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Bollettino


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Delibera n. 22688

Divieto, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. c), del D. lgs. n. 58/1998, dell'offerta al pubblico di prodotti finanziari rappresentati da "Piani di investimento" posta in essere dalla Digitalcurrency Exchange anche tramite il sito internet https://digitalcurrencyexchange.uk/?a=home

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e le successive modifiche e integrazioni ("Tuf");

RILEVATO che, a seguito dell'attività di vigilanza svolta dalla Consob, è stata riscontrata la presenza nel web del sito https://digitalcurrency-exchange.uk/?a=home che era risultato attivo e disponibile in lingua italiana;

RILEVATO che tramite il sito https://digitalcurrency-exchange.uk/?a=home veniva promossa la sottoscrizione di 6 "piani di investimento" denominati "Principale", "Standard", "Argento", "Base", "Diamante" e "Promozionale". Al riguardo, nella home page del sito internet https://digitalcurrency-exchange.uk/?a=home si leggeva "I nostri piani di investimento ti aiutano a generare i massimi profitti con un investimento minimo. Possibilità al 100% di aumentare facilmente le tue entrate con noi. Forniamo una serie di piani di investimento in grado di soddisfare le esigenze di piccoli e grandi investitori";

RILEVATO che in relazione ai riferiti piani di investimento nel sito in argomento era riportata la descrizione di ciascuno di essi con indicato l'importo sottoscrivibile compreso tra un minimo e un massimo che variava a seconda del piano prescelto e il rendimento espresso in termini percentuali con il relativo periodo di maturazione. In particolare, l'utente poteva sottoscrivere uno dei seguenti piani:

- "Principale, importo minimo 50$ massimo 1.000$, 5% dopo 24 ore, pagamento immediato";

- "Standard, importo minimo 500$ massimo 5.000$, 7% dopo 24 ore, pagamento immediato";

- "Argento importo minimo 1.000$ massimo illimitato, 12% dopo 24 ore, pagamento immediato";

- "Base, importo minimo 2.000$ massimo 20.000$, 15% dopo 24 ore, pagamento immediato"

- "Diamante, importo minimo 5.000$ massimo 50.000$, 16% dopo 48 ore, pagamento immediato";

- "Promozionale, importo minimo 10.000$ massimo illimitato, 18% dopo 4 giorni, pagamento immediato".

RILEVATO che nel sito https://digitalcurrency-exchange.uk/?a=home era presente l'indicazione dei passi che l'utente doveva seguire per aprire un account ed effettuare un deposito di denaro:

"1. Visita www.digitalcurrencey-exchange.uk sul tuo browser

2. Crea un account

3. Fare clic su Effettua deposito

4. Scorri verso il basso

5. Inserisci l'importo del tuo investimento

6. Seleziona Bitcoin

7. Copia l'indirizzo del portafoglio di investimento standard ed effettua un deposito

8. Informa l'amministratore per approvare il tuo deposito

9. Ritira i tuoi profitti dopo il tempo stabilito";

RILEVATO che, a seguito di registrazione al sito in esame mediante procedura liberamente disponibile anche per gli utenti italiani, è risultato effettivamente possibile accedere all'area riservata ove erano presenti le diverse funzioni dedicate all'apertura del conto, al versamento delle somme di denaro e alla sottoscrizione dei predetti piani di investimento;

RILEVATO che nel documento contrattuale denominato "Termini", pure pubblicato all'intero del riferito sito internet, si leggeva: "digitalcurrencyexchange.uk è il proprietario esclusivo di tutti i contenuti del sito";

RILEVATO che nella sezione delle cd. "Faq" alla domanda "Cos'è Digitalcurrencyexchange.uk" si leggeva che "digitalcurrency-exchange.uk è fondato da un team professionale di trader di Forex e criptovalute. Società legalmente registrata nel Regno Unito";

RILEVATO che nella sezione "Contatti" del sito internet https://digitalcurrencyexchange.uk/?a=home, l'indirizzo dell'entità cui è risultato riconducibile il sito internet in parola era genericamente indicato in "Mall Strett, Londra, Regno Unito";

RILEVATO che la Digitalcurrency Exchange menzionata nel sito https://digitalcurrencyexchange.uk/?a=home, non ha fornito riscontro alle richieste di informazioni formulate dalla Consob;

RILEVATO che l'operazione sopradescritta è presentata come un'opportunità di investimento;

VISTO che, secondo la definizione fornita dall'art. 1, comma 1, lettera t), del Tuf, per "offerta al pubblico di prodotti finanziari" deve intendersi "ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati";

CONSIDERATO che gli elementi dell'offerta al pubblico rilevanti ai fini della suddetta disposizione possono sintetizzarsi come segue:

a) la circostanza che l'attività abbia ad oggetto un determinato o più determinati "prodotti finanziari", categoria che comprende - ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. u), del Tuf - sia le figure "tipizzate" degli "strumenti finanziari" che "ogni altra forma di investimento di natura finanziaria";

b) la sussistenza di una comunicazione volta a far acquistare o sottoscrivere detti prodotti finanziari contenente la rappresentazione in termini uniformi e standardizzati delle caratteristiche e delle condizioni essenziali degli stessi;

c) la circostanza che la suddetta offerta sia rivolta al pubblico residente in Italia;

RILEVATO che tramite il sito https://digitalcurrency-exchange.uk/?a=home all'investitore viene proposta la sottoscrizione di 6 "piani di investimento" che garantiscono l'ottenimento di un rendimento stabilito in misura fissa e predefinito ex ante espresso in misura percentuale che varia in funzione del piano prescelto;

CONSIDERATO che in tale ipotesi ricorrono, secondo il consolidato orientamento della Consob, gli elementi qualificanti la nozione di "investimento di natura finanziaria" - diverso dallo strumento finanziario - stante la compresenza di i) un impiego di capitale; ii) una promessa/aspettativa di rendimento di natura finanziaria; iii) l'assunzione di un rischio connesso all'impiego di capitale;

CONSIDERATO che la struttura dell'operazione de qua prevede che a) l'aderente impieghi il proprio capitale per la sottoscrizione di uno o più "Piani di investimento" tra quelli indicati sul sito https://digitalcurrency-exchange.uk/?a=home; b) in virtù dell'anzidetta sottoscrizione è prospettato agli investitori un rendimento variabile in relazione al "Piano di investimento" sottoscritto da ciascun utente senza che gli stessi utenti siano chiamati a svolgere alcuna ulteriore attività; c) con conseguente assunzione di un rischio correlato all'impiego del capitale affidato;

RILEVATO, quindi, che il summenzionato rendimento viene corrisposto a fronte dell'impiego del capitale dell'investitore;

CONSIDERATO, pertanto, che l'elemento causale dei contratti promossi tramite il sito internet https://digitalcurrency-exchange.uk/?a=home è riconducibile alla produzione di un rendimento finanziario quale corrispettivo dell'impiego di capitale conferito dal percettore del rendimento medesimo (che, quindi, conferisce il proprio denaro con un'aspettativa di profitto, vale a dire di accrescimento delle disponibilità investite, "finalità di investimento");

RITENUTO, pertanto, che avuto riguardo alla sussistenza del requisito di cui alla lettera a), ovvero di un oggetto dell'offerta qualificabile alla stregua di "prodotto finanziario", le proposte negoziali offerte anche tramite il sito https://digitalcurrency-exchange.uk/?a=home, sulla base di quanto rilevato, possiedono le caratteristiche di "un investimento di natura finanziaria";

RILEVATO che i sopra riportati contenuti informativi presenti nel sito https://digitalcurrency-exchange.uk/?a=home forniscono una rappresentazione in termini uniformi delle caratteristiche delle proposte di investimento, idonee a mettere i risparmiatori in grado di valutare se aderire o meno all'iniziativa;

RITENUTO, pertanto, sussistente anche il requisito di cui alla lettera b);

RILEVATO che i contenuti del sito internet https://digitalcurrency-exchange.uk/?a=home sono risultati disponibili in lingua italiana e che in merito all'iniziativa in discorso è pervenuto l'esposto di un risparmiatore italiano. Inoltre, è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi dall'Italia mediante indirizzi IP italiani. Al riguardo, come detto, a seguito di registrazione al sito in esame mediante procedura liberamente disponibile anche per gli utenti italiani, è risultato effettivamente possibile accedere all'area riservata ove sono risultate presenti le diverse funzioni dedicate all'apertura del conto, al versamento delle somme di denaro e alla sottoscrizione dei predetti piani di investimento;

RITENUTO, quindi, sussistente anche il requisito di cui alla lettera c), essendo l'offerta in discorso rivolta al pubblico residente in Italia;

RITENUTO, pertanto, che l'attività posta in essere dalla Digitalcurrency Exchange presenta le caratteristiche di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari così come sopra definita;

VISTO l'art. 94-bis del Tuf, al comma 1, stabilisce che "Coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli e dalle quote o azioni di Oicr aperti pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, presentano la domanda di approvazione dello stesso alla Consob, allegandone la bozza. Il prospetto non può essere pubblicato finché non è approvato dalla Consob ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera b). …".

RILEVATO che in relazione all'attività posta in essere dalla Digitalcurrency Exchange non risulta essere stata effettuata la preventiva comunicazione alla Consob, né risulta essere stato trasmesso il prospetto informativo destinato alla pubblicazione;

RILEVATA altresì l'inesistenza di cause di esenzione, previste dal combinato disposto degli artt. 100 del Tuf e 34-ter del Regolamento Consob n. 11971/1999 ("Reg. Emittenti"), dall'applicazione della disciplina in materia di appello al pubblico risparmio di cui agli artt. 93-bis e ss. del Tuf;

VISTA la delibera n. 22581 dell'8 febbraio 2023 con la quale la Consob ai sensi dell'art. 99, co. 1, lett. b), del Tuf ha adottato il provvedimento di sospensione cautelare, per un periodo di novanta giorni, dell'offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria effettuata anche tramite il sito internet https://digitalcurrency-exchange.uk/?a=home;

CONSIDERATO, che la "Digitalcurrency Exchange" non ha fatto pervenire proprie osservazioni in ordine ai fatti posti a fondamento del provvedimento di sospensione;

CONSIDERATO, pertanto, che alla luce delle risultanze delle indagini sopra riportate e in assenza di evidenze tali da indurre ad una configurazione diversa rispetto a quella rappresentata nel richiamato provvedimento di sospensione devono ritenersi accertate le circostanze di fatto e di diritto rilevate nell'ambito dello stesso;

RITENUTA, quindi, accertata – secondo le modalità sopra descritte, rilevate in occasione dell'adozione del riferito provvedimento di sospensione – l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti, sub specie di "investimento di natura finanziaria" in violazione alla predetta normativa;

VISTO l'art. 99, comma 1, lett. c), del Tuf, in base al quale la Consob può "vietare l'offerta nel caso di accertata violazione o di fondato sospetto che potrebbero essere violate le disposizioni del presente Capo o delle relative norme di attuazione";

D E L I B E R A:

È vietata l'attività di offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto "Piani di investimento" posta in essere dalla Digitalcurrency Exchange anche tramite il sito internet https://digitalcurrencyexchange.uk/?a=home.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

3 maggio 2023

IL PRESIDENTE
Paolo Savona