Delibera n. 22676 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 22676
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://pelliron.com e relativa pagina https://pa.pelliron.com
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:
i. mediante il sito internet https://pelliron.com - risultato attivo e consultabile in lingua italiana - viene offerta al potenziale investitore la possibilità negoziare contratti su valute e azioni e futures tramite una piattaforma di trading. Al riguardo, nel sito si legge che "la nostra società offre commercio di CFD per azioni e futures per i principali indici statunitensi, …la negoziazione nel mercato valutario internazionale viene effettuato sulla base dei tassi di cambio di mercato", mentre nel documento dei termini contrattuali cd. "Client agreement" si legge che la società fornisce una piattaforma per le operazioni di trading ("…provides the Trader's Room and the trading platform operations service under the terms of this public proposal ("Agreement") to any individual");
ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta la registrazione sul sito https://pelliron.com tramite procedura disponibile anche per gli utenti connessi dall'Italia e l'apertura di un conto per il trading, tramite compilazione del form disponibile all'indirizzo url https://pa.pelliron.com cui si accede dal link "aprire il conto" presente nel detto sito;
iii. quanto alla riconducibilità del sito https://pelliron.com, nel dominio e nel documento "Client agreement" ivi disponibile si fa riferimento alla "Pelliron Universal Inc.", con asserita sede a Saint Vincent and the Grenadines;
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet https://pelliron.com e la relativa pagina https://pa.pelliron.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto tramite i predetti domini viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet https://pelliron.com e la relativa pagina https://pa.pelliron.com è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto il predetto sito è risultato disponibile in lingua italiana, è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi al detto sito dall'Italia/mediante indirizzi IP italiani ed è stata riferita attività di contatto verso risparmiatori italiani, cui è stato offerto un contratto che prevede l'apertura di un conto di trading presso la Pelliron movimentato da un terzo "con un profitto garantito del 3% mensile del capitale investito dall'Investitore";
CONSIDERATO che il sito internet https://pelliron.com e la relativa pagina https://pa.pelliron.com non sono riconducibili ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet https://pelliron.com e la relativa pagina https://pa.pelliron.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
19 aprile 2023
IL PRESIDENTE
Paolo Savona