105 del 1° dicembre 2021, n. 22288 del 31 marzo 2022 e n. 22615 del 1° marzo 2023 con le quali si è ordinato di porre termine alla violazione dell'art. 18 Tuf posta in essere, rispettivamente, tramite il distinto sito www.newfx.co, mediante l'ulteriore sito www.newfx.trading e la relativa pagina https://newfx.tradingweb.io nonché tramite l'ulteriore dominio www.newfx.us;

CONSIDERATO che, oltre ad utilizzare un dominio in parte sovrapponibile a quello del predetto sito www.newfx.co, del distinto sito www.newfx.trading e della relativa pagina https://newfx.tradingweb.io nonché dell'ulteriore dominio www.newfx.us, il sito www.newfxtrading.com replica i contenuti ed il formato grafico dei medesimi domini www.newfx.co, www.newfx.trading e della relativa pagina https://newfx.tradingweb.io nonché www.newfx.us;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet www.newfxtrading.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite detto dominio viene prospettata agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet www.newfxtrading.com, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto, in relazione alle iniziative promosse tramite detto dominio, è stata riferita attività di sollecitazione all'investimento in lingua italiana mediante applicazioni di messaggistica istantanea nei confronti dei risparmiatori italiani da parte di soggetti operanti in favore del medesimo sito www.newfxtrading.com;

CONSIDERATO che New Finance LLC e NewFx Ltd, menzionate nel sito internet www.newfxtrading.com, non sono autorizzate alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto non risultano iscritte nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet www.newfxtrading.com consistente nell'offerta nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla comunicazione.

19 aprile 2023

IL PRESIDENTE
Paolo Savona